Controlli tecnici, sequestro e spese di accertamento.
Di Michele Mavino
La diffusione dei monopattini elettrici e, più in generale, dei dispositivi di micromobilità ha posto agli organi di polizia stradale un problema che va ben oltre la semplice verifica documentale. Sempre più frequentemente l’accertamento riguarda caratteristiche tecniche non immediatamente verificabili, quali la velocità massima sviluppabile dal mezzo, la presenza o meno del limitatore oppure la potenza effettivamente erogabile dal motore. È proprio su questo terreno che interviene il documento trasmesso alla Prefettura di Rieti, dedicato alle «Spese conseguenti agli accertamenti tecnici su veicoli di micromobilità», che delinea una vera e propria procedura operativa per l’accertamento delle modifiche tecniche.
Il documento distingue i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, disciplinati dall’art. 1, commi da 75 a 75-vicies-quinquies, della legge n. 160/2019 e dal D.M. 18 agosto 2022, dagli hoverboard, segway e monowheel, ricondotti alla disciplina dell’art. 14, comma 2, della legge n. 25 novembre 2024, n. 177 e del D.M. 4 giugno 2019, nonché dai velocipedi a pedalata assistita, per i quali il riferimento rimane l’art. 50, comma 2-bis, del Codice della strada. Dalla corretta qualificazione del dispositivo dipendono infatti la norma violata, la sanzione applicabile, la procedura amministrativa da seguire e persino le modalità di custodia del mezzo.
Velocità e potenza: quando scatta la violazione
Il documento individua diverse ipotesi di irregolarità. Per i monopattini e gli altri dispositivi assume rilievo, anzitutto, il superamento della velocità consentita determinato dalla mancanza o alterazione del regolatore di velocità. Per i monopattini viene poi specificamente considerato il superamento della potenza nominale continua di 0,50 kW; viene inoltre affrontata l’ipotesi dei monopattini e degli altri dispositivi dotati di motore termico oppure di motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW, fattispecie alla quale il documento collega anche la confisca amministrativa.
Attenzione anche ai velocipedi a pedalata assistita. Quando il motore ausiliario presenta una potenza nominale continua superiore a 0,25 kW, consente al mezzo di muoversi autonomamente senza pedalare a velocità superiore a 6 km/h oppure continua ad assistere il conducente oltre i 25 km/h senza interrompersi, il mezzo perde sostanzialmente le caratteristiche proprie del velocipede. Il documento richiama, in tale situazione, la sanzione prevista dall’art. 50 CdS, evidenziando inoltre come questa possa concorrere con quella prevista dall’art. 97, comma 7, quando il mezzo debba essere considerato un ciclomotore, con le conseguenti implicazioni anche sotto il profilo della confisca.
Vengono precisate lemodalità attraverso le quali l’organo accertatore può dimostrare tecnicamente l’alterazione. Il riferimento individuato è l’art. 13 della legge n. 689/1981, che consente agli organi addetti al controllo di procedere agli atti di accertamento necessari per verificare le violazioni amministrative. Le operazioni devono essere documentate mediante apposito verbale e, quando ci si avvalga di officine specializzate, i soggetti che effettuano materialmente le prove possono essere nominati ausiliari tecnici.
Lo strumento principe nell’accertamento è il banco prova a rulli, mediante il quale verificare coppia e velocità massima attraverso la misurazione della velocità di rotazione della ruota e della coppia motrice erogata. La semplice impressione dell’operatore secondo cui un monopattino “va troppo forte”, può costituire l’elemento che giustifica un approfondimento, ma quando la contestazione dipende da uno specifico parametro tecnico occorre che questo venga accertato e documentato in maniera oggettiva e riproducibile.
Il documento osserva che la potenza rilevata alle ruote non può che essere inferiore a quella sviluppata dal motore. Di conseguenza, qualora già il valore misurato alla ruota risulti superiore al limite normativamente consentito, tenendo conto anche della tolleranza strumentale, è possibile concludere che il motore sia necessariamente in grado di sviluppare una potenza superiore al limite.
Sequestro e custodia: attenzione alla natura del dispositivo
Il parere affronta poi le conseguenze operative nei casi nei quali sia prevista la confisca. Per i monopattini e i velocipedi, considerati veicoli, trova applicazione il Titolo VI del Codice della strada e, quindi, il sequestro amministrativo secondo le regole dell’art. 213 CdS. Ne consegue la possibilità di affidamento del mezzo in custodia al proprietario o, ricorrendone i presupposti, al conducente; qualora ciò non sia possibile, monopattini e velocipedi possono essere affidati ai soggetti autorizzati dal Prefetto o al custode acquirente.
Diverso è invece il trattamento degli altri dispositivi non qualificati come veicoli. Secondo il documento, questi non possono essere affidati né al custode acquirente né al deposito autorizzato dal Prefetto e devono pertanto essere custoditi presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore.
Chi paga il banco prova?
Ed arriviamo alla questione che ha originato il quesito. Chi sostiene il costo dell’accertamento tecnico?
La soluzione prospettata dal documento prevede che quando l’accertamento abbia esito positivo, le spese devono essere poste a carico del trasgressore. Per i monopattini viene richiamato l’art. 201, comma 4, del Codice della strada, in ragione del rinvio alle disposizioni del Titolo VI operato dalla normativa speciale. Per gli altri dispositivi, invece, trova applicazione il procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981.
Ma il documento introduce anche un contrappeso. Se l’accertamento dà esito negativo, le spese restano a carico dell’organo accertatore. Lo scopo è probabilmente anche quello di evitare controlli a campione o indiscriminati. Se infatti l’esito negativo comporta che il costo rimanga sull’amministrazione, appare opportuno che il ricorso all’accertamento tecnico sia preceduto dalla presenza di elementi oggettivi capaci di far ragionevolmente presumere l’alterazione del mezzo.










