di Stefano MANINA
Le banche dati
Novità assoluta contenuta nella bozza del nuovo codice della strada è quella dell’enunciazione nel testo dell’apposito articolo 11 della banche dati ministeriali funzionali alle attività di monitoraggio e controllo di polizia stradale dei veicoli e dei conducenti e delal rete viaria.
Esse sono:
L’Archivio nazionale delle strade (ANS) che comprende l’elenco delle strade, distinte per categorie, comprensivo dei dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, ai sinistri e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera, nonché dei veicoli che eccedono i limiti di massa e viene alimentata sulla base dei dati trasmessi dagli enti proprietari o dalle società concessionarie delle strade.
Il nuovo codice al riguardo prevede che gli enti proprietari delle strade installano dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione nei luoghi in cui l’installazione risulti più opportuna, al fine di aggiornare il suddetto archivio e individuare i punti di maggiore congestione del traffico.
Parimenti possono installare dispositivi per il rilevamento dell’inquinamento acustico e atmosferico, assumendo in proprio la custodia e la manutenzione degli stessi e trasmettendo mensilmente i dati all’archivio nazionale delle strade e al Ministero dell’ambiente.
L’archivio nazionale dei veicoli (ANV) che riporta per ogni veicolo i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione e relative variazioni, ai documenti di circolazione e relativi aggiornamenti, e… novità !! …. ai sinistri in cui lo stesso è stato coinvolto.
Tale ’archivio è alimentato anche con i dati raccolti dal Mit, dagli organi di polizia stradale, dalle compagnie di assicurazione e dagli sportelli telematici per l’automobilista.
Le pubbliche amministrazioni, accedono a tale banca dati gestita dalla Direzione generale della motorizzazione nel rispetto dell’articolo 50, commi 1 e 2 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le seguenti finalità:
a) pubblicazione, mediante interoperabilità, dei dati dell’ANV sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) ;
b) accesso a servizi ed elaborazioni di dati non disponibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati previa stipula, a titolo oneroso ( SIC !!) , di apposita convenzione con la Direzione generale della motorizzazione
L’ anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, contenente i dati relativi:
al procedimento di rilascio della patente e a tutti i procedimenti successivi relativi al titolo abilitativo;
alle violazioni previste che comportano l’applicazione delle sanzioni accessorie e la decurtazione del punteggio
ai sinistri verificatisi durante la circolazione e alle relative sanzioni comminate.
Tale anagrafe è alimentata e aggiornata con i dati raccolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle comunicazioni delle prefetture, delle compagnie di assicurazione e degli sportelli telematici per l’automobilista.
L’archivio dei titolari di patente rilasciata da uno Stato estero che hanno commesso violazioni in Italia, contenente anche i provvedimenti relativi ai divieti di guida a loro carico, alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo che comportano sanzioni accessorie e ai sinistri che si sono verificati durante la circolazione, con le relative sanzioni comminate.
I contenuti, le modalità di impianto, di tenuta, di aggiornamento, di accesso, nonché di trasmissione dei dati dovranno essere definiti con specifico provvedimento del MIT.
Inoltre il successivo articolo 12 prevede l’istituzione presso il MIT del registro delle agenzie telematiche abilitate che erogano prestazioni professionali di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (REAT).
L’iscrizione nel registro costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della competente Direzione generale della Motorizzazione
Con successivo decreto del Mit andrà definito l’utilizzo operativo di tale registro nonché :
a) le modalità e i termini di presentazione della domanda di iscrizione e della domanda di conferma della validità dell’iscrizione;
b) i massimali e i contenuti necessari della copertura assicurativa per responsabilità civile contro i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale di cui le imprese devono essere in possesso;
c) i programmi dei corsi di formazione, erogati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ovvero dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che il titolare dell’impresa deve dimostrare di aver frequentato ai fini dell’iscrizione e della conferma; d) i casi di revoca e di cancellazione dell’iscrizione










