In pubblicazione il Decreto che fissa criteri e scadenze.
Di Mavino Michele
Il decreto Del Ministero dei Trasporti del 25 novembre 2025 introduce finalmente un quadro operativo chiaro per l’esecuzione dei controlli tecnici sui trattori agricoli a ruote di tipo veloce (categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5) con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h, colmando un vuoto applicativo che, nonostante l’impianto normativo del D.M. 214/2017, aveva reso complessa l’attività di revisione di questa particolare tipologia di veicoli.
Il decreto si muove nella direzione di una piena armonizzazione con il regolamento (UE) 167/2013, già recepito nel sistema italiano ma mai tradotto, fino ad ora, in linee guida operative omogenee. La premessa dell’Allegato A chiarisce infatti che l’impostazione metodologica mira a uniformare le procedure ai criteri adottati per veicoli affini (categorie L7, N1, N2), superando alcune incertezze che negli anni avevano generato prassi difformi tra UMC e centri privati.
Il decreto definisce con precisione le scadenze entro cui devono essere revisionati i trattori immatricolati negli anni 2017-2022, scandendo una fase transitoria che consentirà agli operatori di programmare le operazioni senza congestionare l’attività degli Uffici Motorizzazione. Interessante è il riferimento esplicito alla data del 1° febbraio 2026 come avvio dell’obbligo di applicazione delle nuove linee guida, che impone agli enti e alle imprese un rapido adeguamento tecnico e organizzativo.
La parte più rilevante dell’Allegato A riguarda le prove freni, tradizionalmente il segmento più problematico per i trattori veloci.
Il decreto chiarisce che il banco prova-freni a piastre rappresenta l’attrezzatura di riferimento, il banco a rulli può essere utilizzato solo se pienamente compatibile con dimensioni, interasse e tassellatura degli pneumatici ed in mancanza di tale compatibilità, la prova su piastre è obbligatoria.
Si tratta di un passaggio essenziale, perché risolve una delle principali criticità che in passato aveva portato talvolta all’impossibilità materiale di completare la revisione. L’indicazione della velocità d’ingresso (4–7 km/h) contribuisce a uniformare le procedure e ridurre incertezze interpretative.
La soglia minima del 50% di efficienza del freno di servizio per i veicoli omologati secondo reg. UE 167/2013 rappresenta uno standard elevato, ma coerente con le caratteristiche dinamiche dei trattori moderni.
Molto utile anche la codificazione della prova fari tramite schermo a 15 metri nei casi in cui il provafari non raggiunga l’altezza dei proiettori, situazione tipica dei trattori di nuova generazione.
La previsione formalizza una prassi già adottata in vari UMC, dando certezza agli ispettori e ai centri autorizzati.
Per le emissioni, il decreto introduce un approccio realistico: in assenza di un limite di omologazione indicato sulla carta di circolazione, il valore del CO (%) o dell’opacità K deve essere semplicemente registrato sul referto, senza incidere sull’esito della revisione.
È una scelta coerente con il quadro UE, che non ha ancora definito criteri armonizzati per questa tipologia di veicoli.
La seconda parte dell’Allegato A affronta un tema molto pratico: la disponibilità delle attrezzature.
- Le UMC sono autorizzate – “nelle more” dell’approvvigionamento dei banchi a piastre – all’uso del decelerometro, soluzione che evita blocchi operativi.
- I centri privati, invece, potranno effettuare revisioni solo se dotati di banco a piastre, anche tramite autocertificazione del costruttore in fase di aggiornamento software.
Questa differenziazione riflette l’esigenza di garantire un livello di affidabilità elevato per il settore privato, senza tuttavia paralizzare l’attività pubblica.










