Da quando vanno conteggiati i 90 giorni?
Di Michele Mavino
Con l’ordinanza n. 31896 del 7 dicembre 2025, la Corte di Cassazione interviene nuovamente su un tema di rilevante impatto pratico per l’attività sanzionatoria degli enti locali: l’individuazione del dies a quo per il decorso del termine di 90 giorni per la notifica del verbale, nei casi di accertamento mediante dispositivi elettronici di rilevazione della velocità.
La vicenda trae origine da un verbale per violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S., accertata mediante strumentazione gestita direttamente dalla polizia locale. Il punto centrale del contenzioso riguarda la distinzione tra data di commissione dell’infrazione, data di rilevazione tecnica e data di verbalizzazione, nonché la legittimità di far decorrere il termine per la notifica dall’ultimo di tali momenti.
La Corte, ribaltando l’impostazione del Tribunale di Bari, riafferma con chiarezza un principio già presente nella giurisprudenza di legittimità e costituzionale: il termine per la notifica non può essere ancorato a prassi organizzative interne dell’amministrazione, pena la violazione del diritto di difesa del cittadino e dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.
In particolare, la Cassazione chiarisce che, nei casi di accertamento mediante apparecchiature che consentono la rilevazione contestuale dell’illecito (anche se con contestazione differita ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, lett. e, C.d.S.), l’accertamento coincide, di regola, con il momento della rilevazione stessa. Ne consegue che eventuali attività successive – come l’esame dei dati, la redazione del verbale o la sua protocollazione – non possono spostare in avanti il dies a quo, salvo che l’amministrazione dimostri l’esistenza di impedimenti oggettivi ed esterni che abbiano ritardato l’identificazione del trasgressore.
La Corte richiama espressamente la sentenza della Corte costituzionale n. 198/1996, sottolineando che il termine di notifica decorre dal momento in cui l’amministrazione è posta in grado di provvedere all’identificazione, e non da quando essa decide di farlo. Nel caso di specie, non emergendo alcuna difficoltà oggettiva nell’individuazione del responsabile, il ritardo nella verbalizzazione viene ricondotto a una mera scelta organizzativa interna, giuridicamente irrilevante ai fini del computo dei termini.
Di particolare rilievo è anche il passaggio in cui la Cassazione evidenzia che l’utilizzo di strumenti di rilevazione presuppone, per definizione, procedure immediate di verifica e gestione dei dati, le quali sono “insite” nell’impiego dello strumento stesso. Ciò rafforza l’idea che l’amministrazione debba strutturarsi in modo da garantire tempestività, non potendo riversare eventuali inefficienze sull’utente della strada.
Sul piano operativo, l’ordinanza rappresenta un segnale chiaro per i comandi di polizia locale: nei verbali da contestazione differita è essenziale che vi sia coerenza temporale tra rilevazione, accertamento e notifica, e che eventuali scostamenti siano puntualmente giustificati da circostanze oggettive e verificabili. In mancanza, il rischio di annullamento del verbale è elevato, come dimostra la decisione nel merito adottata dalla Corte ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.










