La nuova Direttiva UE sul contrasto alla corruzione.

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di Stefano MANINA

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11 maggio scorso è stata publicata la DIRETTIVA (UE) 2026/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2026 sulla lotta contro la corruzione.

Tale atto sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, e modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio

Di fatto questa norma costituisce e definisce in modo organico per la prima volta un quadro complessivo di diritto penale a livello UE contro la corruzione stabilendo norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni penali e non penali in materia di corruzione nonché misure per prevenire e combattere meglio la corruzione.

Il provvedimento infatti armonizza la definizione di corruzione in tutti gli Stati membri e stabilisce un livello comune di sanzioni per tali reati introducendo misure volte a prevenire la corruzione e norme volte a rafforzare le indagini e l’azione penale, al fine di rafforzare la lotta contro la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato.

In quest’ottica viene ampliato il concetto di  «funzionario pubblico» prevedendo che rientrino in tale categoria non solo i funzionari dell’Unione o nazionali ma anche qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio, conformemente al diritto nazionale, anche su incarico o sotto l’autorità di un’autorità pubblica o a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio per un’organizzazione internazionale o per un organo giurisdizionale internazionale.

Il provvedimento apporta e individua la definizione di tutta una serie di illeciti penali in tema di corruzione che necessariamente dovranno essere previsti e sanzionati all’interno di ogni singolo stato membro.

E primo fra tutti fornisce un’univoca definizione del reato di corruzione andandola a declinare sia nel settore pubblico che in quello privato.

Nello specifico la corruzione nel settore pubblico dovrà essere intesa sia come la corruzione attiva che si concretizza nel promettere, offrire o concedere un indebito vantaggio a un funzionario pubblico affinché compia o ometta un atto nell’esercizio delle sue funzioni, sia come corruzione passiva allorchè  il funzionario solleciti, riceva o accetti l’offerta o la promessa di un indebito vantaggio per sé o per un terzo per compiere o omettere un atto nell’esercizio delle sue funzioni.

Ma a ciò si aggiunge la corruzione nel settore privato anch’essa realizzabile mediante condotte attive e passive concretizzate però nell’ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali, con riferimento a persone che svolgono funzioni direttive o lavorative per entità del settore privato, in violazione dei propri doveri.

Oltre al reato di corruzione così definito ogni Stato dovrà poi perseguire i seguenti reati così come intesi dalla direttiva.

Appropriazione indebita intesa come l’impegno, l’erogazione, l’appropriazione o l’uso di beni da parte di un funzionario pubblico per scopi diversi da quelli previsti, a vantaggio proprio o di terzi ovvero a danno degli interessi finanziari dell’entità pubblica o privata interessata.

Traffico d’influenze che la Direttiva indica realizzarsi in due modalità differenti ovvero:

attraverso la promessa, l’offerta o la concessione, anche indirette, di un indebito vantaggio al fine di esercitare un’influenza impropria su un’azione o omissione di funzionario pubblico per ottenere da lui un indebito vantaggio, indipendentemente dal fatto che l’influenza sia stata effettivamente esercitata o abbia prodotto i risultati voluti;

tramite la sollecitazione o l’accettazione, di un indebito vantaggio o della sua promessa al per esercitare un’influenza impropria su un’azione o omissione di funzionario pubblico, con lo scopo di ottenerne un indebito vantaggio.

Esercizio illecito di funzioni pubbliche

Attraverso le violazioni intenzionali di determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni.

Intralcio alla giustizia attraverso l’uso di violenza, minacce o intimidazioni o la promessa, l’offerta o la concessione di un vantaggio per indurre a prestare falsa testimonianza o per interferire nella presentazione di elementi probatori o nell’esercizio di funzioni ufficiali delle autorità giudiziarie in relazione alla commissione dei reati in materia di corruzione.

Arricchimento mediante reato di corruzione con la criminalizzazione del funzionario pubblico che acquisisca, detenga o utilizzi beni sapendo che provengono dalla commissione di reati corruttivi da parte di un altro funzionario pubblico.

Occultamento che persegue le condotte di nascondimento o dissimulazione della vera natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei provenienti dalla commissione di reati corruttivi,

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo dei reati di coorruzione.

La Direttiva poi promuove l’adozione di un sistema armonizzato di pene la realizzazione di specifiche strategie nazionali anticorruzione con la condivisione dei dati a livello UE e una sempre maggiore cooperazione con agenzie e organismi dell’UE

Per quanto concerne l’apparato sanzionatorio lo stesso viene articolato sui seguenti livelli minimi di pena massima

  • almeno cinque anni di reclusione per la corruzione nel settore pubblico qualora vi sia violazione dei doveri del funzionario, e almeno tre in caso contrario;
  • almeno quattro anni per l’appropriazione indebita, l’arricchimento e l’occultamento;
  • almeno tre anni per la corruzione nel settore privato e il traffico d’influenze.

Vengono inoltre imposte sanzioni accessorie pecuniarie e non quali destituzione, sospensione e trasferimento dai pubblici uffici, interdizione dai pubblici uffici o dall’esercizio di attività imprenditoriali, ritiro di autorizzazioni o permessi all’esercizio di attività, esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici e pubblicazione della decisione giudiziaria.

La direttiva impone anche l’estensione della responsabilità alle persone giuridiche per reati commessi a loro vantaggio da soggetti in posizione direttiva o allorchè la mancata sorveglianza o il mancato controllo abbiano reso possibile la commissione del reato da parte di un sottoposto.

Importanti sono anche i termini di prescrizione dettati dalla direttiva che sono di;

almeno otto anni per i reati punibili con pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione;

almeno cinque anni per i reati punibili con pena non inferiore nel massimo a tre anni.

Infine il provvedimento impone agli Stati l’applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. Direttiva Whistleblowing) alla denuncia dei reati di corruzione e alla protezione delle persone che denunciano, nonché l’obbligo di fornire accesso, a chi denuncia tali reati e fornisce elementi di prova o collabora alle indagini, a misure di protezione, sostegno e assistenza nel contesto del procedimento penale.

Gli Stati membri hanno ora 24 mesi per recepire le norme su reati e sanzioni nel proprio ordinamento nazionale e 36 mesi per l’attuazione delle strategie nazionali e la valutazione dei rischi di corruzione.

IN ALLEGATO IL TESTO DELLA DIRETTIVA IN COMMENTO

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