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Disabile ospedale

La programmazione del servizio non può diventare un vincolo al diritto di assistenza.

Di Michele Mavino

La nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 950 del 5 maggio 2026 chiarisce un aspetto particolarmente delicato nella gestione del personale e cioè il rapporto tra il diritto al congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità grave e le esigenze organizzative del datore di lavoro. Il principio affermato è che l’organizzazione del servizio può richiedere collaborazione e comunicazioni tempestive, ma non può trasformarsi in un potere di autorizzare discrezionalmente le giornate di congedo. Il Chiarimento è molto importante anche in ambito polizia locale, dove spesso l’organizzazione di turni e servizi deve conciliarsi con le ristrettezze del personale e con un’età media degli operatori non più giovanissima, con conseguente necessità di assistenza di genitori anziani.

L’istituto disciplinato dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 risponde infatti a una finalità assistenziale. La possibilità di sospendere l’attività lavorativa, anche attraverso una fruizione frazionata su base giornaliera, serve a garantire un sostegno effettivo alla persona assistita. Proprio questa funzione impedisce di subordinare l’esercizio del diritto a calendari rigidi, costruiti esclusivamente sulle necessità produttive o di servizio.

Il passaggio più significativo della nota riguarda l’estensione al congedo straordinario dei criteri già elaborati dal Ministero del lavoro, con gli interpelli n. 31/2010 e n. 1/2012, per i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/1992. L’Ispettorato valorizza la comune finalità dei due istituti: pur restando distinte le rispettive discipline, entrambi tutelano esigenze di assistenza che possono mutare e presentarsi con urgenza. Ne deriva che una programmazione settimanale o mensile può essere richiesta quando le assenze siano prevedibili, purché rimanga compatibile con i bisogni della persona con disabilità.

La distinzione decisiva è, quindi, tra programmazione collaborativa e calendarizzazione imposta. La prima consente di conoscere anticipatamente le assenze e predisporre le necessarie sostituzioni; la seconda diventa illegittima quando condiziona il congedo al rispetto di giornate predeterminate o impedisce modifiche rese necessarie dall’assistenza. In questa prospettiva, un calendario comunicato dal dipendente non può assumere il valore di un impegno irrevocabile.

Il riconoscimento del diritto non elimina, tuttavia, gli obblighi di correttezza del lavoratore. La nota richiama espressamente il dovere di leale collaborazione. Quando possibile, l’assenza deve essere comunicata con congruo anticipo. L’urgenza non costituisce dunque un’esenzione generalizzata dagli adempimenti informativi, ma giustifica una comunicazione contestuale o immediata quando il bisogno assistenziale sia improvviso o non differibile. In tali circostanze, secondo l’INL, il solo mancato rispetto di una pianificazione preventiva non rende illegittima la fruizione né consente di qualificare automaticamente l’assenza come ingiustificata.

Per gli enti locali e per i comandi di polizia locale, il criterio offre un riferimento interpretativo rilevante nella predisposizione dei turni. Le difficoltà di copertura del servizio richiedono soluzioni organizzative, ma non attribuiscono, da sole, un potere di veto sul congedo spettante. Sul piano applicativo, appare quindi coerente prevedere procedure che favoriscano la comunicazione anticipata delle assenze prevedibili, conservando un’effettiva possibilità di variazione per le necessità assistenziali sopravvenute.

Occorre però precisare che il riferimento alla preventiva autorizzazione dell’INPS non deve essere trasferito indistintamente al pubblico impiego. Come chiarisce lo stesso Istituto, i dipendenti pubblici presentano la domanda esclusivamente alla propria amministrazione, sulla quale grava il relativo onere economico. Per un Comune, pertanto, il riconoscimento del beneficio passa attraverso l’ente datore di lavoro, che verifica i requisiti senza poter aggiungere condizioni organizzative estranee alla disciplina dell’istituto.

Resta fermo il potere di verificare la sussistenza dei presupposti e la corretta utilizzazione del congedo. La tutela delle scelte temporali del dipendente opera all’interno di un beneficio legittimamente spettante e utilizzato per la sua finalità assistenziale.

La nota richiama infine l’articolo 46 del decreto legislativo n. 151/2001, indicando, per le condotte che ostacolano o limitano il diritto, la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro e le conseguenze sull’accesso alla certificazione della parità di genere previste dalla disposizione. Il richiamo rafforza la portata operativa dell’orientamento: una procedura interna apparentemente organizzativa può diventare una compressione del diritto quando rende l’assistenza subordinata alle disponibilità del datore di lavoro.

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