Velocità e sistema Tutor

Impossibile considerare tolleranze diverse dagli altri apparecchi di misurazione.

Di Michele Mavino

Con l’ordinanza 15894/2025, la Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire un importante principio in materia di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità mediante il sistema “Tutor” (SICVe), confermando l’obbligo di applicare, anche in tali casi, una tolleranza standardizzata del 5% (minimo 5 km/h) prevista dall’art. 345, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

La vicenda trae origine da quattro verbali elevati nei confronti di una società, proprietaria di mezzi pesanti (>12 t), per violazioni dell’art. 142, commi 8 e 12, c.d.s. per superamento del limite di 70 km/h in tratte autostradali, accertate tramite sistema Tutor. Il Giudice di pace aveva annullato i verbali per mancanza dell’attestazione sulla taratura delle apparecchiature, richiamando la nota sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale.

In appello, il Tribunale di Genova aveva riconosciuto l’infondatezza di tale eccezione (i verbali riportavano effettivamente l’avvenuta taratura) ma aveva comunque ritenuto di dover applicare una soglia di tolleranza superiore rispetto al canonico 5%, sostenendo che il sistema Tutor richiederebbe margini più ampi rispetto all’autovelox. Ne era conseguito il ridimensionamento della violazione, ricondotta all’ipotesi più lieve dell’art. 142, comma 7, c.d.s.

La Suprema Corte ha censurato la decisione del giudice d’appello, sottolineando come il sistema Tutor – pur operando con modalità differenti dall’autovelox (misura della velocità media su un tratto) – rientri pienamente tra le apparecchiature soggette all’applicazione della riduzione del 5%, con un minimo di 5 km/h, come stabilito dalla normativa regolamentare.

Richiamando precedenti conformi (Cass. n. 5873/2017, n. 533/2018, n. 24757/2019), la Corte ribadisce che il Tutor è un mezzo tecnico di controllo del traffico riconosciuto e approvato ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 121/2002, convertito in L. n. 168/2002, e come tale non può soggiacere a regole di tolleranza diverse o “maggiore” rispetto a quelle fissate dal legislatore.

Corte di Cassazione, sez. II civile, ordinanza del 13 giugno 2025, n. 15894

Presidente Tedesco – Relatore Guida

Rilevato che:

1. Il Giudice di pace di Genova, con sentenza n. 1459 del 2019, in accoglimento del ricorso della (OMISSIS) Srl, depositato 21/06/2019, annullò quattro verbali di accertamento di violazioni amministrative ex art. 142 commi 8 e 12 c.d.s. per superamento, da parte di automezzi, di proprietà della ricorrente, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t, del limite di velocità di 70 km/h, in diversi tratti autostradali, violazione rilevata con il sistema “tutor”, con applicazione della riduzione, comprensiva della tolleranza strumentale, di 5 km/h, pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h.

L’annullamento delle sanzioni disposto dal Giudice di pace era motivato dalla mancanza, nei quattro verbali di contravvenzione, delle “indicazioni sull’avvenuta revisione dell’apparecchiatura utilizzata secondo il novellato art. 45 codice della strada a seguito di intervento della Consulta”, ossia in diretta applicazione della sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale, la quale aveva sancito la necessità della taratura periodica degli apparecchi di rilevamento denominati “tutor”.

2. Sull’impugnazione della P.A., nel contraddittorio della (OMISSIS) Srl, il Tribunale di Genova, preso atto della fondatezza dell’obiezione dell’appellante, secondo cui i verbali recavano la menzione della revisione delle apparecchiature di rilevamento della velocità, ha comunque derubricato la sanzione a quella – meno grave – prevista dall’art. 142 comma 7 c.d.s., in accoglimento dell’originario motivo di opposizione secondo cui (v. pag. 4 della sentenza) “il Tutor richiede margine di tolleranza maggiore rispetto all’autovelox”;

3. avverso la sentenza d’appello, la Prefettura di Genova ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.

La società intimata non ha svolto difese.

Considerato che:

1. L’unico motivo di ricorso censura la falsa applicazione dell’art. 142 comma 7 c.d.s. e dell’art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992: la sentenza ha erroneamente applicato una soglia di tolleranza maggiore di quella del 5%, con un minimo di 5 km/h, prevista dalle richiamate disposizioni del codice della strada con riferimento a tutte le apparecchiature di accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, compreso il sistema “tutor”;

1.1. il motivo è fondato;

l’art. 345 del reg. esec. c.d.s. (“Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”), al secondo comma, (tra l’altro) prevede che “[l]e singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h”.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui (come nella specie) l’accertamento dell’osservanza o meno dei limiti di velocità venga effettuato con apparecchiatura “tutor”.

E infatti, per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 5873 del 08/03/2017, Rv. 643366 – 01; in termini, Cass. nn. 533/2018, 24757/2019), in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, il sistema di accertamento comunemente detto “tutor” (tecnicamente “SICVe” – Sistema Informativo Controllo Velocità) rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada, come disciplinati dall’art. 4, del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla legge n. 168 del 2002).

La decisione del Tribunale di applicare alla velocità rilevata con il “tutor” una percentuale di tolleranza maggiore del 5% (o, meglio, di 5 km/h, dato che, in ciascun verbale, era contestata una velocità tra 80 e 90 km/h) e, quindi, di ricondurre la sanzione entro i limiti dell’art. 142 comma 7 c.d.s., non è in linea con le prescrizioni del codice della strada e si discosta dal seguente principio di diritto: “in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, accertate con il sistema comunemente detto “tutor” (tecnicamente “SICVe” – Sistema Informativo Controllo Velocità) – il quale rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada – in base all’art. 345 comma 2 del reg. esec. del c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h”;

2. in accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

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