Accesso agli atti di accertamento

1345 multe polizia municipale

Le generalità dell’agente accertatore non possono essere negate per ragioni di privacy.

Di Michele Mavino

Con la sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 14477/2026, pubblicata il 31 agosto 2026, il giudice amministrativo torna sul delicato rapporto tra diritto di accesso, esigenze difensive del cittadino e tutela della riservatezza degli operatori che svolgono attività di accertamento.

La vicenda nasce dalla richiesta avanzata da un soggetto destinatario di un preavviso di accertamento di conoscere le generalità complete degli agenti che avevano rilevato la violazione. L’interessato sosteneva che tali informazioni fossero necessarie sia per contestare il verbale, sia nell’ottica della proposizione di una querela di falso. L’Amministrazione aveva invece negato l’accesso. Il TAR ritiene il diniego illegittimo e riconosce il diritto dell’interessato a conoscere i nominativi degli agenti.

Il passaggio centrale della decisione riguarda proprio il bilanciamento tra privacy dell’operatore e diritto di difesa. Il Collegio richiama espressamente Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2022, n. 2530, secondo cui deve essere riconosciuta la legittimazione all’ostensione dei documenti contenenti il nominativo dell’agente accertatore quando tale conoscenza risulti funzionale all’esercizio delle prerogative difensive dell’interessato.

Secondo il TAR, infatti, la semplice possibilità di identificare l’agente che ha proceduto all’accertamento non comporta di per sé il coinvolgimento di dati appartenenti a categorie tali da giustificare un regime rafforzato di riservatezza. Non basta, quindi, invocare genericamente la privacy dell’operatore o un astratto rischio per la sua incolumità per impedire l’accesso. Le esigenze di tutela dell’interessato possono peraltro sorgere già in sede stragiudiziale e quindi anche prima dell’effettiva instaurazione di un giudizio.

In pratica, nell’ordinamento non è ravvisabile, in una fattispecie di questo genere, un diritto all’anonimato” del pubblico dipendente che svolge attività accertativa. L’attività compiuta dall’operatore nell’esercizio delle proprie funzioni è attività istituzionale e, quando l’identificazione dell’agente sia necessaria per l’esercizio del diritto di difesa, la riservatezza individuale non può automaticamente prevalere.

Il TAR ha quindi accolto la domanda di accesso, ordinando all’Amministrazione di mettere a disposizione i nominativi degli agenti che avevano effettuato l’accertamento. Significativamente, nel corso del giudizio l’Amministrazione aveva peraltro già provveduto a comunicare tali nominativi, circostanza che il Collegio considera sintomatica della fondatezza della richiesta.

La sentenza suggerisce una certa cautela nella gestione delle istanze di accesso riguardanti l’identità degli operatori. Non appare sufficiente rigettare la richiesta richiamando genericamente la tutela della privacy, la sicurezza personale dell’agente o disposizioni regolamentari interne che sottraggano determinate informazioni all’accesso. Occorre invece verificare concretamente la finalità dell’istanza. Quando il richiedente prospetti una esigenza difensiva effettiva e collegata all’accertamento, l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 assume un peso determinante nel bilanciamento degli interessi. La stessa sentenza evidenzia come il ricorrente avesse espressamente invocato la prevalenza del diritto di difesa rispetto alla riservatezza degli accertatori.

Ciò, naturalmente, non significa che qualsiasi richiesta di dati personali degli operatori debba essere indiscriminatamente accolta. Il principio espresso dal TAR riguarda le generalità dell’agente quando queste siano direttamente collegate all’attività istituzionale svolta e la loro conoscenza risulti funzionale alla tutela dell’interessato. Resta quindi necessario verificare caso per caso la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge n. 241/1990 e limitare l’ostensione ai dati effettivamente pertinenti.

Il TAR respinge comunque la relativa richiesta di ristoro, perché il ricorrente non aveva dimostrato concretamente quale pregiudizio fosse derivato dal ritardo nell’ostensione. Inoltre, il Collegio osserva che una querela può essere presentata anche contro ignoti e che l’eventuale falso in atto pubblico è comunque procedibile d’ufficio.

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