Di Giacomo Pellegrini
Una volta licenziato dal Consiglio dei Ministri ed avviato verso l’iter che potrebbe portare ad una sua definitiva adozione, lo schema di decreto legislativo contenente il nuovo codice stradale offre numerosi spunti di analisi, soprattutto nell’ottica di scovare le novità più importanti che andranno a caratterizzare questo nuovo complesso di disposizioni, una volta approvato in via definitiva. Uno dei settori che, ad una prima lettura, potrebbe incontrare numerosi stravolgimenti, è quello legato alla destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. L’attuale proposta infatti prospetta, all’art.148, una revisione significativa del sistema attualmente disciplinato dall’art. 208 C.d.S. Il cambiamento più rilevante riguarda il criterio utilizzato per individuare l’ente destinatario delle somme: non più, in via generale, come ora, l’attribuzione dei proventi all’ente di appartenenza dell’organo accertatore, ma una ripartizione percentuale tra quest’ultimo e l’ente proprietario della strada sulla quale è stata accertata la violazione. A questa modifica si accompagna una diversa impostazione dei vincoli di destinazione delle risorse, nonché la previsione di obblighi di rendicontazione con relative conseguenze in caso di inadempimento, ricalcando per certi versi la metodologia già attualmente in vigore per gli introiti derivanti dalle violazioni agli eccessi di velocità.
Entrando nel dettaglio, la proposta contenuta nello schema di decreto legislativo, prevede un diverso regime a seconda che le violazioni siano accertate da organi dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dei gestori della rete ferroviaria e delle ferrovie e tramvie in concessione, ove è prevista una ripartizione del 30% a favore dell’Ente cui dipende l’organo accertatore ed il 70% all’ente proprietario della strada ove è stata accertata l’infrazione, oppure da organi di Regioni, Province e Comuni, ove tali percentuali sono invertite, con il 70% che rimangono nelle casse dell’Ente cui dipende l’organo accertatore, ed il restante 30% che invece spetta all’Ente proprietario della strada. La norma prevede poi, comunque, la necessità di definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’interno le modalità attuative per il trasferimento all’ente proprietario della strada delle risorse, accertate da un organo dipendente da un ente accertatore diverso da quello proprietario della strada. Evidenti modifiche si riscontrano anche per ciò che attiene alla destinazione vincolata degli introiti, con una differenziazione, alquanto marcata, tra fondi destinati allo Stato e quelli agli altri Enti. Per ciò che attiene lo Stato infatti, l’art.291 c.7 dello schema di decreto al momento prevede che tali proventi siano così ripartiti tra vari Ministeri:
a) per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura dell’80 per cento del totale annuo, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell’istruzione e del merito e per l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell’istruzione e del merito, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione nell’insegnamento dell’educazione stradale.
Diverso invece il destino dei proventi appannaggio degli altri Enti: il terzo comma dell’attuale art.148 dello schema di decreto, prevede infatti che “Gli enti diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati per il potenziamento dell’attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere di protezione, ovvero di altre attività funzionali alla sicurezza stradale o alla promozione della cultura della sicurezza stradale. I proventi devoluti agli enti diversi dallo Stato possono essere destinati al finanziamento di spese relative al personale a qualsiasi titolo impiegato nell’ambito delle finalità di cui al primo periodo”.
Già da una prima lettura della norma, si nota un netto cambio di paradigma rispetto alle attuali disposizioni contenute nell’art.208 C.d.S. ove anzitutto la percentuale di risorse a destinazione vincolata è, al momento, pari al 50% dei proventi, e dove soprattutto vi è una previsione minima percentuale di risorse da impiegare per le singole finalità di impiego definite dalla norma (art. 208 c.4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni ((,ciclisti e conducenti di ciclomotori e di motocicli)), allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell’ente interessato”. Nella proposta in analisi invece, oltre a essere previsto un vincolo di destinazione totale dei proventi, scompaiono le percentuali minime di impiego tra i vari ambiti e, in ottica del personale della Polizia Locale, sono stati eliminati, rispetto all’attuale dettato dell’art. 208, in maniera esplicita, tutti quei riferimenti alla necessità di destinare parte delle risorse incamerate per “…l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale” e, soprattutto, “…a misure di assistenza e di previdenza per il personale…”. Se da un lato però l’acquisto di mezzi e attrezzature può essere fatto rientrare senza particolare problemi nell’ambito del potenziamento delle attività di controllo e accertamento, così come già prospettato nell’attuale normativa, più difficile risulta pensare ad un automatismo tra”….finanziamento di spese relative al personale a qualsiasi titolo impiegato nell’ambito delle finalità di cui al primo periodo” e le “misure di assistenza e di previdenza per il personale” quando invece, per gli organi di polizia nazionali, tale esplicita previsione è stata mantenuta (art. 291 c.7 lett. a) schema di decreto: “…per l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.”).
Ricalcando un pò il sistema già in vigore per i proventi derivanti dall’accertamento degli eccessi di velocità, il nuovo schema di codice della strada prevede la necessità di rendicontare entro il 31 maggio di ogni anno l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Tale rendiconto dovrà poi essere reso pubblico mediante la pubblicazione sui siti istituzionali dell’ente di appartenenza degli organi accertatori e su quello del Ministero dell’Interno. Per rimarcare la centralità di tale aspetto legato alla trasparenza, lo schema di decreto prevede che la percentuale dei proventi spettanti sia ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto, per ciascun anno per il quale sia riscontrata l’inadempienza, che a sua volta avrà rilievo ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e andrà segnalata tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei Conti. Come, materialmente, funzionerà questo meccanismo sanzionatorio è tutto da vedere, ma l’intento della norma è palese e mira ad evitare distorsioni in merito all’utilizzo vincolato di tali risorse.
In due sole ipotesi i proventi rimangono interamente nelle casse dell’organo cui dipende l’organo accertatore: (art. 142. c.7) “Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all’estero e non è possibile, per documentate difficoltà oggettive, acquisire i dati del proprietario o di altro obbligato in solido o effettuare la notifica del verbale secondo le disposizioni del presente articolo , le risultanze dell’accertamento compiuto sono inserite nell’archivio di cui al comma 8 e la relativa violazione può essere notificata nei cinque anni successivi all’accertamento dagli organi di polizia stradale che nell’ambito dell’attività di controllo, attestano la circolazione del veicolo sul territorio italiano. Nell’ipotesi di cui al primo periodo, la notifica è effettuata nei confronti del conducente del veicolo, anche se diverso dal soggetto proprietario al momento della violazione o da altro obbligato in solido”; e (art.147 c.4). “Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all’estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, avviare procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 144, commi 5 e 7”. Due ipotesi particolari per le quali il legislatore, a quanto sembra, ha deciso di mantenere l’attuale regime di incameramento delle risorse.










