Ammessa la retrodatazione di un giorno anche per la visita ambulatoriale.
Di Michele Mavino
Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS interviene su un aspetto apparentemente marginale, ma dalle conseguenze concrete tutt’altro che trascurabili, cioè l’individuazione del primo giorno di malattia ai fini del riconoscimento della relativa tutela previdenziale. L’Istituto modifica infatti un orientamento applicativo consolidato, adeguandolo – come espressamente dichiarato nella circolare – alle trasformazioni intervenute nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale e, in particolare, nell’attività dei medici di medicina generale.
La regola generale: la malattia decorre dal certificato
Il punto di partenza rimane invariato. Ai fini previdenziali, il primo giorno dell’evento morboso coincide, in via generale, con la data di rilascio della certificazione medica che attesta l’incapacità temporanea al lavoro. Non si tratta di una mera formalità. La corretta individuazione del primo giorno di malattia incide infatti sul calcolo dei tre giorni di carenza, sulle percentuali di indennizzo, sulla durata massima del periodo assistibile e, in determinate situazioni, anche sull’applicazione delle sanzioni connesse agli obblighi gravanti sul lavoratore durante la malattia.
Tradizionalmente, tuttavia, l’INPS ammetteva una limitata possibilità di retrodatazione. Poteva essere riconosciuto anche il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, purché il medico avesse indicato nel certificato che il lavoratore aveva dichiarato di essere ammalato dal giorno precedente e si trattasse di una visita domiciliare. La ratio era evitare che il lavoratore venisse penalizzato qualora, pur avendo tempestivamente richiesto l’intervento del medico, quest’ultimo avesse effettuato la visita domiciliare soltanto il giorno successivo.
Secondo il precedente orientamento INPS, la retrodatazione non era infatti ammessa quando la visita fosse stata effettuata nell’ambulatorio del medico curante. Si determinava così una differenza tra il lavoratore visitato a domicilio e quello che si recava dal medico il giorno successivo.
Una distinzione che l’INPS considera ormai difficilmente conciliabile con l’attuale organizzazione della medicina territoriale. La circolare richiama, in particolare, la progressiva diminuzione del numero dei medici di medicina generale, l’aumento dei loro carichi di lavoro, l’incremento delle incombenze organizzative e assistenziali e la sempre più diffusa programmazione degli accessi agli ambulatori. Sono circostanze che possono rendere materialmente impossibile ottenere una visita nello stesso giorno in cui insorge la malattia, senza che ciò sia imputabile al lavoratore.
Da qui il cambio di rotta. Con il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS stabilisce che, dalla data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico quando la visita sia stata effettuata in ambulatorio.
Non viene quindi introdotta una generale possibilità di retrodatare liberamente il certificato di malattia. La regola continua ad essere quella della decorrenza dalla data della certificazione;. Ciò che cambia è l’estensione alla visita ambulatoriale della possibilità di riconoscere, ai fini previdenziali, anche il solo giorno immediatamente precedente.
L’apertura introdotta dall’INPS incontra inoltre un limite espresso. Il giorno precedente può essere riconosciuto soltanto quando non sia un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale. La motivazione fornita dall’Istituto è che in tali giornate è garantito il servizio di continuità assistenziale. Il lavoratore che si ammali, ad esempio, di domenica non può quindi attendere la visita del proprio medico il lunedì e pretendere automaticamente che il certificato produca effetti previdenziali anche per la domenica precedente.










