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E’ quanto ha stabilito la Cassazione dando ragione al Comune di Milano.

Di Michele Mavino

Con l’ordinanza Cassazione civile, Sez. I, n. 25048/2026, pubblicata il 6 settembre 2026, la Suprema Corte affronta una questione annosa che da decenni vede contrapposti gli enti locali e l’Amministrazione Centrale. Può un’amministrazione pubblica pretendere il pagamento di canoni o corrispettivi da un’altra amministrazione per consentirle di consultare una propria banca dati, quando quelle informazioni sono necessarie per l’esercizio delle funzioni istituzionali? La risposta della Cassazione è sostanzialmente negativa e, soprattutto, supera una distinzione sulla quale si era concentrata la difesa ministeriale, cioè che una cosa sarebbe la gratuità del dato, altra cosa il servizio informatico attraverso il quale quel dato viene reso disponibile. Per la Corte questa distinzione non regge.

La controversia nasce dalla richiesta del Comune di Milano di vedere riconosciuto il proprio diritto ad accedere gratuitamente alla banca dati della Motorizzazione civile. Il Comune aveva chiesto anche la restituzione di oltre 8,3 milioni di euro corrisposti negli anni a titolo di canoni di abbonamento e corrispettivi per il servizio. La questione aveva quindi una dimensione economica rilevante, ma soprattutto doveva stabilire una volta per tutte quale sia il regime giuridico della circolazione delle informazioni tra pubbliche amministrazioni.

Il Ministero sosteneva la perdurante applicabilità del D.P.R. n. 634/1994 e sosteneva che il dato può essere gratuito, ma ciò non significa necessariamente che debba esserlo anche il servizio tecnologico necessario per accedervi. È proprio questo argomento che la Cassazione respinge con particolare decisione. L’ordinanza osserva che non esiste una valida base normativa per distinguere l’informazione dall’accesso alla banca dati attraverso la quale essa viene acquisita.

Già il d.P.R. n. 634/1994 consente di ricavare il principio della circolazione gratuita delle informazioni per determinate amministrazioni e per gli utenti che svolgono compiti di polizia. Ma soprattutto la Corte sottolinea che ciò che viene reso gratuitamente disponibile è l’informazione concretamente desunta attraverso l’accesso alla banca dati. Il principio viene poi esteso e rafforzato dalla legislazione successiva.

L’art. 25 della legge n. 340/2000 ha infatti previsto l’accesso gratuito delle pubbliche amministrazioni ai dati contenuti nei pubblici registri, includendo espressamente nel concetto di pubblica amministrazione anche Regioni, Province e Comuni. Da qui la conclusione secondo cui le successive norme di rango primario hanno introdotto una regola generale di accessibilità e fruibilità gratuita dei dati e delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, Comuni compresi, quando questi siano necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.

Il ruolo decisivo del Codice dell’amministrazione digitale

Il ragionamento diventa ancora più significativo quando la Cassazione richiama l’art. 50 del d.lgs. n. 82/2005, il Codice dell’amministrazione digitale. La norma viene interpretata non semplicemente come disposizione tecnica sull’interoperabilità, ma come espressione di un vero principio generale dell’amministrazione digitale, secondo il quale l’amministrazione che detiene un dato non può considerarlo una propria risorsa esclusiva quando un’altra amministrazione ne abbia bisogno per esercitare le proprie competenze. La disponibilità del dato deve quindi essere effettiva.

Secondo la Cassazione, la “fruizione e riutilizzazione” comprende necessariamente anche la concreta messa a disposizione degli strumenti indispensabili per utilizzare le informazioni. L’accesso alla banca dati e gli strumenti tecnologici attraverso i quali avviene la consultazione costituiscono infatti la modalità attraverso la quale il dato viene concretamente reso disponibile. Diversamente, osservano i giudici, sarebbe fin troppo semplice aggirare il succitato principio.

Vale la pena sottolineare tuttavia che la Cassazione ha respinto il ricorso incidentale del Comune di Milano relativo alla decorrenza del diritto e alla pretesa restitutoria, confermando la rilevanza delle convenzioni già stipulate nel rapporto pregresso.

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