di Stefano Manina
Continuando l’attenta analisi della bozza ufficiale di quello che con la prossima primavera dovrà essere il nuovo Codice della Strada approfondiamo con il presente articolo la nuova suddivisione di competenze in materia di sicurezza e gestione della sicurezza della circolazione tra i vari componenti e articolazioni dello Stato e degli enti locali secondo quanto previsto dal Capo II del Titolo primo con gli articoli 14-19
Gli attori della sicurezza stradale individuati sono quindi.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Art 14.
Cui spetta impartire le direttive per l’organizzazione e la regolamentazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale su tutte le strade.
Per adempiere a tale funzione il Mit:
Predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale.
Stabilisce i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade.
Impartisce ai prefetti e agli enti proprietari delle strade direttive per l’applicazione delle norme.
Può impartire direttive sulla fissazione di limiti di velocità inferiori o superiori a quelli di legge e in caso di inadempimento dell’ente proprietario della strada e li impone provvedendo direttamente all’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.
Definisce, criteri uniformi sulla collocazione della segnaletica stradale sull’intero territorio nazionale e i criteri speciali sulla regolazione della circolazione in presenza di particolari circostanze.
Adotta le norme tecniche funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade e dei relativi impianti e servizi.
In caso di inadempienza può diffidare gli enti proprietari ad adottare i relativi provvedimenti e in caso di grave pericolo per la sicurezza può disporre l’esecuzione delle opere necessarie, previa diffida all’ente proprietario e con diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo.
In caso di inottemperanza in materia di segnaletica, ovvero in caso di uso improprio della segnaletica, diffida i soggetti competenti a provvedervi,
Fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi, utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, predisponendo nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo educativo.
Al fine di ridurre il numero e gli effetti dei sinistri stradali definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
Predispone, il calendario dei giorni nei quali, per specifiche esigenze connesse alla regolazione del traffico, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose è vietata o soggetta a particolari prescrizioni,
Definisce le caratteristiche dei dispositivi telematici installati sui veicoli per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni della circolazione imposte dai Comuni e dagli enti proprietari delle strade nelle zone a traffico limitato.
Definisce le modalità di riscossione del pagamento della sosta tariffata e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati e i limiti massimi delle tariffe;
Su segnalazione del Prefetto, in caso mancata adozione dei Piani urbani del traffico invita i Comuni e gli enti inadempienti a provvedere entro un termine massimo, decorso il quale provvede d’ufficio all’attuazione del piano;
Su segnalazione del Prefetto, in caso mancata installazione dei dispositivi di cui di monitoraggio della circolazione o di installazione non conforme alle direttive impartite, invita i soggetti competenti a provvedere entro un termine massimo, decorso il quale provvede d’ufficio all’installazione degli stessi
In caso di necessità prevede l’esclusione dal transito su alcune autostrade, o tratti di esse, di categorie di veicoli o trasporti anche diversi da quelli normalmente previsti
Adotta apposite linee guida finalizzate ad assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
Competenze tecniche delle Motorizzazioni Civili – Art. 15
Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione attraverso le singole Motorizzazioni è competente per tutti gli accertamenti tecnici previsti in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati, per l’accertamento dei requisiti per la guida, patenti di guida e altri titoli abilitativi.
Competenze del Ministero dell’Interno – Art. 16
Attraverso il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza al Ministero dell’interno compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
In particolare il Ministero dell’interno:
Adotta direttive vincolanti la cui esecuzione è affidata, in via principale, ai Prefetti.
Raccoglie i dati dei sinistri stradali rilevati dagli organi di polizia stradale che devono essere comunicato per via telematica, con cadenza trimestrale, i dati alla Prefettura territorialmente competente.
Attenzione che la mancata comunicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio connesso alla performance individuale.
Attraverso il Centro di coordinamento nazionale, denominato “Viabilità Italia” gestisce le emergenze di viabilità e traffico adottando, anche preventivamente, le strategie di intervento più opportune. Le direttive adottate da Viabilità Italia sono
immediatamente esecutive e vincolanti per gli enti proprietari e concessionari delle strade
Adotta le necessarie direttive qualora si renda necessario limitare o sospendere la circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
A livello provinciale attraverso le Prefetture il Ministero dell’interno cura la gestione dele depositerie e in particolare per quel che riguarda i veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo o rimossi e giacenti da oltre sei mesi nei depositi.
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano – Articolo 17
Provvedono fuori dai centri abitati, l’istituzione di zone a traffico limitato territoriali per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall’ UNESCO, per periodi non superiori a cinque mesi all’anno.
Stabiliscono la perimetrazione e i criteri di utilizzo delle zone a traffico limitato territoriali
Fissano, sentita la prefettura e i Comuni interessati, gli eventuali divieti di accesso e circolazione nelle piccole isole per i veicoli dei non residenti. Tali divieti possono essere disposti limitatamente ai mesi di più intenso movimento turistici solo per ovviare a criticità e pericoli particolarmente intensi del traffico automobilistico e i possono riguardare solo le isole ove sono presenti Comuni dichiarati di soggiorno o di cura e la rete stradale extraurbana non supera i 50 chilometri;
Adottano i provvedimenti di riduzione della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi, che risultano necessari per limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria.
Per le competizioni che interessano il territorio di più comuni, rilasciano le autorizzazioni e forniscono le prescrizioni per le competizioni sportive su strada. Se le competizioni interessano il territorio di più regioni, l’autorizzazione o le
prescrizioni per il transito sono rilasciate dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d’intesa con le altre regioni interessate, che esprimono il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti la data di inizio della competizione.
I comuni – ART. 18
Ai comuni attraverso delibera di giunta spetta:
delimitare il centro abitato;
delimitare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.
delimitare zione le aree pedonali e le zone a traffico limitato,
delimitare le aree di sosta laterale e dei parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro, anche con limitazioni di durata;
con ordinanza motivata del Sindaco spetta:
la regolamentazione della circolazione su tutte le strade comunali, nonché per le altre strade che attraversano i Comuni con centri abitati aventi più di 10.000 abitanti
la regolamentazione della circolazione nei casi previsti dall’articolo 20, comma 1, limitatamente alle strade comunali all’interno dei centri abitati;
l’apposizione e manutenzione della segnaletica, sulle seguenti strade:
1) le strade di proprietà;
2) le strade dei centri abitati, anche non di proprietà, compresi i
segnali di inizio e fine del centro abitato;
3) le strade private aperte all’uso pubblico e le strade locali;
il rilascio delle autorizzazioni alla collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali,
con provvedimento del Sindaco spetta:
il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative alla collocazione
di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse nei centri abitati, previo nullaosta dell’ente proprietario della strada
il rilascio di concessioni e autorizzazioni per i tratti di strade
statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, previo nulla osta tecnico dell’ente proprietario della strada;
il rilascio delle autorizzazioni e delle prescrizioni per le competizioni su strada con veicoli a motore, con animali o con veicoli a trazione animale, nonché la verifica delle comunicazioni e il rilascio delle relative prescrizioni per le competizioni atletiche o ciclistiche che interessano esclusivamente il territorio del comune.
la sospensione temporanea della circolazione o la chiusura della strada in occasione di competizioni sportive che si svolgono interamente nel territorio
del comune.
Infine compete la manutenzione potatura e abbattimento delle alberature presenti sulla sede stradale e sulle relative pertinenze, nei tratti di strade statali, regionali o provinciali ricadenti all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti
Città metropolitane. Art. 18
Nel territorio delle città metropolitane, le competenze attribuite alla
giunta e al sindaco sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
Enti proprietari o gestori delle strade – Art. 19
Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario o dal gestore, previa comunicazione all’ente concedente.
Gli enti proprietari o i gestori delle strade provvedo:
Alla classificazione della rete stradale di competenza e alla declassificazione delle relative strade che non soddisfano le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali prescritte per ciascun tipo.
A istituire e aggiornare la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze
Alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, ad eccezione della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti che rimane in capo ai comuni.
Al controllo tecnico di efficienza delle strade e delle relative pertinenze.
All’ apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, sulle strade di proprietà, nonché nei tratti di strade non di proprietà del comune all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, limitatamente ai segnali concernenti
le caratteristiche strutturali o geometriche della strada;
Al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni
Alle rilevazioni del traffico
All’adozione di direttive sulla collocazione della segnaletica stradale di competenza di soggetti privati garantendo in caso di inottemperanza il
ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto competente.;
Alla regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, ovvero sui tratti delle strade non comunali che attraversano centri abitati con meno di 10.000 abitanti,
Al rilascio delle autorizzazioni alla collocazione di segnali che
indicano posti di servizio stradali.
Al rilascio delle autorizzazioni relative alla collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati.
Gli enti proprietari o i gestori della strada possono fissare limiti di velocità minimi o massimi, diversi da quelli di legge per singole strade o tratti di strada, quando
la deroga è richiesta da specifiche e comprovate esigenze di tutela della sicurezza della circolazione o di fluidità del traffico, tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle strade, delle condizioni di mobilità e dei dati di incidentalità.
Altri soggetti preposti alla regolamentazione della circolazione – Art. 20
Spetta al Prefetto:
adottare i provvedimenti di regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati ovvero per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, tutela della salute e sicurezza della circolazione, nonché per esigenze di carattere militare.
Sospendere temporaneamente la circolazione o disporre la chiusura della strada in occasione dello svolgimento di competizioni sportive su strada interessanti più comuni.
Quando la competizione interessa il territorio di più province, i provvedimenti di cui al primo periodo sono adottati dal Prefetto del luogo in cui ha inizio la competizione, sentiti gli altri prefetti competenti.
Porti e aeroporti.
La regolamentazione della circolazione nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, limitatamente alle strade interne aperte all’uso, sono esercitati rispettivamente
dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio;
dal comandante di porto capo di circondario o dal Presidente dell’Autorità di sistema portuali
che vi provvedono a mezzo di ordinanze.








