L’ACI-PRA sottolinea la necessità di sostituire le carte d’identità cartacee per l’autentica dell’atto.
La comunicazione dell’Automobile Club d’Italia del 4 agosto 2026 affronta le conseguenze operative, sulle pratiche del Pubblico Registro Automobilistico, della cessazione della validità generalizzata della carta d’identità cartacea e, soprattutto, chiarisce un aspetto particolarmente rilevante per gli operatori chiamati ad autenticare le sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli.
Il punto di partenza è rappresentato dal Regolamento (UE) 2025/1208, in forza del quale, a decorrere dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee hanno cessato la loro validità, anche qualora rechino formalmente una data di scadenza successiva. Il legislatore nazionale è tuttavia intervenuto con l’art. 11 del D.L. 26 giugno 2026, n. 108, introducendo alcune disposizioni transitorie volte ad evitare che il passaggio alla CIE determini difficoltà nell’esercizio di diritti o nell’accesso a servizi pubblici e privati.
La distinzione operata dalla norma, e ripresa puntualmente dall’ACI, è fondamentale. Il comma 1 dell’art. 11 fa salva l’efficacia della carta d’identità cartacea nei rapporti contrattuali, pubblici o privati, stipulati entro il 3 agosto 2026, nei quali essa sia già stata utilizzata per identificare le parti. In questi casi il documento conserva efficacia, ai fini di quello specifico rapporto, sino alla scadenza originariamente indicata.
Diversa è invece la disciplina applicabile alla stipulazione di nuovi rapporti contrattuali dopo il 3 agosto 2026. Ed è proprio su questo punto che la circolare assume particolare interesse per le attività degli STA e, più in generale, per gli uffici pubblici abilitati all’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di alienazione dei veicoli.
L’ACI si è posta espressamente il problema se la dichiarazione unilaterale di vendita autenticata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 248/2006 potesse beneficiare della disciplina derogatoria. La risposta, formulata dopo avere acquisito il parere dell’Avvocatura, è negativa.
Secondo l’interpretazione riportata nella comunicazione, nella previsione dell’art. 11, comma 1, rientra non soltanto il contratto di compravendita sottoscritto da venditore e acquirente, ma anche la dichiarazione unilaterale di vendita. Quest’ultima, infatti, costituisce la forma minima del titolo idoneo alla trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c. e si inserisce comunque nell’ambito di un rapporto negoziale già perfezionato attraverso lo scambio dei consensi.
La conseguenza pratica è che dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non è più documento idoneo all’identificazione del venditore ai fini dell’autentica della sottoscrizione dell’atto di vendita di un veicolo da trascrivere al PRA. Qualora l’interessato non disponga ancora della CIE, l’ACI ricorda che potranno essere utilizzati patente di guida, passaporto o altro documento equipollente valido, nonché il documento d’identità provvisorio previsto dallo stesso art. 11, comma 3.
La disciplina cambia, invece, quando non ci si trova davanti alla costituzione di un nuovo rapporto contrattuale. Il comma 2 dell’art. 11 introduce infatti una specifica deroga per alcune attività riconducibili all’art. 35 del DPR n. 445/2000. In questi casi la carta d’identità cartacea, purché ancora in corso di validità secondo la scadenza indicata sul documento, può continuare ad essere utilizzata fino al 31 gennaio 2027. Per le pratiche PRA ciò significa, secondo l’ACI, che la carta cartacea può ancora essere impiegata per identificare il sottoscrittore dell’Istanza Unificata, dell’istanza dell’acquirente, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché delle deleghe e delle procure speciali rese ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.
Si viene così a creare, almeno fino al 31 gennaio 2027, una situazione che richiede particolare attenzione da parte dell’operatore. Lo stesso documento cartaceo può essere inutilizzabile per autenticare la firma del venditore sull’atto di vendita ma ancora utilizzabile per altre dichiarazioni, istanze o deleghe connesse alla pratica.
Vasottolineata anche la parte finale della comunicazione, nella quale l’ACI richiama l’attenzione sulle responsabilità connesse all’identificazione della persona che sottoscrive l’atto. L’autenticazione disciplinata dall’art. 2703 c.c. presuppone infatti che il pubblico ufficiale attesti che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, dopo avere previamente accertato l’identità del sottoscrittore. L’ACI sottolinea pertanto che tale verifica ricade integralmente sul pubblico ufficiale o sull’operatore che effettua l’autentica, sul quale gravano le conseguenti responsabilità professionali e civili.










