Licenziato per irreperibilità alle visite fiscali, la Cassazione ordina il reintegro

Visita fiscale

Di Francesco De Santis

In tema di visita fiscale e possibili rischi di licenziamento, la Suprema Corte ha chiarito quando l’assenza non basta per perdere il posto.

La Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza 22621/2026 ha così confermato la reintegrazione di un dipendente licenziato per giusta causa dopo una serie di controlli domiciliari, ritenuti dal datore “senza esito positivo”.

Sia il tribunale sia la corte d’appello hanno annullato il grave provvedimento sanzionatorio, ordinando la reintegrazione del dipendente insieme al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

E con la sentenza 22621/2026 la Cassazione ha confermato questa conclusione. Il punto decisivo sta nelle parole utilizzate in due dei tre verbali, le quali — apparendo ambigue — potevano essere interpretate in due modi diversi:

  • il lavoratore non era presente in casa;
  • oppure il medico fiscale non era riuscito a individuare correttamente l’abitazione.

Secondo i giudici di piazza Cavour, da quelle stringate e incomplete espressioni non emergeva con precisione l’effettiva assenza del dipendente. E proprio questa incertezza sostanziale, sul luogo in cui si trovava al momento della visita fiscale, era ragione sufficiente per invalidare il licenziamento per giusta causa.

Un altro elemento decisivo per la pronuncia dei giudici è stato il fatto che altre visite fiscali — compiute in date ravvicinate — erano invece andate a buon fine.

La sentenza della Cassazione sopra citata, ribadisce un altro principio fondamentale del diritto del lavoro: nel licenziamento disciplinare l’onere della prova grava sul datore di lavoro (come avviene per esempio anche in caso di abuso permessi legge 104).

Perciò se l’azienda vuole allontanare qualcuno perché irreperibile alla visita fiscale, deve sempre dimostrare in modo chiaro e circostanziato la sua effettiva irreperibilità. Non basta invocare genericamente il verbale del medico fiscale o sostenere che il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare la sua presenza.

Il datore di lavoro deve dimostrare il fatto contestato al lavoratore altrimenti non può giustificare l’espulsione di chi è “ritenuto” assente alla visita fiscale. Non solo. Le formule ambigue e sintetiche dei verbali vanno sempre interpretate e calate nel loro contesto, in modo da evitare fraintendimenti ed equivoci ai danni del personale.

In definitiva, il messaggio della sentenza è chiaro: la mancata reperibilità durante la malattia non può essere presunta e — per arrivare al licenziamento in tronco — servono sempre prove certe, contestazioni solide e una sanzione proporzionata e coerente con il contratto collettivo applicabile.

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