DI STEFANO MANINA
Con la sentenza n. 13031 del 09/04/2026, emessa a seguito di un procedimento penale per calunnia, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito un interessante principio di stretto interesse e correlazione con l’attività quotidiana della Polizia Locale statuendo che anche gli atti aventi l’attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio e interno alla PA costituiscono atti pubblici.
In particolare il caso esaminato dalla Corte si riferisce ad una relazione di servizio redatta da una pattuglia della polizia stato che per gli ermellini ai fini penali e nel caso specifico alla sussistenza del reato di calunnia è da considerarsi a tutti gli effetti un atto pubblico.[S1]
Tutto parte da un ordinario posto di controllo risalente alla primavera svolto del 2018 eseguito da una pattuglia della Polizia Stradale nei confronti di un motociclista fuggito all’alt al quale era stato intimato di fermarsi perché non indossava il casco.
Ne nasceva un inseguimento che si concludeva positivamente per il quale i due agenti stilavano apposita relazione di servizio nella quale riferivano che il soggetto, durante la concitata fuga, aveva tentato di speronare la motocicletta di servizio di uno degli operatori e che, una volta fermato, aveva opposto resistenza verbale e fisica.
I fatti così esposti andavano a costituire gli elementi essenziali del reato di resistenza a pubblico ufficiale per il quale il conducente veniva deferito dall’ufficio degli operanti all’AG.
Però dalla successiva acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e le deposizioni testimoniali le cose però non risultavano essere andate come attestato nella relazione di servizio dagli operatori di polizia stradale
Emergeva infatti in modo inequivocabile che non vi era stato alcun tentativo di speronamento da parte dell’indagato, ma anzi era stato proprio l’agente a tamponare il motoveicolo e che il fermato non aveva esercitato alcuna violenza, limitandosi a un atteggiamento passivo e a proferire frasi supplichevoli.
Anzi risultava che gli stessi agenti avevano colpito ripetutamente l’uomo con schiaffi al volto e alla nuca.
In sede processuale la Corte d’Appello di Napoli, confermava la responsabilità penale già accertata dal Tribunale partenopeo, degli stessi per i delitti di falso ideologico e calunnia, condannandoli alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
Ne derivava il ricorso per Cassazione dove i difensori degli agenti evidenziavano la natura meramente interna della relazione di servizio, l’assenza del dolo della calunnia e del falso e l’assenza di una formale denuncia diretta all’Autorità Giudiziaria.
Tuttavia La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello.
Di particolare rilevanza è la precisazione che la nozione di atto pubblico agli effetti della tutela penale si estende ad un perimetro ben più ampio rispetto a quella civilistica rientrando in tale categoria anche gli atti interni o preparatori di procedimenti complessi e tutti i documenti dotati di rilevanza probatoria o di impulso all’interno della Pubblica Amministrazione.
Alla luce di ciò anche la semplice relazione di servizio, pur essendo indirizzata ai vertici interni del comando di appartenenza, ha la funzione di rappresentare in modo ufficiale lo svolgimento di determinati interventi espletati nel corso del servizio e assumendo così pieno valore di atto pubblico, specialmente quando sia finalizzata a successive valutazioni in ordine a eventuali responsabilità penale di terzi o disciplinare dei lavoratori stessi.
Tale decisione della Corte Suprema segue e si fonda su un rigoroso e consolidato orientamento giurisprudenziale volto a garantire la fedeltà e la trasparenza dell’agire pubblico ribadendo con forza che la c.d. “relazione di servizio” non è una mera dichiarazione difensiva priva di valore giurisdizionale, bensì un atto pubblico a valenza probatoria.
Pertanto la stesura e di un verbale o di un’annotazione di servizio falsa da parte di un agente di polizia, sia eso dello Stato o appartenente alla Polizia Locale, comporta una grave lesione sia della fede pubblica sia dell’amministrazione della giustizia e configura un quadro criminoso complesso in cui il falso e la calunnia diventano lo strumento per coprire l’abuso della funzione.
In secondo luogo relativamente alla calunnia, la Suprema Corte ha precisato che non è necessaria una formale denuncia indirizzata all’ Autorità Giudiziaria, ma risulta sufficiente l’esposizione di fatti lesivi del vero trasmessa a un’autorità che abbia l’obbligo di riferire a quella.
Nel caso di specie infatti proprio sulla base della relazione interna degli Agenti, il Comando di appartenenza ha dato avvio ad un procedimento penale deferendo all’A.G. il motociclista
Nello specifico la falsa attestazione di una condotta aggressiva e violenta che invece era una sola disobbedienza o resistenza passiva ha di fatto trasformato un comportamento penalmente irrilevante nell’illecito penale di resistenza a pubblico ufficiale, e quindi integra pienamente l’elemento materiale del reato di calunnia.
La Corte ha infine rigettato la tesi sostenuta dalla difesa relativa al falso innocuo o della percezione alterata dalla concitazione affermando che il divario evidente e stridente tra la realtà documentata dai filmati e la narrazione fornita dagli agenti dimostrava la sussistenza del dolo del delitto di falso e di quello della calunnia, desunti dal movente di assicurarsi l’impunità per l’uso indebito della forza e per l’abuso dei propri poteri.
In allegato Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 11/03/2026) 09/04/2026, n. 13031










