I criteri per l’assegnazione dei posteggi dei mercati.

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di Stefano MANINA

Nelle scorse settimane l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fornito un importante parere sui criteri per l’assegnazione delle concessioni di posteggio nei mercatI comunali.

L’autorità si espressa su richiesta del Comune di Ponte Buggianese in data 19 marzo 2026, relativa allo schema dei criteri di valutazione delle offerte elaborato per il bando di gara volto all’assegnazione delle concessioni di posteggio.

Partendo da quanto previsto dall’art 22 della legge 287/1990 l’autorità, dopo aver richiamato il proprio parere del luglio 2025, ha ricordato che la disciplina nazionale del commercio su aree pubbliche, attualmente contenuta nella legge n. 214/2023, nel ricondurre le concessioni non ancora assegnate nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 2006/123/CE (“c.d. Direttiva Servizi”) stabilisce che le concessioni siano rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, individuando criteri di assegnazione che garantiscano la più ampia partecipazione alla gara e non favoriscano il concessionario uscente a scapito di nuovi concorrenti.

E quindi con il citato parere l’Autorità aveva già altresì invitato gli enti locali a disapplicare le disposizioni regionali interne contrastanti con le norme e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, con particolare riguardo a durate ultra-decennali e ai criteri di selezione che favoriscono i concessionari incumbent o i rinnovi automatici delle concessioni.

Tutto ciò richiamato con riguardo allo schema di criteri di valutazione delle offerte oggetto del parere in questione l ’Autorità ha evidenziato alcune criticità relative criterio correlato alla “Professionalità ed Esperienza” che valorizza in modo spropositato e fuorviante l’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per attività di commercio su aree pubbliche e le presenze maturate dall’operatore nel Comune.

Nello specifico l’Autorità ha ritenuto tale criterio sproporzionato poichè consente il raggiungimento di un punteggio complessivo pari a 20 punti su 50, determinando un eccessivo vantaggio concorrenziale in favore degli operatori già attivi.

Tutto ciò risulta in contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità cui devono essere improntate le procedure a evidenza pubblica, al fine di garantire effettivamente il rispetto della par condicio tra i concorrenti.

Il criterio in esame, infatti, ha l’effett  di svantaggiare nel confronto competitivo tutte le realtà imprenditoriali che non possono vantare una prolungata iscrizione oppure che hanno svolto attività di natura diversa o in territori differenti.

Infatti un punteggio pari al 40% di quello complessivo appare inoltre ingiustificato e sproporzionato rispetto alle caratteristiche dell’oggetto della procedura, che non richiede competenze così specifiche da non poter essere replicate da operatori che svolgono attività di commercio con altre modalità.

Pertanto l’Autorità ha ritenuto tale criterio in contrasto con l’articolo 12 della Direttiva Servizi – oltre che con la normativa nazionale di cui all’articolo 11 della legge n. 214/2023 – in quanto idoneo a restringere indebitamente l’accesso e l’esercizio di un’attività economica, nonché incompatibile con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza nazionale3 ed europea e dalla stessa Autorità.

In conclusione l’Autorità ha invitato al Comune a procedere all’espletamento delle procedure di gara nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione, riducendo il punteggio associato agli anni di iscrizione alla Camera di Commercio, valorizzando attività analoghe non necessariamente svolte su aree pubbliche ed eliminando il criterio dell’anzianità di presenze nel Comune, al fine di evitare un’asimmetria a favore dei soggetti che già operano sul mercato.

IN ALLEGATO IL PARERE IN COMMENTO.

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