Video – Scorrimento di graduatorie

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L’idoneo non perde il posto se la richiesta non arriva dall’ente titolare della graduatoria.

Di Francesco De Santis

L’art. 17 del D.P.R. n. 487/1994 disciplina l’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori e idonei prevedendo, al comma 3, una fattispecie decadenziale dall’assunzione e dalla graduatoria per il candidato che «senza giustificato motivo non assume servizio entro il termine stabilito».

In riferimento alla prassi sempre più diffusa da parte degli Enti di avvalersi di graduatorie già vigenti ai sensi dell’art. 3 comma 61 della legge n. 350 del 2003, occorre distinguere la rinuncia all’assunzione nei confronti dell’Ente che ha bandito il concorso da quella rivolta a enti che hanno invece utilizzato la graduatoria.

Ci si domanda, in particolare, se la rinuncia dell’idoneo all’assunzione proposta da un’amministrazione utilizzatrice della graduatoria comporti la perdita della posizione maturata nella graduatoria originaria ovvero produca effetti limitati alla sola procedura di scorrimento attivata dall’ente terzo.

Sotto questo profilo, vanno distinti due piani netti:

  1. Con l’amministrazione titolare, il candidato ha accettato la lex specialis del bando, esprimendo la propria precisa preferenza professionale e geografica.
  2. Con l’amministrazione utilizzatrice, si configura una mera opportunità lavorativa, non prevista né prevedibile al momento dell’iscrizione al concorso.

Nell’ipotesi dello scorrimento della graduatoria disposto da altra amministrazione, sulla base degli strumenti di cooperazione previsti dall’ordinamento, l’assunzione non costituisce l’esito fisiologico della procedura concorsuale originaria, bensì l’effetto di un autonomo procedimento amministrativo instaurato da un soggetto diverso, il quale si limita a utilizzare una graduatoria già formata.

Ne consegue che la decadenza non potrà mai operare nei confronti della graduatoria originaria in quanto il rapporto tra candidato e l’ente utilizzatore presenta una propria autonomia rispetto al rapporto giuridico instauratosi con l’amministrazione che ha bandito il concorso.

L’interpretazione sistematica dell’art. 17 del D.P.R. n. 487/1994 conduce a ritenere che la decadenza dalla graduatoria operi esclusivamente nell’ambito del rapporto instaurato tra il candidato e l’amministrazione che ha indetto la procedura concorsuale.

Ne consegue che la rinuncia all’assunzione proposta da un’amministrazione utilizzatrice della graduatoria non determina, in assenza di una specifica previsione legislativa, la cancellazione dell’idoneo dalla graduatoria originaria, ma produce effetti limitatamente al procedimento di reclutamento promosso dall’ente utilizzatore.

Tale conclusione, già solida sul piano esegetico e sistematico, esce oggi rafforzata dalle recenti pronunce del TAR Campania Napoli n. 1075/2025 e del Consiglio di Stato n. 5490/2026, che convergono nell’affermare il principio di tassatività delle ipotesi decadenziali e l’autonomia tra il rapporto assunzionale con il singolo ente e la posizione nella graduatoria originaria.

Interpretazione diversa risulterebbe priva di adeguato fondamento normativo e potrebbe facilmente prestarsi a rilievi di legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere e della violazione del principio di legalità, della tutela dell’affidamento e della proporzionalità dell’azione amministrativa.

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