di Steafno MANINA
Nelle scorse settimane il Ministero dei Trasporti con un proprio autorevole parere ha chiarito come la legge non consenta l’esecuzione dei corsi e delle lezioni teoriche di scuola guida on line e in modalità a distanza
Il Ministero ha così fornito la corretta interpretazione da dare alle l’art. 5, comma 2, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317 precisando che il quadro normativo delineato da tale provvedimento e dalle successive modifiche apportate con il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 30 del 10/01/2014 dispone testualmente che: il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell’autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Tuttavia non sono ammessi corsi con il sistema e-learning..
Pertanto il Ministero non può che ribadire che in virtù del tenore letterale del richiamato disposto normativo, deve ritenersi al momento esclusa la possibilità di erogare la formazione attraverso il sistema e-learning in qualunque modo essa venga svolta, con modalità sincrona, asincrona, video pillole, etc. su siti Internet, App e/o social come Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, etc..
Il tutto stando all’attuale normativa sebbene la Circolare ricorda come diano al momento anche se sono in corso proposte di modifiche normative al codice della strada finalizzare proprio a superare questo enpasse.
Quanto chiarito deve essere inteso per lo svolgimento dell’attività di insegnamento teorico per il conseguimento di tutte le patenti di guida come specificato dalla richiamata nota della Direzione Generale della Motorizzazione Civile P.G. n. 20129 del 20/03/2026.
Pertanto tutte le autoscuole sono tenute ad adeguare la propria attività di insegnamento a quanto riportato nella suddetta nota, provvedendo:
• all’immediata cessazione di eventuali attività formative non conformi;
• all’eliminazione di ogni riferimento all’erogazione di corsi e lezioni on-line dai canali pubblicitari utilizzati per la promozione delle attività svolte (siti web, piattaforme social, volantini pubblicitari, preventivi, ecc.) entro 15 giorni dalla ricezione della presente.
Pena l’applicazione da parte delle competenti Province o Città Metropolitane del procedimento sanzionatorio ex art. 123, comma 8, del Codice della Strada, di sospensione dell’attività da uno a tre mesi per svolgimento irregolare della stessa.
IN ALLEGATO IL PARERE DEL MNIT IN COMMENTO










