Carrelli e macchine agricole

Carrello elevatore

Novità sull’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile.

di Giacomo Pellegrini

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n°34 del 11 marzo 2026 “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, avvenuta il 23 marzo scorso, viene sancito l’esonero dell’assicurazione obbligatoria finora riservato ai “…veicoli  formalmente           ritirati dalla circolazione nonché quelli il  cui  uso  è vietato, in via temporanea o permanente, in  forza  di  una misura  adottata  dall’autorità  competente  conformemente           alla normativa vigente”), per i carrelli elevatori e per altri veicoli impiegati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali. Con l’aggiunta di due commi all’art.122-bis del Codice della Assicurazioni Private, si sancisce infatti esonero dall’obbligo assicurativo per per i veicoli rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c) C.d.S., nelle ipotesi in cui non siano immatricolati, e soltanto quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, a condizione che siano comunque coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria. Contestualmente, la deroga è stata estesa altresì alle macchine agricole (art. 57 C.d.S.), anche in questo caso non immatricolate, e prive oltremodo del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, limitando tale eccezione a quando operano esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, ed anche stavolta a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.

In entrambe queste ipotesi viene inoltre previsto che non sussiste obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e’ comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

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