Divieti di sosta per i camper

Caravan

Il Sindaco non può aggirare il CdS con un’ordinanza contingibile e urgente.

Di Michele Mavino

Con la sentenza n. 1291 del 29 aprile 2026, il TAR Sicilia, sede di Catania, torna torna a trattare la possibilità di introdurre limitazioni alla sosta degli autocaravan attraverso ordinanze sindacali contingibili e urgenti.

Il caso nasce dall’ordinanza con cui il Sindaco di Linguaglossa aveva vietato, nel periodo invernale, lo stazionamento notturno di camper, autocaravan e mezzi similari nell’area di Piano Provenzana–Monte Conca. La misura era stata giustificata con esigenze di sicurezza e incolumità pubblica, legate alle frequenti condizioni meteorologiche avverse in alta quota e alla conseguente necessità di interventi di polizia e soccorso.

Il TAR annulla però l’ordinanza, ricordando innanzitutto che il potere contingibile e urgente rappresenta uno strumento extra ordinem, utilizzabile soltanto in presenza di un pericolo effettivo, imminente e non fronteggiabile attraverso gli strumenti ordinari. Occorrono inoltre un’adeguata istruttoria, la temporaneità della misura e il rispetto del principio di proporzionalità, e non sono sufficienti pericoli genericamente prospettati o fondati su semplici presunzioni.

Nel caso concreto mancava proprio la dimostrazione di un effettivo pericolo di danno grave e imminente. Inoltre, il divieto aveva assunto sostanzialmente le caratteristiche di una disciplina ordinaria della sosta, risultando quindi estraneo alla funzione propria dell’ordinanza contingibile e urgente. Il Comune non poteva neppure colmare successivamente le carenze dell’atto attraverso le argomentazioni sviluppate in giudizio, essendo inammissibile l’integrazione postuma della motivazione.

Interessante è pure il passaggio relativo all’art. 185 del Codice della strada. Il TAR conferma il principio generale secondo cui gli autocaravan, ai fini della circolazione e delle limitazioni previste dagli artt. 6 e 7 CdS, sono soggetti alla medesima disciplina degli altri veicoli. Il Collegio, tuttavia, non afferma che ogni differenziazione sia sempre vietata. Particolari caratteristiche dei mezzi possono anche giustificare discipline differenti, ma soltanto quando la scelta sia sostenuta da un’adeguata istruttoria, da una motivazione puntuale e da esigenze specifiche, nel rispetto del Codice della strada.

Il messaggio veicolato è quindi che se il problema riguarda ordinariamente la circolazione o la sosta dei veicoli, lo strumento naturale resta quello previsto dal Codice della strada. L’ordinanza contingibile e urgente non può trasformarsi in una scorciatoia amministrativa per introdurre divieti che richiederebbero invece l’istruttoria, la motivazione e l’esercizio dei poteri tipici previsti dalla disciplina della circolazione stradale.

Il TAR ha pertanto accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, condannando il Comune anche al pagamento delle spese di giudizio.

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