Matrimonio fittizio e cittadinanza acquisita

Marimonio fittizio

Non è mai troppo tardi per indagare sulle situazioni sospette.

Di Michele Mavino

Con la sentenza resa il 4 giugno 2026 nella causa C-560/24 (Besthame), la Corte di giustizia dell’Unione europea affronta un tema particolarmente delicato nell’ambito della libera circolazione delle persone, cioè la possibilità per uno Stato membro di continuare a indagare su un presunto matrimonio fittizio anche dopo che il cittadino extracomunitario coinvolto abbia acquisito la cittadinanza dello Stato ospitante.

La questione nasce in Irlanda e riguarda un cittadino di un Paese terzo che aveva ottenuto un diritto di soggiorno derivato quale coniuge di una cittadina dell’Unione europea. Successivamente aveva acquisito la cittadinanza irlandese mediante naturalizzazione. Anni dopo, le autorità irlandesi hanno avviato un’indagine sospettando che il matrimonio originario fosse stato contratto esclusivamente per ottenere il titolo di soggiorno previsto dalla direttiva 2004/38/CE.

La Corte afferma un principio di notevole rilievo. Il fatto che l’interessato abbia successivamente acquisito la cittadinanza dello Stato membro non impedisce alle autorità nazionali di verificare se, in passato, il diritto di soggiorno sia stato ottenuto mediante frode o abuso del diritto.

Secondo i giudici di Lussemburgo, l’articolo 35 della direttiva 2004/38, che disciplina i casi di abuso e frode, deve essere interpretato in modo funzionale alla tutela dell’intero sistema della libera circolazione. Se fosse sufficiente attendere il trascorrere del tempo o l’acquisizione della cittadinanza per sottrarsi a qualsiasi controllo, verrebbe sostanzialmente frustrata la finalità della norma europea che mira a contrastare matrimoni di convenienza e altre condotte elusive. La Corte sottolinea infatti che le pratiche abusive sono spesso caratterizzate da elementi di occultamento che emergono soltanto molti anni dopo il loro compimento. Limitare temporalmente i poteri di verifica degli Stati membri significherebbe favorire proprio coloro che sono riusciti a nascondere più efficacemente la frode.

Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia riguarda il riconoscimento di un vero e proprio potere autonomo di accertamento.

La Corte chiarisce che l’articolo 35 non consente soltanto di revocare o negare diritti di soggiorno, ma attribuisce implicitamente agli Stati membri anche il potere di svolgere indagini e di accertare formalmente l’esistenza di una frode o di un abuso del diritto, persino quando non vi sia più un diritto di soggiorno da revocare. In altre parole, l’attività istruttoria e l’accertamento della frode costituiscono una fase autonoma e preliminare rispetto all’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. Ciò significa che l’autorità nazionale può giungere ad una conclusione ufficiale circa la natura fittizia del matrimonio anche se il soggetto interessato non beneficia più del titolo di soggiorno ottenuto in passato.

La sentenza assume particolare rilevanza perché collega il tema dei matrimoni fittizi a quello della cittadinanza acquisita per naturalizzazione. Pur non pronunciandosi direttamente sulla revoca della cittadinanza nel caso concreto, la Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza, in particolare la sentenza Rottmann, ricordando che uno Stato membro può revocare una cittadinanza ottenuta fraudolentemente, purché venga rispettato il principio di proporzionalità e siano garantiti i diritti fondamentali dell’interessato. L’accertamento del matrimonio fittizio può quindi costituire il presupposto per future valutazioni sulla legittimità della naturalizzazione concessa.

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