Va considerato rifiuto il refluo del lavaggio dei cassonetti della spazzatura

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di Stefano MANINA

Nei giorni scorso il Ministero dell’Ambiente in risposta ad un interpello relativo all’articolo 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152  ha fornito importanti chiarimenti in merito alla classificazione del refluo derivante dal lavaggio dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Tutto nasce da richiesta del Comune interrogante nello specifico  Calliano Monferrato che si è rivolto al Ministro chiedendo in particolare se:

• il lavaggio della parete esterna con lancia ad alta pressione dei contenitori adibiti alla raccolta degli “imballaggi in vetro”, non a contatto con il rifiuto, possa essere considerata, sotto il profilo normativo ed ambientale, alla stregua dei lavaggi (effettuati con i medesimi sistemi) del sedime stradale e degli arredi urbani;

• l’eventuale (irrisoria) produzione di reflui che non vengono a contatto diretto con i rifiuti ma con la sola superficie esterna del contenitore, permanendo la “campana” in area esterna (soggetta quindi agli agenti atmosferici e in particolare dilavata dalle acque piovane) al pari degli arredi urbani e del sedime stradale, possa essere considerato “a perdere” (e non refluo da intercettare e classificare come “rifiuto liquido” analogamente al caso dei normali ericorrenti lavaggi urbani o delle aree interessate dalle manifestazioni/mercati.

Il Ministero richiamato il quadro normativo costituito come logico dal Testo Unico Ambiente e dopo attenta istruttoria tecnica comprensiva dell’acquisizione di parere sul punto dell’ISPRA è giunto alle seguenti conclusioni.

Per prima cosa si parte dalla considerazione che ol  lavaggio dei contenitori stradali destinati alla raccolta dei rifiuti urbani costituisce un’attività funzionale allo svolgimento del servizio di igiene urbana, finalizzata ad assicurare adeguate condizioni igienico sanitarie, di pulizia e decoro del territorio, analogamente alle operazioni di lavaggio del sedime stradale e degli arredi urbani.

Tali operazioni il più delle volte vengono eseguite mediante l’impiego di veicoli “lavacassonetti” dotati di sistemi di recupero delle acque di lavaggio che attraverso sistemi di aspirazione  consentono la raccolta separata delle acque generate dalle operazioni di lavaggio all’interno dello stesso veicolo;

Certamente tali acque sono da considerarsi rifiuti speciali allo stato liquido in quanto non ricorrono i presupposti per l’applicazione del concetto di scarico, di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. n. 152/2006 e, come tali, sono successivamente avviate a trattamento presso impianti autorizzati ai sensidella Parte Quarta del medesimo decreto legislativo.

A sostegno di tale tesi il Ministero richiama  la Circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali prot. n. 1414/ALBO/PRES del 10 luglio 2007, la quale ha precisato che il “rifiuto proveniente dall’attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani deve intendersi prodotto dall’impresa che svolge tale attività e che, pertanto, deve essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso. Ne consegue che il successivo trasporto effettuato dalla stessa impresa richiede l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06. Si ritiene, infine, che il rifiuto in questione debba essere identificato con il codice dell’elenco europeo dei rifiuti 16 10 02”.

Invece per quanto riguarda le operazioni di lavaggio della parete esterna dei contenitori stradali della raccolta del vetro con lancia ad alta pressione l’interpello statuisce che  le acque derivanti da tale operazione non possano essere assimilate alle acque meteoriche di dilavamento in quanto derivanti da un’attività di manutenzione dell’infrastruttura per la raccolta dei rifiuti.

Pertanto andranno intercettate mediante specifici dispositivi (ad esempio, mezzi di aspirazione) ai fini del successivo conferimento in impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti liquidi.

Iol mInistero poi raccomanda In ogni caso, ferma restando la disciplina dettata dai capitolati del servizio di igiene urbana e le norme dottando tutte le idonee cautele evitando in particolare il ristagno sulle sedi stradali delle acque di lavaggio-

Inoltre ’operazione di lavaggio non dovrà comportare il contatto delle acque con eventuali residui di rifiuti presenti nel contenitore o con le superfici interne del contenitore stesso, intervenendo su contenitori svuotati, perfettamente integri e sufficientemente sigillati.

In via alternativa sono anche disponibili sistemi di lavaggio a secco, con l’utilizzo di prodotti di pulizia delle superfici esterne che non rilasciano liquidi di lavaggio nell’area circostante.

in allegato ll parere del MINISTERO DELL’AMBIENTE.

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