Constatazione amichevole di incidente

di Stefano MANINA

Dall’8 aprile è utilizzabile il modulo CID digitalizzato per la constatazione amichevole dei sinistri stradali.

Questo perché, come questa redazione aveva già commentato, il 25 marzo 2025 l’IVASS ha adottato il proprio regolamento n. 56 recante “ DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO I (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE) E CAPO IV (PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.”

Il suddetto decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025 e prevedeva l’entrata in vigore della nuova disciplina decorsi i 12 mesi da tale data quindi l’8 aprile 2026.

Come si intuisce dal titolo del regolamento stesso due sono le principali novità introdotte ovvero.

  1. L’adeguamento della disciplina in materia di dematerializzazione del contrassegno per i veicoli a motore, digitalizzazione del certificato di assicurazione, e autorizzazione alla circolazione di prova, che va ad integrarsi con l’ormai vigente abolizione dell’obbligo per i conducenti di esibire il certificato assicurativo in forma cartacea agli organi di polizia stradale richiedenti.
  • La dematerializzazione del modulo di constatazione amichevole – denuncia di sinistro per consentire agli assicurati, in un’ottica di semplificazione, anche la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica con sottoscrizione tramite firma elettronica.

Nel dettaglio il regolamento così interviene.

  1. Per quanto riguarda il primo aspetto l’articolo 6 del regolamento nel definire le caratteristiche del certificato assicurativo, documento comprovante ‘adempimento dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, letto in combinato disposto con l’articolo 9 recante le modalità di rilascio del certificato di assicurazione stabilisce che il rilascio avviene a scelta del contraente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole di tipo digitale o informatico.

La scelta, di cui l’impresa conserva traccia, può essere in ogni momento modificata dal contraente stesso

Inoltre  dalla data di pagamento del premio e per massimo cinque giorni va considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione, la quietanza di pagamento del premio rilasciata dall’impresa di assicurazione anche se trasmessa per via telematica.

In assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione:

  • la dichiarazione rilasciata dall’impresa, attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa per via telematica,
  • la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato dall’impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio.

A tal fine le imprese di assicurazione:

contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio rilasciano al contraente la quietanza di pagamento o la dichiarazione;

mettono a disposizione del contraente, con congruo anticipo, il bollettino di conto corrente postale prestampato.

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione, il contraente deve fornire all’impresa la relativa denuncia alle forze di polizia o se previsto nelle condizioni di polizza, una propria dichiarazione circa l’evento accaduto.

Il rilascio del duplicato è oggetto di registrazione da parte dall’impresa e sullo stesso va apposta con caratteri di particolare evidenza l’indicazione «duplicato».

2. Per quanto invece riguarda il modulo di denuncia da utilizzare in caso di sinistro tra veicoli a motore può essere compilato su un documento cartaceo o informatico, a scelta del conducente o del proprietario.

Le assicurazioni consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto, nonché, su richiesta del contraente o dell’assicurato, in occasione di ogni denuncia di sinistro a scelta del contraente, di cui l’impresa conserva traccia, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole informatico e digitale.

Il contraente ha in ogni caso diritto di richiedere e  ricevere dall’impresa in qualunque momento il modulo di denuncia di sinistro su supporto cartaceo ovvero su altro supporto durevole.

Per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico ee imprese di assicurazione mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la successiva trasmissione telematica.

Il CID redatto su documento informatico è sottoscritto con modalità di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la firma elettronica avanzata dal Regolamento eIDAS, dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Le imprese di assicurazione adottano idonee misure per garantire al contraente e all’assicurato l’acquisizione, su supporto durevole, di copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico trasmesso.

In allegato il Regolamento IVASS nr. 56 del 25 marzo 2025.

Condividi questo articolo!