Trasporto di merci pericolose

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recepita la Direttiva UE 2022/1999. Dal 24 giugno 2026 nuove regole per i controlli su strada.

Di Giacomo Pellegrini

Con il Decreto Interministeriale 13 aprile 2026, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno, l’Italia recepisce la Direttiva (UE) 2022/1999 relativa alle procedure uniformi di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, integrata dalle successive modifiche introdotte dalla Decisione (UE) 2024/1254 e dalla Direttiva Delegata (UE) 2025/1801. Il provvedimento rappresenta un importante aggiornamento del quadro normativo nazionale in materia di trasporto ADR, con l’obiettivo di armonizzare i controlli effettuati negli Stati membri dell’Unione Europea, rafforzare la sicurezza stradale e garantire una più efficace vigilanza lungo l’intera filiera del trasporto di merci pericolose. Il nuovo decreto riunisce in un unico testo le disposizioni che in precedenza erano contenute nei decreti ministeriali del 1997, del 2001 e del 2005, emanati in attuazione delle direttive europee oggi abrogate ed infatti a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento in questione verranno abrogati il Decreto Ministeriale 3 marzo 1997, il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2001 ed il il Decreto Ministeriale 6 maggio 2005. Nella sostanza, tale nuovo decreto si inserisce nel più ampio processo europeo di aggiornamento della disciplina ADR e di uniformazione delle attività ispettive svolte dagli organi di controllo. Le nuove disposizioni si applicano a tutti i trasporti su strada di merci pericolose effettuati mediante veicoli che circolano sul territorio nazionale oppure vi entrano provenendo da altri Stati membri dell’Unione Europea o da Paesi terzi, restando comunque esclusi i trasporti effettuati da veicoli appartenenti alle Forze Armate o posti sotto la loro responsabilità. Il riferimento tecnico e normativo continua ad essere rappresentato dall’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada), che costituisce il principale strumento che regola la materia. Uno degli aspetti centrali del decreto riguarda la definizione di procedure di controllo standardizzate. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dell’Interno, stabilirà annualmente il numero minimo di trasporti da sottoporre a verifica, al fine di garantire un livello adeguato di vigilanza sul territorio nazionale. I controlli dovranno essere effettuati utilizzando una specifica lista di controllo riportata nell’Allegato I del decreto ed al termine dell’ispezione, al conducente verrà consegnata una copia della checklist compilata o un documento equivalente attestante l’avvenuto controllo. La misura punta a evitare duplicazioni di verifiche lungo il percorso e a favorire una maggiore efficienza delle attività ispettive. Le verifiche saranno effettuate a campione e interesseranno, per quanto possibile, l’intera rete viaria nazionale. Molto importante è il dispositivo previsto dall’articolo 5, che disciplina i provvedimenti conseguenti all’accertamento di infrazioni. In caso di accertamento di violazioni riconducibili alle categorie di rischio individuate nell’Allegato II, le autorità competenti potranno infatti imporre la regolarizzazione immediata delle irregolarità, disporre l’immobilizzazione del veicolo, adottare ulteriori misure di sicurezza proporzionate alla gravità della situazione e, nei casi più gravi, impedire l’ingresso del veicolo nel territorio dell’Unione Europea. Si tratta logicamente di strumenti finalizzati a prevenire situazioni di rischio elevato per la circolazione stradale, la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente. In un’ottica marcatamente preventiva, il decreto rafforza inoltre l’attività ispettiva all’interno delle aziende coinvolte nel trasporto di merci pericolose, dal momento che le autorità potranno effettuare controlli preventivi presso le sedi delle imprese oppure successivamente all’accertamento di violazioni rilevate su strada. Tali verifiche potranno riguardare procedure operative, il possesso della documentazione ADR, la formazione del personale, le modalità di carico e scarico e, più in generale, l’organizzazione della sicurezza aziendale. L’obiettivo è quindi verificare che l’intera organizzazione del trasporto rispetti le prescrizioni previste dalla normativa europea e nazionale.

Un altro elemento innovativo riguarda il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali. Le infrazioni gravi o reiterate commesse da veicoli o imprese stabiliti in altri Stati membri dovranno essere comunicate alle autorità competenti del Paese di immatricolazione o di stabilimento. Inoltre, quando un controllo su strada faccia emergere il sospetto di ulteriori irregolarità non immediatamente verificabili, gli Stati membri saranno tenuti a collaborare attraverso meccanismi di assistenza reciproca e scambio di informazioni. Questa previsione mira a contrastare fenomeni di elusione normativa e a garantire un livello uniforme di sicurezza in tutta l’Unione Europea. Il decreto introduce anche un sistema di monitoraggio periodico delle attività di controllo, prevedendo che ogni due anni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà trasmettere alla Commissione Europea una relazione contenente il numero dei controlli effettuati, il numero dei veicoli controllati, distinti per Paese di immatricolazione, il numero delle infrazioni accertate, la classificazione delle violazioni secondo il livello di rischio ed il numero e la tipologia delle sanzioni applicate, con scadenza della prima relazione da inviare fissata già per il 31 dicembre 2026. Il decreto entrerà formalmente in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma le nuove disposizioni operative saranno applicabili a partire dal 24 giugno 2026 ed entro tale data il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrà emanare le necessarie disposizioni attuative. Tale norma rappresenta senza dubbio un ulteriore tassello posto dal legislatore europeo, ed a seguire quello nazionale, per garantire standard sempre più elevati di sicurezza nel trasporto di merci pericolose, riducendo i rischi per gli operatori, per gli utenti della strada e per l’ambiente ed il recepimento della Direttiva (UE) 2022/1999 rappresenta un ulteriore passo verso l’armonizzazione europea dei controlli sui trasporti ADR. Le nuove disposizioni rafforzano il ruolo degli organi di vigilanza, introducono procedure più uniformi e incrementano la cooperazione tra gli Stati membri, mentre per le imprese della logistica, i trasportatori e i consulenti ADR, sarà fondamentale verificare l’adeguatezza delle procedure interne e della documentazione aziendale, in vista dell’entrata in applicazione delle nuove regole prevista per il 24 giugno 2026.

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