Il TAR Umbria chiarisce che l’autorizzazione al passo carrabile non può formarsi per silenzio-assenso. La regolarità edilizia del cancello, inoltre, non equivale al possesso del titolo previsto dal Codice della strada.
Di Michele Mavino
Una domanda di autorizzazione per un passo carrabile rimasta per anni senza risposta può considerarsi tacitamente accolta? E la presenza di un garage e di un cancello regolarmente assentiti sotto il profilo edilizio può essere sufficiente per ritenere esistente anche il relativo passo carrabile? A fornire indicazioni in tal senso è il TAR Umbria, Sezione I, sentenza 12 febbraio 2026, n. 50, che affronta il rapporto tra disciplina del silenzio-assenso, titoli edilizi e autorizzazione dell’accesso carrabile.
La vicenda trae origine dalla situazione di una proprietaria di un immobile nel Comune di Nocera Umbra, dotato di garage e di un cancello carrabile prospiciente un’area collegata a una strada vicinale di uso pubblico. La madre della ricorrente aveva presentato già nel settembre 2020 una domanda per ottenere l’autorizzazione al passo carrabile, senza ricevere risposta dal Comune. Nel 2025, anche a seguito di ripetuti episodi di sosta di veicoli davanti al cancello, la proprietaria aveva chiesto all’Amministrazione di attestare, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990, l’avvenuta formazione del silenzio-assenso.
Solo successivamente, e dopo un’ulteriore diffida, il Comune aveva adottato un provvedimento di diniego. Da qui il ricorso al giudice amministrativo, fondato, tra l’altro, sulla tesi secondo cui l’autorizzazione doveva ormai considerarsi acquisita per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione.
È questo il passaggio probabilmente più rilevante della sentenza. Il TAR esclude che sull’istanza possa essersi formato un provvedimento tacito favorevole. Il Collegio muove innanzitutto dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che esclude l’applicazione del silenzio-assenso, tra gli altri, nei procedimenti riguardanti la pubblica incolumità. Secondo il TAR, la concessione di un passo carrabile, incidendo direttamente sulle condizioni di circolazione e di sosta sul sedime destinato all’uso pubblico, rientra proprio in tale ambito.
Ma la pronuncia va oltre. Anche volendo interpretare restrittivamente il riferimento alla pubblica incolumità, rimarrebbe comunque un secondo ostacolo, cioè la consolidata giurisprudenza amministrativa esclude l’applicabilità del silenzio-assenso alle istanze aventi ad oggetto l’utilizzazione di beni pubblici. La ragione è facilmente comprensibile. Il rilascio di una concessione relativa al suolo pubblico presuppone una valutazione discrezionale dell’Amministrazione sull’opportunità stessa di consentire quell’utilizzazione. Una valutazione che, proprio perché discrezionale e destinata a contemperare interessi pubblici e privati, difficilmente può essere sostituita dalla mera inerzia dell’ente.
Il TAR richiama sul punto anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale l’occupazione del suolo pubblico necessita di un provvedimento espresso di concessione e non può essere legittimata semplicemente dal trascorrere del tempo.
Non meno interessante è il secondo principio affermato dalla sentenza. Nel caso concreto, la ricorrente sosteneva che il diritto al passo carrabile derivasse già dai vecchi titoli edilizi degli anni Settanta, che avevano consentito la realizzazione dell’edificio, del garage, della recinzione e, secondo la ricostruzione accolta sostanzialmente dal TAR, anche del relativo cancello. Il giudice riconosce, infatti, che vi erano elementi sufficienti per considerare il cancello regolare sotto il profilo edilizio.
Ma ciò non basta. La sentenza distingue chiaramente i due piani: la legittimità urbanistico-edilizia del varco o del cancello non comporta automaticamente il diritto ad ottenere il passo carrabile. L’autorizzazione al passo carrabile costituisce infatti un provvedimento autonomo, sottoposto a presupposti diversi e ulteriori rispetto a quelli edilizi.
Come evidenzia efficacemente il TAR, la conformità urbanistico-edilizia non esaurisce le valutazioni necessarie perché l’autorizzazione stradale coinvolge altri interessi pubblici, primo fra tutti quello relativo alla sicurezza della circolazione
La decisione deve essere letta insieme all’art. 22 del Codice della strada, che disciplina accessi e diramazioni. La norma stabilisce il principio secondo cui, senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato. A completare il quadro interviene l’art. 46 del d.P.R. n. 495/1992, regolamento di esecuzione del Codice della strada, che disciplina specificamente gli accessi nelle strade urbane e definisce il passo carrabile come l’accesso a un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
Il titolo stradale ha dunque una funzione propria non serve semplicemente a certificare l’esistenza materiale di un cancello, ma consente all’ente competente di verificare la compatibilità dell’accesso con la strada e con le esigenze della circolazione.
La sentenza contiene però un’importante precisazione che impedisce di trasformare l’esclusione del silenzio-assenso in una sorta di autorizzazione all’inerzia amministrativa. Il fatto che il silenzio del Comune non produca un’autorizzazione tacita non significa affatto che l’Amministrazione possa non rispondere. Nel caso esaminato il TAR definisce espressamente illegittima l’inerzia protrattasi per anni, tanto più considerando che il provvedimento era stato adottato solamente dopo ulteriori richieste e una diffida dell’interessata.










