Tatuaggio visibile con la gonna

Tatuaggio

Per l’Avvocata generale UE l’esclusione della candidata dalla Polizia è discriminatoria.

Di Michele Mavino

Un piccolo tatuaggio sul polpaccio può impedire l’accesso alla Polizia di Stato a una donna quando, nella medesima posizione, non produrrebbe alcuna conseguenza per un uomo? È attorno a questa domanda che si sviluppa la causa C-320/25, destinata ad assumere un rilievo ben più ampio in materia di parità di trattamento nell’accesso alle forze di polizia e proporzionalità dei requisiti concorsuali.

La vicenda riguarda una candidata al concorso per 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato che, dopo avere superato la prova scritta, era stata esclusa in sede di accertamento dei requisiti psicofisici per la presenza di un piccolo tatuaggio raffigurante un fiore sul polpaccio sinistro. Il tatuaggio era stato considerato collocato in una zona non coperta dall’uniforme.

Ed è proprio qui che nasce il problema. Il tatuaggio sarebbe infatti visibile indossando la divisa ordinaria femminile utilizzata in determinate occasioni cerimoniali, composta da gonna e scarpe décolleté. Un candidato uomo con un identico tatuaggio sul polpaccio, indossando invece i pantaloni previsti dall’uniforme maschile, non sarebbe stato escluso per quella ragione. Il problema, quindi, secondo l’Avvocata generale, non è il divieto dei tatuaggi in sé.

La questione riguarda piuttosto l’effetto prodotto dall’applicazione combinata di due diverse regole, quella che vieta i tatuaggi visibili con l’uniforme e quella che prevede uniformi differenti per uomini e donne. È questa combinazione che determina un risultato diverso in ragione del sesso del candidato.

Dal TAR Lazio alla Corte di giustizia

Il contenzioso ha già conosciuto orientamenti differenti nella giustizia amministrativa italiana. Il TAR Lazio, in sede cautelare, aveva ammesso la candidata alle successive fasi concorsuali ritenendo rilevante proprio la disparità di trattamento, considerando che un tatuaggio collocato sul polpaccio conduce a conseguenze differenti a seconda che il candidato sia uomo o donna. Il Consiglio di Stato aveva invece accolto l’appello cautelare dell’Amministrazione, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui l’appartenente alla Polizia di Stato deve possedere l’idoneità richiesta rispetto a tutte le situazioni nelle quali possa essere chiamato a operare, comprese quelle nelle quali viene indossata la divisa da rappresentanza.

Il TAR Lazio non ha però condiviso questa impostazione e ha rimesso la questione alla Corte di giustizia, chiedendo se il sistema nazionale sia compatibile con la direttiva 2006/54/CE, con gli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con i principi di non discriminazione e proporzionalità.

Per l’Avvocata generale potrebbe trattarsi addirittura di discriminazione diretta

L’Avvocata generale compie un passo ulteriore rispetto alla stessa formulazione della questione del TAR. Il giudice italiano aveva infatti richiamato in particolare la nozione di discriminazione indiretta contenuta nell’art. 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54. Ćapeta ritiene invece che vi siano argomenti per qualificare la situazione addirittura come discriminazione diretta fondata sul sesso.

Il ragionamento è semplice. Una donna con un tatuaggio nella parte inferiore della gamba e un uomo con un tatuaggio nello stesso punto si trovano in situazioni sostanzialmente analoghe. Eppure la prima viene esclusa perché deve essere valutata considerando anche l’utilizzo della gonna, mentre il secondo non viene escluso perché la divisa maschile prevede i pantaloni. In altri termini, se la candidata fosse stata un uomo, quel medesimo tatuaggio sul polpaccio non avrebbe determinato l’esclusione.

Ancora più significativa, soprattutto sotto il profilo amministrativo, è l’analisi relativa alla proporzionalità. Il Governo italiano ha richiamato esigenze certamente non irragionevoli,vcome decoro, uniformità, riconoscibilità e rappresentatività della Polizia, nonché il valore simbolico delle uniformi utilizzate nelle cerimonie ufficiali. L’Avvocata generale non contesta in assoluto la legittimità di tali obiettivi.vCiò che non supera il vaglio europeo è il rapporto tra quei fini e la conseguenza prevista, cioè l’esclusione definitiva dal concorso.

Le attività cerimoniali rappresentano infatti una componente marginale rispetto alle ordinarie funzioni dell’agente di polizia. Soprattutto, la gonna non costituisce una caratteristica intrinsecamente collegata al sesso femminile né un requisito necessario allo svolgimento delle funzioni di polizia; tanto più che nell’ordinaria attività di servizio le agenti possono utilizzare i pantaloni, ed anche nelle occasioni cerimoniali il dirigente può autorizzare l’agente donna a indossare i pantaloni.

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