Si apre in una nuova scheda
Amco uffici

Se il Comune dorme sui residui arriva il conto dello Stato.

Di Luca Leccisotti

C’è un punto in cui la contabilità locale smette di essere tecnica finanziaria e diventa biografia amministrativa. Quel punto si chiama residuo attivo. Per anni lo si è trattato come una categoria quasi innocua: una somma da riscuotere, una posta iscritta, un credito ancora sospeso, una promessa di entrata che il bilancio continuava a portarsi dietro con pazienza notarile. Poi arriva il legislatore e, con il Dl 144/2026, decide che il residuo attivo non è più soltanto una voce contabile. Diventa un indicatore di salute amministrativa. Anzi, nei casi peggiori, diventa il biglietto d’ingresso obbligato verso l’affidamento della riscossione coattiva ad Amco.

La novità è tutt’altro che ornamentale. Il Dl 144/2026 ha riscritto le regole di affidamento della riscossione coattiva ad Amco previste dalla legge di bilancio 2026, sostituendo il precedente riferimento alla percentuale di riscossione in conto residui con un parametro diverso, direttamente fissato dalla legge: il tasso di smaltimento dei residui attivi. In base ai calcoli oggi effettuabili sui rendiconti del triennio 2023-2025, gli enti potenzialmente interessati sarebbero circa 900.

La differenza non è nominalistica. Non siamo davanti al solito cambio di etichetta con cui l’amministrazione pubblica riesce talvolta a trasformare un adempimento in un adempimento uguale ma con un nome più lungo. Qui cambia la logica del controllo. La legge di bilancio guardava a una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate proprie, da confrontare con una soglia da definire con decreto ministeriale. Il decreto-legge, invece, colloca direttamente nella norma un indice sintetico che non misura soltanto quanto l’ente riscuote, ma anche come gestisce il tempo dell’accertamento, la qualità della tenuta del bilancio e la capacità di non trasformare i residui attivi in un cimitero elegante delle entrate mai incassate.

È qui che la materia diventa interessante, e anche un po’ spietata. Il nuovo parametro scatta quando il tasso di smaltimento dei residui attivi è inferiore al 35 per cento. Non si guarda più, in modo lineare, alla mera riscossione in conto residui. Si costruisce un indicatore più articolato, destinato a essere calcolato sui dati presenti nella Bdap e applicato direttamente dal Mef, con un decreto che individuerà i soggetti obbligati all’affidamento ad Amco. In altri termini: non sarà il Comune a raccontare sé stesso. Saranno i suoi numeri a parlare. E i numeri, purtroppo per gli amanti delle relazioni illustrative creative, hanno il brutto vizio di non commuoversi.

Il parametro valorizza almeno tre dimensioni. La prima è l’effettiva capacità di riscossione in conto residui. La seconda è la tempistica con cui il Comune effettua l’attività di accertamento tributario. La terza è la modalità di tenuta del bilancio. Questa triplice struttura trasforma l’indice in una sorta di radiografia gestionale. Non basta dire “abbiamo crediti”. Occorre dimostrare che quei crediti vengono effettivamente lavorati, riscossi, stralciati se inesigibili, gestiti con tempi ragionevoli e non lasciati a sedimentare nel rendiconto come reperti archeologici della fiscalità comunale.

La formula del calcolo è tecnica, ma il suo significato politico-amministrativo è chiarissimo. Considerando, per ipotesi, il triennio 2023-2025, il valore si calcola come complemento all’unità del rapporto tra, da un lato, il totale dei residui attivi al 2025, depurato del 100 per cento dei residui attivi di competenza 2025, del 50 per cento di quelli 2024 e del 25 per cento di quelli 2023, e, dall’altro lato, i residui attivi iniziali del 2023. La logica è quella di definire quote minime ideali di smaltimento, tenendo conto dell’anno di origine dei residui e della fisiologica durata dell’attività di riscossione.

Tradotto dal linguaggio della formula: il legislatore non pretende che il Comune riscuota magicamente tutto e subito. Non siamo ancora arrivati alla teologia del bilancio onnipotente. Si riconosce che l’attività di riscossione coattiva ha tempi propri, che i residui più recenti non possono essere trattati come crediti già colpevolmente abbandonati, e che non tutte le poste iscritte tra i residui attivi sono immediatamente da avviare al coattivo. La norma, dunque, contiene correttivi. Ma questi correttivi non sono un condono gestionale: sono il margine fisiologico entro cui un ente diligente può dimostrare che sta lavorando correttamente.

Il punto più incisivo è proprio questo: il nuovo indice costringe gli enti a smettere di considerare la riscossione coattiva come l’ultima stanza polverosa del procedimento di entrata. La riscossione coattiva non è il ripostiglio dove si depositano crediti dimenticati, verbali non pagati, accertamenti non coltivati, ruoli formati tardi e partite contabili trascinate da un rendiconto all’altro. È una funzione essenziale della tenuta finanziaria dell’ente, perché un credito pubblico non riscosso non è soltanto una mancata entrata: è un servizio finanziato male, un equilibrio contabile più fragile, un fondo crediti più pesante e una capacità programmatoria meno credibile.

Questo vale con particolare evidenza per le sanzioni al Codice della strada. Qui la riscossione coattiva non ha nulla di folkloristico. Il verbale non pagato, se non viene seguito da una filiera amministrativa tempestiva e coerente, diventa rapidamente residuo, poi massa da smaltire, poi indicatore negativo, poi problema di bilancio. Il Comune che accerta violazioni, emette sanzioni, iscrive entrate e poi lascia che il credito si perda tra notifiche tardive, solleciti episodici, ruoli discontinui e affidamenti coattivi rinviati non sta semplicemente “gestendo con calma”. Sta indebolendo il proprio tasso di smaltimento e, con esso, la propria autonomia.

Nelle sanzioni stradali la patologia è spesso riconoscibile. Il comando di polizia locale produce accertamenti, l’ufficio competente iscrive le entrate, la ragioneria registra residui, il debitore non paga, la fase coattiva slitta, l’ente cambia software, cambia concessionario, cambia responsabile, cambia amministrazione politica, ma il residuo resta lì, immobile, quasi commovente nella sua ostinazione. Nel frattempo, il bilancio continua a rappresentare un credito che ha bisogno di essere verificato, azionato, riscosso oppure dichiarato non più utilmente esigibile. Il nuovo parametro non perdona questa pigrizia organizzativa: la fotografa.

La riscossione coattiva delle sanzioni al Codice della strada richiede una filiera integrata: accertamento della violazione, corretta notifica, gestione del pagamento in misura ridotta, iscrizione dell’importo dovuto, controllo dei mancati pagamenti, formazione tempestiva del titolo per la riscossione, affidamento al soggetto competente, monitoraggio degli incassi, discarico delle posizioni inesigibili, riallineamento contabile dei residui. Se uno di questi passaggi si inceppa, il problema non resta confinato alla polizia locale o all’ufficio contravvenzioni. Finisce nel rendiconto. E ora, attraverso il parametro Amco, può finire anche nell’elenco degli enti obbligati.

È qui che la riscossione delle sanzioni stradali assume una valenza che va oltre il Codice della strada. Diventa cartina di tornasole della capacità dell’ente di trasformare un credito accertato in entrata effettiva. Un Comune che accerta molto e riscuote poco rischia di costruire una rappresentazione finanziaria muscolare ma fragile: tanti crediti, molti residui, poca cassa. Una sorta di palestra contabile dove il bilancio si gonfia davanti allo specchio, ma poi non riesce a sollevare il peso dell’incasso.

Il nuovo parametro mette pressione anche sulla qualità del riaccertamento ordinario dei residui. Tenere iscritti residui attivi vetusti, di difficile riscossione o di accertata inesigibilità inciderà significativamente sul valore finale.

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