L’attendibilità del risultatodeve essere valutata nel caso concreto.
Di Michele Mavino
Con la sentenza n. 31662/2026, depositata dalla IV Sezione penale, la Corte di Cassazione analizza l’affidabilità dell’etilometro quando l’apparecchio non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche secondo la cadenza prevista dalla normativa. La decisione assume particolare interesse perché evita qualsiasi automatismo tra la mancata revisione periodica non equivale necessariamente al malfunzionamento dello strumento e, soprattutto, non comporta di per sé la nullità dell’accertamento.
Entrando nel caso specifico, il Tribunale di Arezzo aveva assolto un conducente dal reato previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada. All’imputato era contestato di avere guidato in stato di ebbrezza, in orario notturno, provocando anche un incidente stradale. L’etilometro utilizzato, tuttavia, risultava essere stato sottoposto all’ultimo controllo periodico addirittura nel 2009. Il Tribunale aveva quindi ritenuto non sufficientemente affidabile il dato strumentale e, contemporaneamente, insufficienti gli elementi sintomatici riscontrati per dimostrare il superamento della soglia penalmente rilevante.
Il Procuratore generale aveva impugnato la decisione sostenendo, tra l’altro, che il giudice avesse erroneamente equiparato l’assenza delle verifiche periodiche al malfunzionamento dell’apparecchio, circostanza che invece non era stata dimostrata. Ed è proprio su questo punto che la Cassazione offre il passaggio più interessante della sentenza.
La Suprema Corte ricorda anzitutto che l’alcoltest non costituisce una “prova legale”. L’individuazione normativa di un metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico serve a fornire al giudice un dato caratterizzato dal minor grado possibile di soggettività e arbitrarietà, ma resta inserita nel sistema del libero convincimento del giudice. Da questa premessa discende una conseguenza importante anche sotto il profilo operativo, e cioè che il mancato rispetto delle modalità previste dall’art. 379 del regolamento di esecuzione del Codice della strada non comporta, di per sé, alcuna nullità dell’accertamento. L’irregolarità relativa alle verifiche periodiche può invece incidere sull’affidabilità del risultato.
La distinzione non è meramente terminologica. Dire che un etilometro non è stato revisionato secondo la periodicità prescritta non significa poter affermare automaticamente che esso non funzionasse correttamente. La Cassazione richiama infatti precedenti nei quali era già stato escluso che il regolare funzionamento dello strumento potesse essere messo in dubbio sulla base del solo dato formale del mancato rispetto della cadenza annuale. Vengono ricordate, in particolare, Cass. pen., Sez. IV, n. 31843/2023, Nadal, e n. 26281/2024, Sacchetti, quest’ultima relativa a un apparecchio la cui ultima revisione risaliva a oltre due anni prima del controllo.
Non esiste, quindi, un’equazione “revisione scaduta = alcoltest invalido”. La questione deve essere affrontata sul piano probatorio. Spetta al giudice di merito stabilire se, nonostante lo scostamento rispetto al modello previsto dalla normativa, la misurazione possa comunque essere considerata attendibile. E per effettuare questa valutazione il giudice può utilizzare ogni evidenza disponibile, come ad esempio il risultato del pretest, i sintomi dell’ebbrezza, modalità di guida, testimonianze, ammissione dell’assunzione di bevande alcoliche poco prima della guida e ogni altro elemento concretamente acquisito.
È proprio qui che si comprende perché, nonostante l’affermazione di questo principio favorevole alla non automatica invalidità dell’accertamento, nel caso concreto la Cassazione abbia comunque rigettato il ricorso del Procuratore generale. La situazione esaminata era infatti estrema, visto che non si trattava di una revisione scaduta da qualche mese o anche da un paio d’anni, ma di un apparecchio sul quale non risultavano verifiche di funzionalità dal 2009, utilizzato per la misurazione circa quindici anni dopo. A ciò si aggiungeva una specifica contestazione della difesa e, soprattutto, la valutazione del Tribunale circa l’insufficienza degli ulteriori elementi sintomatici. La Cassazione ha quindi ritenuto non manifestamente illogica la conclusione del giudice di merito secondo cui un periodo così eccezionalmente lungo senza controlli fosse idoneo quantomeno a introdurre un ragionevole dubbio sul corretto funzionamento dello strumento.










