La Cassazione fissa i paletti per individuare i comportamenti con rilevanza penale.
Di Michele Mavino
La sentenza della Corte di Cassazione n. 22810 del 19 giugno 2026 affronta un aspetto dei conflitti tra proprietari confinanti, cioè i limiti applicativi del reato di invasione di terreni o edifici previsto dall’articolo 633 del codice penale. La decisione offre infatti l’occasione per ribadire un principio spesso trascurato nella pratica operativa, ossia che non ogni accesso abusivo in un fondo altrui integra automaticamente il reato di invasione di terreni.
Il caso trae origine dalla condanna pronunciata dal Giudice di Pace nei confronti di un agricoltore che, in due distinte occasioni, aveva attraversato con il proprio trattore il terreno confinante. La vicenda si inseriva in un contesto più ampio caratterizzato da una controversia civile riguardante i confini e l’esistenza di una servitù di passaggio, questione che risultava ancora pendente davanti al giudice civile. Nonostante ciò, il giudice di primo grado aveva ritenuto integrato il reato previsto dall’articolo 633 c.p., affermando la responsabilità dell’imputato.
La Suprema Corte ribalta completamente questa impostazione, chiarendo innanzitutto che il concetto di “invasione” richiamato dall’articolo 633 c.p. non coincide con qualsiasi introduzione arbitraria in un fondo altrui. Il termine utilizzato dal legislatore presuppone infatti una condotta più significativa e strutturata rispetto ad un semplice attraversamento occasionale. Secondo i giudici di legittimità, l’invasione deve essere caratterizzata da una forma di stabile assoggettamento del bene al potere di fatto dell’agente, tale da determinare una concreta occupazione del fondo o comunque una sua utilizzazione protratta nel tempo.
Secondo la Cassazione il delitto si realizza soltanto quando il soggetto agente instaura sull’immobile altrui un potere di fatto dotato di una minima consistenza temporale e funzionale. Non è necessario che l’occupazione sia definitiva o permanente, ma è indispensabile che vi sia qualcosa di più di una mera presenza transitoria. In altre parole, il bene deve essere concretamente sottratto, almeno in parte, alla piena disponibilità del proprietario per essere posto al servizio dell’interesse perseguito dall’autore della condotta.
Il passaggio più significativo della sentenza riguarda proprio la distinzione tra occupazione e semplice accesso abusivo. La Corte afferma che il reato non è configurabile quando l’ingresso nel fondo altrui avviene in modo precario, occasionale o episodico. Nel caso esaminato, la stessa imputazione faceva riferimento a due soli attraversamenti del terreno confinante mediante un trattore. Una condotta certamente suscettibile di generare un contenzioso civile o possessorio ma non idonea, secondo la Cassazione, a integrare gli estremi del delitto di invasione di terreni.









