Si apre in una nuova scheda

Nuovo CdS: la regolamentazione della circolazione.

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di Stefano MANINA

Continuando l’attenta analisi della bozza ufficiale di quello che con la prossima primavera dovrà essere il nuovo Codice della Strada approfondiamo con il presente articolo la nuova suddivisione di competenze in materia di regolamentazione della circolazione stradale e della sosta secondo quanto previsto dal Capo II del Titolo primo con gli articoli 22-24 in sostituzione di quelli 5, 6 e 7 del codice vigente,

Per prima cosa l’art. 22 precisa che tutti i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione devono essere adottati, nel rispetto dei criteri fissati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e per quanto concerne le esigenze di ordine pubblico dal Ministero dell’interno.

Lo strumento ammnistrativo per l’adozione di tali provvedimenti è sempre l’ordinanza motivata che è immediatamente esecutiva.

Ogni provvedimento va di norma reso noto agli utenti della strada mediante i prescritti segnali mentre in caso di urgenza si può ricorrere a qualsiasi mezzo di comunicazione.

Inoltre quando si rende necessario disporre obblighi, divieti o limitazioni alla circolazione temporanei con carattere di urgenza, l’entrata in vigore dell’obbligo, del divieto o della limitazione è comunicata con almeno ventiquattro ore di preavviso attraverso i mezzi di informazione disponibili.

Invece i provvedimenti adottati per motivi di ordine e sicurezza sono immediatamente efficaci e per i quali la comunicazione è fatta senza indugio.

La norma si chiude con un’esenzione generica per i veicoli e i soggetti che svolgono servizi di polizia, antincendio, di soccorso stradale, di rimozione e di assistenza sanitaria per i quali rimane sempre consentito l’accesso alle strade e aree interessate, ma solo per l’espletamento dei compiti istituzionali.

Come già il precedente il nuovo Codice suddivide la regolamentazione della circolazione tra fuori e dentro il centro abitato.

Per la prima situazione l’Articolo 23 riprende i concetti fondamentali già contenuti nel vecchio art. 6 statuendo per prima cosa che fuori dai centri abitati il Prefetto, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza e tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione e dei servizi ad essa connessi:

può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade e disporre obblighi o limitazioni riguardanti la circolazione:

a) per motivi di ordine e sicurezza pubblica che prevalgono su tutti gli altri eventualmente adottati;

b) per situazioni inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare-

Spetta poi al Prefetto stabilire annualmente le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando gli itinerari e gli intervalli di tempo.

Spetta invece agli enti proprietari della strada fuori dai centri abitati ovvero per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati con meno di 10.000 abitanti,

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) stabilire specifici obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per le strade a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio UNESCO

d) riservare strade o corsie, anche protette, alla circolazione di determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, con particolare riguardo ai veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto;

e) prescrivere che, in determinati periodi dell’anno, i veicoli che ne possono essere dotati siano muniti di catene o pneumatici da neve o prescrivere tale obbligo  in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità,  vietando la circolazione ai veicoli che non possono esserne dotati.

g) adottare i provvedimenti attuativi conseguenti all’istituzione di zone a traffico limitato territoriali

h) stabilire la precedenza e l’obbligo di fermarsi su determinate strade.

Al riguardo l’articolo in esame impone un diritto di precedenza generalizzato ex lege salvo diversa previsione a favore di tutte le strade statali, secondo la gerarchia della classificazione delle stesse.

In caso di sospensione o la limitazione della circolazione gli stessi enti  ai sensi del possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi.

L’accesso alle zone a traffico limitato per le categorie autorizzate non può in ogni caso essere a titolo oneroso.

Articolo 24 – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

Nei centri abitati la regolamentazione della circolazione spetta al sindaco sentito l’ente proprietario cui compete:

a) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione delle biciclette in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile o piste ciclabili.

b) istituire la zona di attestamento ciclabile.

c) subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma,  consentendo, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida;

d) stabilire, all’interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l’ingresso e l’uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti ad esclusione dei disabili.

e) limitare o escludere la circolazione nelle zone scolastiche urbane con l’esclusione di scuolabus e titolari del contrassegno disabili.

Il nuovo codice dedica poi un unico e autonomo articolo il 25 alla regolamentazione della sosta e dei parcheggi che di fatto riprende quanto già presto dal vecchio codice con rispetto al quale però vengono introdotte importanti precisazioni e novità.

In particolare è facoltà del sindaco riservare la sosta

ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di bambini di età non superiore a due anni, e non più dei soli genitori munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»

ai veicoli adibiti al servizio taxi in servizio, per lo stazionamento e per il carico e scarico dei passeggeri;

ai veicoli adibiti ai servizi di mobilità condivisa, cosiddetta “sharing mobility”, eserciti, concessi o autorizzati dai Comuni;

ai motocicli e dei ciclomotori;

ai velocipedi;

nelle zone scolastiche, limitare o escludere la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definite,

riservare superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso,

Vengono poi enunciati e ribaditi alcuni principi generali ovvero.

Che la sosta dei veicoli sulla strada deve essere regolamentata in modo che sia sempre prevista un’adeguata rotazione che consenta a tutti gli utenti della strada di fruire di tali spazi.

Che la sosta o il parcheggio per i veicoli al servizio di persone con disabilità deve essere sempre gratuita e senza limitazioni, anche quando la sosta a pagamento è limitata nella durata temporale;

che i divieti di sosta o di fermata nelle zone scolastiche non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni nonché ai titolari del contrassegno EPC;

che nei centri abitati, i divieti di sosta sono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo diversa regolamentazione, espressamente indicata nel relativo segnale;

che le aree destinate al parcheggio sono ubicate fuori della carreggiata e, comunque, in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l’accesso sia indiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili;

che quando è prevista la sosta o il parcheggio a pagamento, ovvero quando è prevista la custodia, anche quando l’area sia data in concessione ovvero sia disposta l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area destinata a parcheggio libero.

Tali aree vanno individuate con motivata determinazione, tenuto conto dell’esigenza di garantire un adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio.

Tale obbligo non sussiste per le zone a traffico limitato, per le aree pedonali, per le zone del centro storico e rilevanza urbanistica individuate dai Comuni.

Che i proventi delle aree di sosta o dei parcheggi a pagamento sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana, nonché alle spese di accertamento delle relative violazioni.

Vengono meglio specificate le modalità di individuazione da parte dei comuni con ordinanza delle aree di sosta o di parcheggio riservate ai monopattini elettrici.

Tali zone sono di norma delimitate dalla segnaletica verticale e orizzontale e possono essere individuate anche sui marciapiedi, a condizione che siano dotate di apposite rastrelliere fissate al terreno e purché sia garantito un corridoio per la circolazione pedonale libero da ostacoli e di larghezza non inferiore a 1,5 metri, riducibile a un metro, qualora gli stalli non si estendano per più di 4,0 metri lungo il marciapiede.

Le aree di sosta individuate sui marciapiedi sono, altresì, segnalate e delimitate da percorsi tattili ed elementi fisici.

Le aree di sosta riservate ai monopattini, quando non ubicate sui marciapiedi, possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune.

Infine viene richiamata la possibilità per i comuni di accordare permessi di sosta ai veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell’espletamento delle proprie mansioni.

Da un punto di vista meramente strutturale segnaliamo come il nuovo codice a differenza del vecchio non contiene nel coro degli articoli in esame anche le previsioni sanzionatorie che sono riportate in specifici articoli ad hoc.

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