La colpa del querelante può fondare una responsabilità risarcitoria.
Di Michele Mavino
La sentenza n. 4905 dell’11 giugno 2026 del Tribunale di Milano cerca di stabilire fino a che punto chi presenta una denuncia o una querela possa essere chiamato a rispondere civilmente delle conseguenze provocate da informazioni inesatte fornite all’autorità giudiziaria.
Il caso nasce dalla vendita di un cane, successivamente deceduto, a seguito della quale l’acquirente aveva presentato denuncia-querela nei confronti del venditore per una vicenda poi ricondotta al reato di truffa. Il punto decisivo, tuttavia, riguarda un elemento apparentemente secondario della denuncia, e cioè l’indicazione della targa dell’autovettura utilizzata dal venditore. La targa segnalata non apparteneva infatti al veicolo dell’interessato, ma risultava riferita addirittura a un autocarro radiato dalla circolazione nel 2010.
L’errore ha assunto una rilevanza investigativa tutt’altro che marginale. Proprio sulla base di quella indicazione, infatti, gli inquirenti avevano ritenuto possibile che l’indagato utilizzasse targhe appartenenti ad altri veicoli. Ne erano conseguite perquisizioni personali e domiciliari, anche presso strutture militari nelle quali l’interessato prestava servizio, con il coinvolgimento di colleghi e superiori. Durante la perquisizione dell’abitazione, inoltre, il fratello minorenne dell’indagato era stato temporaneamente affidato ai servizi sociali. Il procedimento penale si era poi concluso nell’aprile 2019 con l’archiviazione, nella cui richiesta veniva espressamente richiamata anche la non corretta indicazione della targa fornita dalla querelante.
È proprio qui che la decisione diventa giuridicamente significativa. Il Tribunale riconduce la vicenda nell’ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ritenendo integrati condotta colposa, evento dannoso, nesso causale e danno-conseguenza. In particolare, la condotta della querelante viene qualificata come gravemente negligente, perchè non soltanto era stata indicata la targa di un veicolo diverso da quello dell’attore, ma il numero comunicato all’autorità risultava addirittura differente rispetto a quello visibile nell’immagine tratta, presumibilmente, da un social network dalla quale la donna aveva ricavato l’informazione.
La parte più interessante della pronuncia riguarda però il rapporto tra questa responsabilità e il tradizionale principio secondo il quale la denuncia di un reato non può normalmente trasformarsi, per il solo fatto dell’infondatezza dell’accusa, in una fonte di responsabilità civile del denunciante, salvo che ricorrano gli estremi della calunnia.
Il Tribunale distingue nettamente le due situazioni. Nel caso concreto non viene contestata una denuncia consapevolmente falsa, né viene prospettata una responsabilità per calunnia. Ciò che viene rimproverato alla querelante è invece una specifica condotta colposa, quella di avere fornito all’autorità un dato fattuale errato con grave negligenza, dato che ha poi concretamente orientato una parte dell’attività investigativa. Per il giudice milanese, dunque, l’assenza del dolo richiesto per la calunnia non impedisce di configurare, in presenza dei relativi presupposti, una responsabilità civile fondata sulla colpa.
Altrettanto rilevante è la soluzione adottata sul nesso causale. La convenuta sosteneva che l’autonoma determinazione della Procura nell’individuazione e nell’esecuzione degli atti investigativi avesse interrotto il rapporto causale tra l’errore contenuto nella querela e il danno successivamente lamentato dall’indagato. Il Tribunale respinge anche questa impostazione. L’attività dell’autorità giudiziaria non rappresenta necessariamente un fattore causale autonomo idoneo a neutralizzare la responsabilità originaria quando proprio l’informazione colposamente inesatta abbia dato impulso a quella specifica linea investigativa. Anzi, secondo la sentenza, anche un’eventuale negligenza della Procura – che avrebbe potuto preventivamente verificare la targa attraverso il PRA – non avrebbe interrotto il nesso causale, potendo semmai concorrere con la condotta colposa della querelante secondo i principi della causalità materiale e dell’art. 2055 c.c.
La decisione non afferma quindi che il denunciante risponda automaticamente di tutto ciò che l’autorità giudiziaria decide successivamente di fare. Occorre invece dimostrare che l’informazione negligentemente fornita abbia avuto concreta efficienza causale rispetto agli atti investigativi e, successivamente, al pregiudizio lamentato. Nel caso esaminato questo collegamento era documentalmente evidente, perché i decreti e i verbali di perquisizione facevano espressamente riferimento proprio alla ricerca delle targhe erroneamente segnalate.










