Podcast – Guida alterata

La Procura di Ancona emette delle dettagliate direttive operative.

Di Michele Mavino

La direttiva della Procura di Ancona si colloca in un momento di forte cambiamento normativo in materia di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il riferimento principale è la Legge n. 177/2024, che ha innovato profondamente l’art. 187 C.d.S., trasformando la fattispecie da reato di pericolo concreto a reato di pericolo presunto. Infatti, non è più necessario dimostrare lo “stato di alterazione psico-fisica” del conducente: la condotta è punibile se avviene dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, a prescindere dall’evidenza di un’alterazione immediata. Questo cambiamento ha un impatto operativo rilevante perché sposta l’attenzione dall’effetto clinico (difficile da documentare in tempo reale) alla semplice positività ai test tossicologici, con un evidente potenziamento dell’azione repressiva e preventiva.

Tuttavia, la circolare evidenzia che tale evoluzione non è priva di criticità: alcune ordinanze (tra cui una del GIP di Macerata) hanno già sollevato questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che la nuova norma rischi di violare il principio di offensività (artt. 3, 25 e 27 Cost.). Per evitare applicazioni eccessivamente punitive, la Circolare interministeriale Interno–Salute dell’11 aprile 2025, richiamata dalla Procura, ha adottato una lettura “costituzionalmente orientata”: viene richiesto un collegamento temporale stretto tra assunzione e guida e si precisa che solo la presenza di principi attivi o metaboliti attivi nel sangue o nel fluido orale ha rilevanza penale, mentre i metaboliti inattivi (spesso rilevabili nelle urine anche giorni dopo l’assunzione) non sono sufficienti per integrare il reato.

Procedura di accertamento

L’accertamento si sviluppa in tre fasi progressive:

  1. Screening qualitativo su strada (I livello): effettuato con dispositivi non invasivi (“precursori”), solo in presenza di elementi sintomatici (guida anomala, stato confusionale, eloquio sconnesso).
  2. Analisi di conferma (II livello): prelievo di fluido orale, secondo la nuova procedura prevista dall’art. 187, comma 2-bis C.d.S., con catena di custodia documentata (MOD. 2 – 2bis – 3).
  3. Prelievo di liquidi biologici in struttura sanitaria (III livello): utilizzabile quando non è possibile l’accertamento su strada, in caso di rifiuto o se il conducente è trasportato in ospedale. È privilegiato l’esame sul sangue, ritenuto più attendibile.

La circolare ribadisce le garanzie difensive: il prelievo del fluido orale è un atto urgente sulla persona (art. 354 c.p.p.), per cui occorre informare il soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (artt. 114 disp. att. e 356 c.p.p.). L’omesso avviso comporta la nullità e quindi l’inutilizzabilità processuale. Anche nelle procedure coattive (art. 359-bis, comma 3-bis c.p.p., applicabile a omicidio e lesioni stradali) è previsto l’avviso al difensore, con possibilità di esecuzione forzata del prelievo biologico.

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti integra un reato autonomo (art. 187, comma 8, e art. 186, comma 7, C.d.S.), punito con le stesse pene della guida in stato di alterazione o ebbrezza. Nei casi di omicidio o lesioni stradali è prevista la possibilità di prelievo coattivo con decreto del Pubblico Ministero.

Accertamenti in ambito sanitario

In caso di accompagnamento in struttura sanitaria, la circolare chiarisce che il personale sanitario può essere nominato ausiliario di P.G. per il prelievo, ma è preferibile che la gestione degli avvisi e della relazione con l’indagato resti alla Polizia Giudiziaria. Occorre inoltre utilizzare la modulistica prevista (MOD. 1, 1-bis, 4, 5, 6). Infine, particolare attenzione deve essere prestata ai casi di soggetti incoscienti o già sottoposti a prelievi per finalità terapeutiche: in tali ipotesi, i risultati delle analisi possono essere acquisiti come documenti senza necessità di avvisi difensivi, a meno che l’accertamento non sia richiesto direttamente dalla P.G. a fini probatori.

La corretta gestione della catena di custodia è elemento essenziale per garantire la validità delle analisi tossicologiche. Nei casi più gravi (omicidio stradale, lesioni gravi, arresto in flagranza), la Procura raccomanda il sequestro probatorio dei campioni ai sensi dell’art. 354, comma 2, c.p.p., in modo da consentire eventuali perizie successive.

Ai fini della comunicazione della notizia di reato (art. 347 c.p.p.), si considera “positivo” il referto che evidenzi la presenza di principi attivi o metaboliti attivi in concentrazioni uguali o superiori agli standard GTFI. La P.G. deve trasmettere:

  • il referto analitico,
  • il verbale di identificazione e nomina del difensore,
  • la modulistica ministeriale completa (MOD. 1-6).
    La direttiva richiama inoltre l’attenzione sull’importanza di indicare l’eventuale status di pubblico dipendente dell’indagato, utile per gli sviluppi disciplinari.

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