di Stefano MANINA
La Quinta Sezione penale, in tema di atti persecutori, ha affermato che la mancata comparizione del querelante all’udienza, cui sia stato citato in qualità di testimone, non integra l’ipotesi di remissione tacita della querela ritenendo che questa particolare forma di remissione è incompatibile con il regime speciale previsto dall’art. 612-bis, comma quarto, cod. pen. che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all’art. 340 cod. proc. pen.
La questione nasce da una sentenza del Tribunale di Ragusa, che aveva dichiarato il non doversi procedere, ritenendo estinto il reato per remissione tacita della querela, nei confronti di un soggetto in ordine al delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen. in quanto la persona offesa, citata quale testimone, non era comparsa all’udienza senza addurre alcun giustificato motivo.
Il Tribunale aveva infatti ritenuto che la remissione così perfezionatasi dovesse considerarsi tacitamente accettata dall’imputato, il quale era rimasto assente nel corso del procedimento.
Contro tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, il quale lamentava che, con riferimento al delitto di atti persecutori, fatta eccezione per le ipotesi perseguibili d’ufficio e per quelle in cui la querela è irrevocabile, la remissione della querela può intervenire soltanto nelle forme della remissione processuale richiedendo una manifestazione espressa di volontà.
La questione sollevata ha imposto di stabilire se la mancata comparizione, senza giustificato motivo, della persona offesa all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone, qualificata dall’art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen. come remissione tacita della querela, possa produrre effetto estintivo anche in relazione al delitto di atti persecutori, per il quale l’art. 612-bis cod. pen. stabilisce che la remissione della querela «può essere soltanto processuale».
La Cassazione è partita dall’analisi del dispositivo dell’art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., nel secondo il quale il delitto è punito a querela della persona offesa, salvo i casi espressamente indicati nei quali si procede d’ufficio, e stabilisce che la querela sia irrevocabile qualora il fatto sia stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen.
Fuori da tale ultima ipotesi, la querela è revocabile, ma la sua remissione «può essere soltanto processuale.
Per quanto invece riguarda l’istituto della emissione costituisce esercizio di un diritto del querelante che trova la propria disciplina generale negli articoli da 152 a 156 cod. pen. e nell’art. 340 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 152 cod. pen., la remissione estingue il reato perseguibile a querela della persona offesa. distinguendo la remissione processuale da quella extraprocessuale e stabilendo che soltanto quest’ultima può essere espressa o tacita.
La remissione tacita ricorre, quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
Il terzo comma dello stesso articolo tipizza, inoltre, due ulteriori ipotesi di remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.
Alla luce di richiamata analisi normativa la Cassazione, anche basandosi sulla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di atti persecutori ha riconosciuto che la fattispecie prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen., pur collocandosi temporalmente nel corso del procedimento, integra una forma di remissione tacita ed extraprocessuale, come tale incompatibile con il regime speciale previsto dall’art. 612-bis, comma 4, cod. pen., il quale ammette esclusivamente la remissione processuale della querela.
Infatti la remissione processuale non richiede che la dichiarazione sia resa nel corso di una specifica udienza o direttamente innanzi al giudice procedente, essendo invece sufficiente che essa sia ricevuta da un’autorità giudiziaria o da un ufficiale di polizia giudiziaria nell’ambito del procedimento.
Ciò che conta non è quindi il contesto nel quale la volontà viene manifestata, bensì il carattere formale ed espresso della dichiarazione remissiva, che costituisce l’elemento indefettibile della remissione processuale.
In particolare poi in materia di persecutori questa interpretazione si pone in linea con la ratio dell’intervento legislativo del 2013 con il quale il legislatore ripristinando, fuori dai casi di querela irrevocabile, la possibilità di revocare la querela, ha subordinato l’efficacia della remissione all’osservanza di forme tipiche e controllabili, idonee ad assicurare che la determinazione della persona offesa sia il risultato di una scelta effettivamente libera e consapevole e non l’esito di pressioni, intimidazioni o condizionamenti provenienti dall’autore del reato.
IN ALLEGATO IL TESTO DELLA SENTENZA IN COMMENTO.










