Si apre in una nuova scheda

La remissione tacita della querela per gli atti persecutaori.

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di Stefano MANINA

La Quinta Sezione penale, in tema di atti persecutori, ha affermato che la mancata comparizione del querelante all’udienza, cui sia stato citato in qualità di testimone, non integra l’ipotesi di remissione tacita della querela ritenendo che questa particolare forma di remissione è incompatibile con il regime speciale previsto dall’art. 612-bis, comma quarto, cod. pen. che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all’art. 340 cod. proc. pen.

La questione nasce da una sentenza del Tribunale di Ragusa, che aveva dichiarato il non doversi procedere, ritenendo estinto il reato per remissione tacita della querela, nei confronti di un soggetto in ordine al delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen. in...

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