di Stefano Manina
Sul Sito istituzionale del Mimit sono state recentemente caricate le FAQ sulle novità di maggiore interesse concernenti i riferimenti all’artigianato sulla pubblicità secondo quanto previsto dall’articolo 16 della recente legge 34/2026.
Le stesse chiariscono in primo luogo che un’impresa non artigiana può comunque vendere o somministrare beni realizzati da imprese artigiane, promuovendoli come artigianali in quanto l’effetto della norma è l’introduzione del divieto di promozione come artigianali di prodotti realizzati da chi non è iscritto nell’albo artigiani, ma non di promuovere commercializzazione e/o la vendita e/o la somministrazione di prodotti (artigianali) altrui che rimane attività legittima.
Relativamente all’’ambito di applicazione del divieto di utilizzare il riferimento dell’artigianato nella pubblicità il Mimit precisa che l ’art. 16 della legge n. 34/2026 fa espresso divieto di utilizzare i riferimenti dell’artigianato nella promozione dei prodotti o servizi commercializzati dall’impresa.
Il concetto di promozione deve però essere interpretato nel modo più ampio possibile, tenendo tuttavia conto della concreta ingannevolezza del messaggio e della sua idoneità ad essere interpretato come decettivo circa la provenienza del prodotto da chi non possiede legittimamente la qualità di artigiano.
La norma trova poi applicazione anche alle imprese non iscrivibili all’albo artigiani che utilizzano, nel processo di produzione, semilavorati forniti da un artigiano in quanto non impedisce all’impresa non artigiana di evidenziare, nella promozione del prodotto venduto, la circostanza che uno o più dei suoi componenti sono artigianali. Il tutto specificando chiaramente i componenti, evitando messaggi ingannevoli che riferiscano l’artigianalità all’intero prodotto.
Non è invece possibile per Imprenditori e imprese non iscritte all’albo artigiani promuovere come artigianali prodotti o servizi da loro realizzati con un metodo di produzione manuale o un processo produttivo di qualità o tradizionale.
Infatti la norma richiede espressamente che il soggetto produttore o prestatore di servizi sia iscritto all’albo delle imprese artigiane.
Sarà invece possibile promuovere commercializzare il proprio prodotto utilizzando termini diversi, quali, ad esempio: “fatto a mano”, “tradizionale”, “dipinto a mano”, “di qualità”, “fatto ad arte” “autentico della tradizione italiana”, “di produzione propria”, “realizzato con manualità”, “realizzato con strumenti tradizionali”, “sartoriale”, “su misura” o simil
Alla luce della nuova formulazione dell’articolo 5, comma ottavo, della legge 8 agosto 1985 n. 443, è lecito utilizzare nella etichetta di un prodotto alimentare il termine “prodotto artigianale” se destinato a mercati esteri
In settori ad alta internazionalizzazione possono essere utilizzati per la commercializzazione di prodotti sui mercati esteri anche i termini inglesi es “craftsmanship” o “artisanal process” da imprese non iscritte all’albo degli artigiani avendo però cura di rispettare il limite di non decettività del messaggio indicato
La nuova disposizione non s’ si applica anche ai prodotti artigianali disciplinati da leggi speciali.
Invece il divieto di utilizzo della denominazione «artigianato» o «artigianale» va anche estesa ai titolari di partiva IVA e gli hobbisti.
La partecipazione a manifestazioni, eventi o fiere qualificate come “artigiane”, da parte di imprese iscritte all’Albo artigiani anche unitamente a imprese non iscritte è condizione sufficiente per poterle denominare “artigiane” purché queste ultime vendano prodotti di imprese artigiane
Le sanzioni previste non sono di immediata applicazione in quanto sono irrogate dall’autorità regionale competente e che la norma prevede la necessità dell’adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome alla nuova fattispecie.
Occorre quindi fare rinvio alla legislazione regionale ed alla relativa tempistica applicativa eventualmente dettata in argomento sulla base delle competenze regionali e provinciali in materia.
La nuova disposizione non trova applicazione alle scorte di magazzino, ivi comprese le etichette, per le quali vi è la prova della loro immissione in commercio in data anteriore all’entrata in vigore della legge e possono continuare ad essere commercializzate anche se non rispettano in tutto o in parte le disposizioni in essa contenute.
La nuova normativa NON si applica anche ai prodotti tutelati da Indicazione Geografica Protetta – IGP o altri prodotti artigianali e industriali riconosciuti come IGP “non agri” quali ad esempio vetro di Murano, merletti di Burano, il Cammeo e il corallo di Torre del Greco).
Di seguito il limk per accedere alle FAQ del MIMIT.










