L’ARAN riconosce il ruolo dei professionisti sanitari diversi dal medico
Di Michele Mavino
Con l’orientamento applicativo ID 39275, pubblicato il 16 ottobre 2026, l’ARAN chiarisce che i permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici possono essere utilizzati anche per prestazioni effettuate da professionisti sanitari diversi dal medico, compresi quelli che esercitano privatamente. Il chiarimento riguarda direttamente l’articolo 23 del CCNL del comparto Funzioni Centrali del 6 agosto 2026 e contribuisce a superare una lettura dell’istituto eccessivamente legata alla qualifica medica dell’erogatore.
La parte centrale del parere riguarda il rapporto tra la prestazione sanitaria e la documentazione necessaria a giustificare l’assenza. Il comma 9 dell’articolo 23 ammette infatti che l’attestazione di presenza, comprensiva dell’orario, sia rilasciata anche dal professionista sanitario che ha effettuato la prestazione. Da questa formulazione l’Agenzia ricava laconseguenza che il permesso può coprire anche attività sanitarie rientranti nelle competenze di professionisti non medici. L’esempio espressamente richiamato è quello della consulenza del biologo nutrizionista.
L’apertura interpretativa resta subordinata a requisiti precisi. Occorre che l’attività sia riconducibile a una delle prestazioni contemplate dal contratto e che venga svolta nell’ambito delle competenze della professione sanitaria interessata. La qualifica del professionista e la natura dell’intervento devono quindi essere considerate congiuntamente. Ciò conduce ad escludere automatismi fondati sulla semplice denominazione commerciale del servizio, come una generica consulenza sul benessere.
La medesima logica vale per le prestazioni private. L’ARAN ne conferma espressamente l’ammissibilità. Il regime privatistico dell’attività non costituisce, di per sé, una ragione di esclusione. Per gli uffici del personale, la verifica deve dunque concentrarsi sulla riconducibilità della prestazione alla disciplina contrattuale, sulla competenza del soggetto che la esegue e sulla regolarità dell’attestazione.
Sotto il profilo organizzativo, il chiarimento suggerisce di aggiornare modulistica e istruzioni interne che richiedano indistintamente un’attestazione medica per qualsiasi prestazione. La documentazione deve consentire di verificare l’effettiva presenza e la relativa collocazione temporale; eventuali approfondimenti dovrebbero essere circoscritti agli elementi necessari a valutare la spettanza del permesso, evitando richieste generalizzate di documentazione clinica.
Il parere nasce nel comparto Funzioni Centrali, ma l’articolo 33, comma 9, del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 contempla a sua volta il rilascio dell’attestazione da parte del professionista, anche privato, che ha effettuato la prestazione. Questa formulazione offre un concreto sostegno ad una lettura coerente con quella espressa dall’Agenzia.
Rimangono applicabili le condizioni proprie dell’istituto. Nel contratto delle Funzioni Locali, l’articolo 33 disciplina un contingente di 18 ore annuali, comprendente i tempi di percorrenza secondo le modalità previste dalla clausola, e stabilisce regole specifiche per preavviso, giustificazione e trattamento dell’assenza.









