Il MASE disciplina anche il “malfunzionamento parziale” del sistema.
Di Michele Mavino
La progressiva digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti porta con sé la problematica di un sistema informatico che può non essere soltanto “funzionante” oppure “non funzionante”. Può verificarsi, ed è probabilmente la situazione più insidiosa dal punto di vista operativo, una condizione intermedia nella quale il servizio risulta accessibile, ma alcune funzionalità sono degradate, limitate o comunque non pienamente operative. È precisamente questa la situazione affrontata dal decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica introduce una disciplina specifica per il degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale.
Il provvedimento contribuisce a delimitare le condizioni nelle quali la gestione cartacea del formulario, pur nell’ambito di un sistema ormai orientato alla digitalizzazione, può essere legittimamente utilizzata senza che ciò costituisca di per sé un’irregolarità.
Il punto di partenza rimane il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il RENTRI in attuazione dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006. Il decreto ricorda, tra l’altro, che l’art. 7, comma 8, del D.M. n. 59/2023 aveva previsto la gestione digitale del FIR dal 13 febbraio 2026, fermo restando il successivo intervento della legge n. 26/2026, che ha consentito fino al 15 settembre 2026 l’utilizzo alternativo del formulario cartaceo.
La disciplina delle anomalie informatiche, peraltro, non nasce con il decreto n. 254. Il Ministero era già intervenuto con il decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025, dedicato alla mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, e con il decreto n. 25 del 5 febbraio 2026, relativo alle situazioni di indisponibilità dei servizi per la gestione del FIR digitale e ai casi di temporanea indisponibilità della connessione Internet o dei sistemi di autenticazione digitale. Il decreto del 9 settembre colma, però, una sorta di zona grigia, quando il sistema non è propriamente “down”, ma non funziona abbastanza bene da consentire all’operatore di completare gli adempimenti.
Il Ministero definisce il degrado temporaneo come la condizione nella quale, durante l’orario di disponibilità del servizio, una o più funzionalità RENTRI risultano “degradate, limitate o non pienamente operative”, determinando l’impossibilità di assicurare la continuità delle attività. Allo stesso tempo, però, tale situazione non raggiunge il livello della vera e propria indisponibilità già regolata dai decreti precedenti.
Da una parte abbiamo, infatti, la vera indisponibilità del sistema; dall’altra il problema locale dell’operatore, ad esempio relativo alla propria connessione o autenticazione; in mezzo si colloca ora il degrado dei servizi RENTRI, cioè un problema riconducibile al sistema centrale che non determina necessariamente il blocco generalizzato del servizio.
Ed è significativo che, per questa fattispecie, non sia necessaria la pubblicazione dell’avviso di indisponibilità prevista per le situazioni più gravi. Questo elemento assume notevole rilevanza anche in sede di controllo: l’assenza di un avviso pubblico di indisponibilità RENTRI non significa automaticamente che l’operatore non possa avere legittimamente fatto ricorso alla procedura emergenziale.
Il malfunzionamento deve essere dimostrabile
Qui emerge probabilmente il profilo più importante per l’attività ispettiva. Il decreto non introduce una generica possibilità per l’operatore di dichiarare che “il RENTRI non funzionava”. Il degrado deve lasciare una evidenza oggettiva generata dal sistema. Il documento individua espressamente, quali evidenze, gli specifici codici di risposta e i messaggi restituiti dagli endpoint dei servizi di interoperabilità oppure i messaggi di errore visualizzati nell’area riservata RENTRI o nell’applicazione mobile dedicata al FIR digitale.
Questa scelta appare particolarmente importante perché cerca di trovare un equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato non paralizzare la movimentazione dei rifiuti per un problema informatico non imputabile all’operatore; dall’altro impedire che il malfunzionamento venga invocato a posteriori come semplice giustificazione per aggirare gli obblighi digitali. La procedura emergenziale, quindi, non si fonda sulla semplice dichiarazione dell’interessato, ma sulla possibilità di ricostruire e documentare l’anomalia.
La prima ipotesi disciplinata riguarda l’impossibilità di compilare, emettere o firmare il FIR digitale. In presenza del degrado temporaneo l’operatore può emettere il FIR in formato cartaceo secondo il D.M. n. 59/2023. Per il formulario così gestito non trovano applicazione gli obblighi di trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR. Ma il passaggio al cartaceo comporta precise formalità. Nel campo annotazioni deve essere riportata la dicitura:
“FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”.
Inoltre deve essere compilata la dichiarazione prevista dall’appendice al decreto e trasmessa via PEC al RENTRI entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione della condizione di degrado, allegando obbligatoriamente almeno un’evidenza del malfunzionamento. Non è quindi sufficiente trovare un FIR cartaceo per concludere che vi sia stata una violazione: occorrerà verificare se ricorrevano le condizioni della procedura emergenziale e se questa sia stata correttamente documentata.
Il problema può manifestarsi anche durante il trasporto
Il decreto prende opportunamente in considerazione anche una situazione più complessa: il FIR è stato regolarmente emesso in formato digitale, ma durante il trasporto diventa necessario modificarlo o integrarlo — ad esempio per un trasbordo, una sosta tecnica o altro evento — e proprio in quel momento i servizi RENTRI risultano degradati.
In questo caso il trasportatore può aggiornare la stampa del FIR digitale, apponendo data e firma autografa. Da quel momento la stampa assume il regime del formulario cartaceo, in deroga al principio secondo il quale il formato scelto all’origine dovrebbe accompagnare l’intera filiera.
È una previsione particolarmente pragmatica: il sistema evita che un problema informatico sopravvenuto durante il viaggio determini l’impossibilità di proseguire materialmente il trasporto.
Anche in questo caso, tuttavia, la deroga lascia una precisa traccia documentale: annotazione sul formulario, dichiarazione dell’operatore, evidenza del degrado e successiva comunicazione.
Il trasportatore deve inoltre comunicare al produttore o detentore il cambio di formato utilizzando i servizi RENTRI, una volta cessato il degrado, e comunque tempestivamente.
Analoga soluzione all’arrivo presso l’impianto
La terza fattispecie riguarda l’impossibilità di completare digitalmente il FIR al momento dell’accettazione del rifiuto da parte del destinatario.
Anche qui il destinatario può integrare sulla stampa del FIR digitale i dati di propria competenza e sottoscriverli con data e firma autografa. La stampa assume quindi il regime del formulario cartaceo e, per il FIR gestito secondo questa modalità emergenziale, non opera l’obbligo di trasmissione dei relativi dati al RENTRI.
La procedura documentale è sostanzialmente analoga: annotazione specifica, dichiarazione, trasmissione via PEC entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado ed allegazione dell’evidenza informatica che dimostra il problema










