Stop temporaneo alle conversioni in attesa del rinnovo dell’Accordo con l’Italia.
Con la circolare prot. n. 21350 del 10 luglio 2026, la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interviene sulla conversione delle patenti di guida rilasciate dalla Repubblica di Albania.
Il chiarimento si rende necessario in ragione dell’imminente cessazione degli effetti dell’Accordo tra il Governo italiano e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, sottoscritto a Tirana il 17 marzo 2021 e successivamente emendato mediante Scambio di Note del 19 ottobre e 13 dicembre 2021.
Come già indicato dal Ministero nella precedente circolare prot. n. 25025 del 3 agosto 2021, l’Accordo cessa di produrre effetti il 12 luglio 2026. Una scadenza che assume particolare rilievo perché, in assenza di un accordo internazionale vigente, viene meno il presupposto giuridico che consente la conversione della patente albanese in patente italiana senza il conseguimento di un nuovo titolo di guida attraverso gli ordinari esami.
Il Ministero introduce, tuttavia, una precisazione di carattere eminentemente pratico. Poiché il 12 luglio 2026 cade di domenica, gli Uffici della Motorizzazione potranno accogliere le domande di conversione delle patenti albanesi anche nella giornata di lunedì 13 luglio 2026. La circolare è particolarmente netta nel precisare che tale possibilità è ammessa solo in questa ultima data.
Il passaggio non è secondario. Dal 14 luglio, infatti, e fino all’entrata in vigore del nuovo Accordo, le domande di conversione non potranno essere accolte secondo il regime convenzionale finora applicato. Si apre, quindi, una fase di temporanea sospensione che deve essere tenuta ben presente non soltanto dagli Uffici della Motorizzazione, ma anche dagli organi di polizia stradale chiamati quotidianamente a verificare la posizione dei conducenti titolari di patente albanese.
La circolare informa, peraltro, che le procedure necessarie al rinnovo dell’Accordo sono già state avviate, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Sarà una successiva comunicazione del MAECI sulla data di entrata in vigore del nuovo Accordo a consentire al MIT di diramare le indicazioni operative per la ripresa delle conversioni.
Per i conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 135 del Codice della strada. In presenza delle condizioni previste dalla norma, il titolare può condurre veicoli in Italia purché non sia residente nel territorio nazionale da oltre un anno e sia munito, quando necessario, di permesso internazionale di guida oppure di traduzione ufficiale in lingua italiana della patente.
La temporanea interruzione delle conversioni rischia di produrre effetti concreti soprattutto nei confronti di chi maturi, proprio durante la fase di sospensione, il termine annuale di residenza. Né la circostanza che siano in corso le procedure per il rinnovo dell’Accordo può essere considerata, di per sé, equivalente alla sua vigenza o consentire una sorta di applicazione anticipata del futuro regime convenzionale.








