di Stefano MANINA
Con la sentenza n. 25517 del 08/07/2026 la Cassazione Penale Sezione IV si espressa su una questione operativa di importante e dibattuta in tema di infortunistica stradale ovvero l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore dato a soggetto in stato di totale incoscienza.
Il principio ancora una volta ribadito dalla Cassazione è che in caso di incoscienza del conducente ferito e trasportato presso una struttura ospedaliera è corretto procedere agli accertamenti e prelievi medici volti a determinare l’eventuale guida alterata anche senza che lo stesso abbia potuto, a causa del suo temporaneo stato fisico, esprimere il consenso e ricevere l’avvertimento del diritto di farsi assistere dal difensore.
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all’ art. 589 bis, comma 1, cod. pen. di un automobilista messosi alla guida di un’autovettura in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche con perdita di controllo del veicolo e fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale e decesso della fidanzata trasportata sul sedile anteriore del veicolo.
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale locale, appellata da ha poi rideterminato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre, confermando nel resto la pronuncia di condanna.
L’interessato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando tra le altre doglianze la mancanza, della espressione del consenso alla sottoposizione a prelievo ematico finalizzato all’accertamento di eventuale presenza di alcool nel sangue.
Infatti il ricorrente non aveva prestato il consenso al prelievo eseguito dietro richiesta della polizia giudiziaria, sul presupposto che il ferito fosse impossibilitato a prestare il consenso, il che equivaleva a rifiuto.
Non solo l’interessato non era stato nemmeno avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Il ricorrente mediante il suo difensore evidenziava in particolare che il prelievo diretto ad accertare la presenza di alcool nel sangue è un esame invasivo che viola i diritti della persona, ragion per cui il mero contegno passivo del soggetto coinvolto nel sinistro, ossia la mancata opposizione non può equivalere al consenso.
A suo dire l’accertamento doveva avvenire diversamente in quanto l’impossibilità del ferito di autorizzare le operazioni, equivaleva a rifiuto e per garantire la prova raccolta, avrebbe dovuto adottare anche oralmente il decreto ex art. 359 bis cod. proc. pen. previsto nei casi di lesioni stradali gravi e o omicidio stradale –
Inoltre la difesa evidenziava come la giurisprudenza distingue il prelievo ematico eseguito per sottoporre il soggetto a cure mediche che non richiede alcun consenso da quello a richiesta della polizia giudiziaria che detto consenso richiede.
La Cassazione ha preso atto del fatto che già la Corte d’Appello abbia correttamente respinto l’eccezione di nullità dell’esito dell’accertamento medic., avendo insindacabilmente ritenuto riscontrato che l’ imputato, a seguito del sinistro stradale, era stato condotto – tramite elisoccorso – in stato di incoscienza, in ospedale, motivo per il quale non era stato possibile dargli l’avviso.
Il tutto richiamando costante giurisprudenza di Cassazione secondo cui gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, anche alla luce del disposto normativo dell’ art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che presuppone, ai fini della sua applicazione, la “presenza” – evidentemente consapevole -del soggetto sottoposto ad indagini.
Gli ermellini hanno anche evidenziato come affermare che lo stato di incoscienza dell’ indagato impedisca di espletare un valido accertamento, per la nullità derivante dall’omesso avviso, equivarrebbe ad introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge, del tutto eccentrica rispetto alle finalità preventive della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza, la cui ratio è quella di impedire il verificarsi di eventi idonei a compromettere l’ incolumità tanto del guidatore che degli altri utenti della strada,
Sarebbe paradossale attribuire una sorta di ” immunità” a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita.
E sulla nuova doglianza riproposta adducendo che il mero contegno passivo del soggetto coinvolto nel sinistro, ossia la mancata opposizione, non può equivalere al consenso e che l’impossibilità di prestare il consenso equivaleva a rifiuto, cosicché occorreva, al fine di garantire la prova, l’emissione da parte del P.M., di un decreto ex art. 359 bis cod. proc. pen. la Cassazione ha ritenuto che l ‘assunto difensivo muove da un presupposto errato, ossia la necessità del consenso alla sottoposizione a prelievo ematico, requisito non richiesto dalla legge.
In particolare nella sentenza viene ricordato che “la mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera.
Conseguentemente non occorreva l’emissione di apposito decreto autorizzativo da parte del pubblico ministero dato che l’ art. 359 bis cod. proc. pen. che trova applicazione solo nelle ipotesi in cui debbano svolgersi le operazioni di cui all’ art. 224 bis cod. proc. pen. per le quali sia previsto il consenso della parte interessata.
Di contro, il rifiuto, ove vi fosse stato, avrebbe costituito autonoma fattispecie di reato.
In allegato la sentenza in commento.










