Delazione stradale: sanzioni solo a procedimenti definiti

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Di Michele Mavino

Con l’ordinanza n. 32988/2025, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente previsto dall’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada, chiarendo in modo netto il rapporto tra tale obbligo e la pendenza di un ricorso avverso il verbale presupposto.

La Suprema Corte ribadisce un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza: l’obbligo di comunicare i dati del conducente non sorge automaticamente con la notifica del verbale presupposto, ma solo una volta definiti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali di opposizione eventualmente proposti contro quell’accertamento. Fino a tale momento, non può configurarsi la violazione autonoma di cui all’art. 126-bis C.d.S.

Nel caso di specie, il proprietario del veicolo aveva tempestivamente rappresentato all’organo...

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