Facciamo chiarezza sull’uso corretto per sanzionare la mancanza di revisione ed assicurazione

Di Giacomo Pellegrini

È notizia di questi giorni il sequestro di diverse apparecchiature utilizzate da alcuni comandi di Polizia Locale per l’accertamento di violazioni legate all’obbligo di copertura assicurativa e a quello della revisione periodica, disciplinati rispettivamente dall’art.193 e dall’art.80 del Codice della Strada. Le ragioni che hanno indotto l’Autorità Giudiziaria ad adottare tali provvedimenti cautelari sarebbero da ricercare nelle modalità di impiego di tali strumentazioni che, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, venivano impiegate per la contestazione automatica, da remoto, di tali violazioni, pur in assenza delle specifiche omologazioni. Al di là dei risvolti di questa particolare vicenda, tutti in divenire, è opportuno fare il punto della situazione sulle possibilità di utilizzo di tali strumentazioni, commercializzate da diverse aziende con svariate denominazioni commerciali.

Nella sostanza, tali strumenti sono dotati di una telecamera a tecnologia OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri) mediante la quale vengono “lette” le targhe dei veicoli in transito e, in tempo reale, viene effettuata una verifica sulle banche dati ministeriali per verificare la copertura assicurativa e la regolarità nei confronti della revisione periodica obbligatoria. La questione giuridica legata all’utilizzo di tali apparecchiature risiede nella circostanza che l’art. 201 c.1.bis lett. g-bis prevede che la contestazione immediata non sia necessaria e che agli interessati siano notificati gli estremi della violazione, tra le varie ipotesi, anche in caso di “accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno”. Gli strumenti cui si fa riferimento però, ad oggi, non hanno ottenuto alcuna approvazione o omologazione ministeriale, e di conseguenza gli stessi non possono essere utilizzati in maniera automatica, ma al più possono essere uno strumento di ausilio per gli operatori di polizia stradale in servizio sulla strada.

La questione è stata affrontata varie volte dal Ministero dell’Interno, a partire da un primo orientamento del 2016 confermato poi nel tempo, e ogni volta in cui è stato chiamato in causa, ha sempre ribadito il concetto, appena accennato, in base al quale in mancanza dell’omologazione o approvazione, è necessaria la presenza e il diretto controllo degli operatori di polizia e tali dispositivi costituiscono semplicemente un supporto documentale che non rende applicabile la deroga alle regole generali dell’obbligo di contestazione immediata, previste dal già ricordato art. 201, comma 1-bis), lett. g-bis) CdS e relative alla contestazione differita. In tali casi, pertanto, si dovrà procedere, in ogni caso, con la contestazione immediata salvo che, secondo le regole generali dettate dall’art. 201 CdS, questa non sia possibile per oggettivi motivi contingenti che dovranno essere adeguatamente motivati e circostanziati nel verbale di contestazione. Di fatto, quindi, tali apparecchi non accertano alcuna violazione, ma rappresentano un mero “supporto” per la documentazione della violazione che è stata accertata direttamente dall’operatore di polizia stradale presente il quale, infatti, deve attestare che il transito del veicolo e l’effettiva circolazione dello stesso sulla strada, sia avvenuto in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell’apparecchio. La contestazione differita potrà pertanto essere attivata soltanto quando ricorre una situazione di fatto che ha reso impossibile la contestazione immediata, con l’obbligo di inserire dettagliatamente le motivazioni all’interno del verbale di contestazione. In queste ipotesi di mancata contestazione e quindi di impossibilità ad effettuare i necessari controlli direttamente su strada, gli organi di polizia stradale dovranno dare atto di avere esperito un accertamento successivo, attraverso la banca dati ministeriale di cui all’art. 226 C.d.S., e in caso sia confermata la mancanza della revisione, procedere con la contestazione della violazione prevista, redigendo il verbale nel quale saranno indicati i motivi della mancata contestazione immediata e che sarà successivamente notificato al soggetto obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 CdS. In tali casi non occorrerà attivare la procedura dell’invito ai sensi dell’art. 180, comma 8 CdS, in quanto non espressamente prevista e in quanto la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può essere considerata strumento attendibile per tale scopo. Naturalmente, chi riceve il verbale di contestazione, potrà dimostrare, con ogni mezzo, di aver effettuato la revisione. Anche per la contestazione della violazione prevista dall’art. 193 CdS, si dovrà esperire preliminarmente un riscontro della mancanza di copertura assicurativa attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per poi procedere alla contestazione dell’illecito attraverso la notifica del verbale all’obbligato solidale. Anche in questo caso, essendo stata la circolazione del veicolo accertata direttamente dall’operatore di polizia, non è necessario attivare la procedura dell’invito ad esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma 8 CdS, perché tale procedura, preliminare alla contestazione e notificazione di un verbale di accertamento, è espressamente prevista dall’art. 193, comma 4-quater CdS solo nei casi in cui il transito del veicolo senza assicurazione sia stato accertato attraverso l’utilizzo dei dispositivi di cui alle lettere e), f), e g) dell’art. 201, comma 1-bis CdS, tra i quali non ricadono i dispositivi di cui stiamo parlando.

Tale orientamento era stato anche confermato dalla Corte di Cassazione, la quale con la pronuncia Sez. II civile, Ordinanza n. 12681 del 10/05/2023 ha confermato le sentenze di primo e secondo grado circa la correttezza dell’utilizzo degli strumenti per la verifica della revisione e dell’assicurazione non omologati o approvati per l’accertamento automatico, ma impiegati sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale, anche quando la contestazione immediata non è stata possibile. I giudici della Suprema Corte hanno infatti affermato che “La mancata omologazione del sistema, infatti, preclude la possibilità di utilizzarlo ai fini dell’autonomo accertamento delle violazioni al Codice della Strada, non potendo trovare applicazione l’art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis). Esclusa l’inidoneità del sistema “…omissis…” a fondare in via autonoma l’accertamento e contestazione della violazione, tuttavia, è parimenti vero che il sistema medesimo ben può essere utilizzato come ausilio per l’operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contestazione della violazione, in quanto tali operazioni potranno prendere le mosse dai dati ricavati dal sistema “…omissis…” ma dovranno poi ricevere un ulteriore sviluppo finalizzato al completamento dell’accertamento e contestazione della violazione e quindi, nel caso in esame, attraverso l’ulteriore controllo diretto sulla carta di circolazione del veicolo del rispetto dell’obbligo di revisione periodica”.

In conclusione, ogni utilizzo diverso di tali strumentazioni, che vada al di là di mero ausilio all’operatore su strada, è di conseguenza da considerarsi illegittimo. Logicamente, si arriverebbe a una conclusione diametralmente opposta in caso di impiego di strumentazioni debitamente approvate o omologate per l’accertamento delle violazioni in questione.

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