Il nuovo reato di femminicidio e le altre misure a contrasto della violenza sulle donne.

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PARTE PRIMA : Le modifiche al Codice Penale.

Come ampiamente annunciato dagli organi di comunicazione dopo il via libera del Senato del luglio scorso,  il 25 novembre 2025 proprio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Camera dei Deputati ha approvato la nuova legge che introduce il reato di femminicidio come fattispecie giuridica a sé stante.

Non solo il provvedimento, intervenendo per prima cosa sul codice penale e su quello di procedura penale apporta ulteriori misure normative per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

In attesa della pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale e della sua entrata in vigore, facendoci aiutare dal dossier parlamentare analizziamo nel dettaglio le principali novità ad iniziare in questo primo approfondimento da quelle apportate al Codice Penale.

  1. Il nuovo reato di femminicidio art. 577-bis c.p.

Per prima cosa l’articolo 1, comma 1, lett. a della Legge introduce all’interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio.

Viene così introdotta una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna.

Inoltre, il reato di femminicidio risulta integrato anche quando la condotta omicidiaria è commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Come si apprende dalla nota di lettura parlamentare la nuova norma prevede una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa.

Invece al di fuori delle ipotesi appena descritte, continuerà a trovare applicazione l’art. 575 c.p.

Vengono così in rilievo le condotte compiute come atti di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atti di controllo o possesso o dominio sulla vittima in quanto donna.

Tali modalità di condotta sono già previste in altre fattispecie presenti nel nostro ordinamento.

Quanto al riferimento contenuto nel nuovo art. 577-bis c.p. agli atti di discriminazione nei confronti della persona offesa in quanto donna, la disposizione fa riferimento alle qualità soggettive della persona offesa e non del soggetto agente, attribuendo un preciso disvalore alla condotta omicidiaria al fine di rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

In merito alla nozione di donna “in quanto tale”, si richiama quanto disposto in materia di rettificazione di attribuzione di sesso dalla L. n. 164/1982 il cui ’articolo 1 sancisce che la rettificazione avviene “in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”

Per quanto riguarda la condotta realizzata come atto di prevaricazione è possibile richiamare i principi che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato nell’ambito del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p.

Nello specifico, la Cassazione ha rilevato come le condotte di prevaricazione fisica o morale idonee ad integrare la fattispecie ex art. 572 c.p. siano quelle in grado di ledere l’integrità psico-fisica della persona offesa all’interno di quei contesti di tipo familiare o di affidamento in cui la stessa dovrebbe ricevere protezione (Cass. Pen. sent. n. 23104/2021).

A tal riguardo, la prevaricazione tra le parti si verifica in contesti in cui è rinvenibile una situazione di passiva soggezione di una nei confronti dell’altra (cfr. Cass. pen. sent. n. 5258/2016; in termini analoghi cfr. Cass. pen. sent. n. 809/2023).

Con riferimento agli atti di possesso, controllo e dominio la giurisprudenza di legittimità ha esaminato il concreto atteggiarsi di tali modalità della condotta nell’ambito della commissione di specifiche fattispecie di reato come il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. (cfr.Cass. Pen. sent. n. 9966/2017 maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. (cfr. Cass. Pen. sent. n. 20870/2025).

L’espressa previsione per cui risulta integrato il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p. nel caso in cui la condotta omicidiaria sia commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo reprime puntualmente la condotta posta in essere nell’ambito di una relazione tra il soggetto agente e la persona offesa.

La nozione di relazione affettiva, all’interno del codice penale, è rinvenibile nella fattispecie di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., laddove si prevede una circostanza aggravante se il fatto è commesso da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (art. 612-bis c.p., secondo comma c.p.).

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della configurabilità della suddetta circostanza aggravante per “relazione affettiva” non s’intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione. Infatti, la “relazione affettiva” s’incentra sul sentimento affettivo che connota il legame tra autore del reato e vittima (v. Cass. Pen. sent. n. 11920/2018; Cass. Pen. sent. n. 25516/2024).

Inoltre, l’elemento della relazione affettiva può assumere accezioni differenti soprattutto alla luce del rapporto intercorrente tra l’art. 572 c.p. e l’art. 612-bis, secondo comma c.p., il quale configura un concorso apparente tra norme.

Integra altresì il reato di femminicidio ex art. 577-bis, comma 1 c.p., l’azione omicidiaria posta in essere come atto di limitazione delle libertà individuali della donna.

Tale disposizione opera un rinvio indistinto a tutti i diritti ed alle libertà della persona offesa.

Inoltre, si segnala che nel caso di femminicidio commesso al fine di limitare l’esercizio delle libertà individuali, l’art. 577-bis c.p. non fa riferimento né alle modalità richieste dalla fattispecie per le altre condotte sopra descritte (atti di discriminazione, di odio, di prevaricazione ovvero atti di controllo o possesso o dominio), né alla qualità della persona offesa “in quanto donna”, rendendo maggiormente difficoltosa la sua distinzione dall’art. 575 c.p.

La pena edittale per il reato di femminicidio.

La fattispecie di femminicidio ex art. 577-bis, come visto, costituisce un’ipotesi autonoma e speciale rispetto al reato di omicidio, per cui la norma prescrive direttamente l’applicazione della pena dell’ergastolo, senza stabilire una cornice edittale tra un minimo ed un massimo sanzionatorio.

Da ciò derivano importanti conseguenze processuali quali:

La Legge n. 93/2019 ha escluso la possibilità di accedere al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo (cfr. art.438, co. 1-bis c.p.p.).

L’ art. 303 c.p.p. prevede specifici termini di durata massima della custodia cautelare per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.

Inoltre l’articolo 577-bis, comma 2 c.p. prescrive l’applicazione per il reato di femminicidio delle circostanze aggravanti stabilite dagli articoli 576 e 577 c.p., già applicabili nel caso in cui sia stato commesso un fatto integrante il reato di omicidio ex art. 575 c.p.

In particolare, i predetti articoli prevedono una serie di fattispecie aggravate in cui il legislatore dispone l’applicazione della pena dell’ergastolo.

Si segnala che per quanto concerne, invece, l’aggravante di cui all’art. 577, comma 2 c.p., il legislatore stabilisce l’applicazione della pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se l’omicidio è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Infine si ricorda che l’art. 577-bis, comma 1 c.p. prevede l’applicazione diretta dell’ergastolo se l’omicidio integra gli elementi costitutivi della fattispecie di femminicidio.

I commi 3 e 4 dell’art. 577-bis c.p. incidono sulla disciplina inerente all’operazione di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti.

Il comma 3 stabilisce che la pena non può comunque essere inferiore a 24 anni di reclusione quando:

ricorre una sola circostanza attenuante;

una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti stabilite dagli artt. 576 e 577 c.p. e l’attenuante è ritenuta prevalente.

Il comma 4, invece, prescrive che la pena non può essere inferiore a 15 anni di reclusione quando:

ricorrono più circostanze attenuanti;

più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p., e le prime sono ritenute prevalenti.

  • Modifiche all’articolo 572 c.p. ed introduzione dell’art. 572-bis c.p.

L’articolo 1, comma 1 lett. b) reca modifiche al reato di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” ex art. 572 c.p.

estendendo, da un lato, il novero dei soggetti passivi e, dall’altro lato,

introducendo una nuova circostanza aggravante qualora la condotta sia commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p.

Infatti, attraverso l’introduzione della nuova previsione, il delitto in esame risulta integrato anche quando è commesso nei confronti di persona non più convivente con il soggetto agente, allorquando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione.

L’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2) introduce una nuova circostanza aggravante per il delitto di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” ex art. 572 c.p. prevedendo l’aumento del trattamento sanzionatorio da un terzo alla metà allorquando il fatto integrante il predetto reato venga commesso con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art. 577-bis c.p. (cd. femminicidio).

Per l’operatività della suddetta circostanza aggravante, il fatto deve essere commesso, alternativamente:

come atto di discriminazione, di odio, di prevaricazione ovvero come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna;

in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;

come atto di limitazione delle libertà individuali della donna

L’articolo 1, comma 1 lett. c), prevede l’applicazione della confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il medesimo reato ex art. 572 c.p.

L’articolo 1, comma 1, lett. da d) a h), prevede una serie di circostanze aggravanti riferite a determinate fattispecie di reato.

In particolare, l’aumento del trattamento sanzionatorio si realizza laddove il fatto integrante reato venga commesso con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art.577-bis c.p. (cd. femminicidio).

Nello specifico, il fatto commesso con le suddette modalità, è aggravato nelle seguenti fattispecie di reato:

– per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.), lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art- 583-quinquies c.p.), omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), è prescritto l’aumento di pena da un terzo alla metà (lett. d)), che aggiunge il comma 4 all’articolo 585 c.p.);

– per il reato di interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593- bis c.p., è previsto l’aumento di pena da un terzo alla metà (lett. e))

-per il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., è stabilito l’aumento di pena di un terzo (lett. f), che introduce il n. 5-ter.1) all’interno dell’art. 609-ter, co. 1, c.p.);

– per il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., è previsto l’aumento di pena da un terzo a due terzi (lett. g));

– per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p., è stabilito l’aumento di pena da un terzo a due terzi, (lett. h)).

IN ALLEGATO IL DOSSIER PARLAMENTARE CON LA SCHEDA DI LETTURA DEL DDL IN ESAME.

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