Di Michele Mavino
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 7374 del 27 marzo 2026 riveste particolare interesse per gli operatori della polizia locale chiamati quotidianamente a gestire l’accertamento delle violazioni mediante dispositivi elettronici.
Il caso trae origine dall’annullamento, in primo grado, di alcuni verbali per eccesso di velocità, fondato sulla ritenuta mancanza di omologazione dell’apparecchiatura utilizzata (Velocar Red&Speed Evo-r). Il Tribunale, in sede di appello, riformava però tale decisione, ritenendo sufficiente la mera approvazione del dispositivo. La questione giunge quindi in Cassazione, dove il nodo giuridico centrale diventa proprio il rapporto tra omologazione, approvazione e verifiche periodiche di funzionalità.
Ed è qui che la pronuncia assume particolare interesse.
La Corte, pur richiamando un principio di diritto molto rigoroso – secondo cui, in caso di contestazione, l’Amministrazione è tenuta a dimostrare sia l’omologazione sia la taratura periodica dello strumento – introduce un passaggio decisivo sotto il profilo applicativo: nel caso concreto, infatti, ritiene sufficiente, ai fini della legittimità del verbale, la prova dell’avvenuta verifica periodica di funzionamento dell’apparecchiatura.
In altri termini, pur non negando in astratto la necessità dell’omologazione, la Corte valorizza in concreto il dato sostanziale dell’affidabilità dello strumento, ritenendo che la certificazione della verifica periodica – effettuata in epoca prossima agli accertamenti – sia idonea a garantire la attendibilità delle rilevazioni.
Il passaggio più significativo della decisione sta proprio in questo equilibrio: da un lato si ribadisce il principio formale della necessità di certificazioni (omologazione e taratura), dall’altro si legittima il verbale anche in assenza di una contestazione fondata e specifica sull’affidabilità dello strumento, laddove l’Amministrazione dimostri di aver effettuato le verifiche periodiche richieste.
Nel caso di specie, infatti, la Cassazione sottolinea come l’apparecchiatura fosse stata sottoposta a verifica di funzionamento pochi mesi prima delle rilevazioni, e quindi entro il periodo di validità annuale. Questo elemento viene ritenuto decisivo per superare le censure della ricorrente, determinando il rigetto del ricorso.
Dal punto di vista operativo, il principio che si ricava è di estrema rilevanza: la legittimità del verbale non è automaticamente esclusa dalla mancanza di omologazione, se l’Amministrazione è in grado di dimostrare la corretta funzionalità e taratura dello strumento.
Si tratta di un’affermazione che, pur non scardinando formalmente il sistema normativo, ne attenua sensibilmente il rigore, spostando l’attenzione dal requisito formale dell’omologazione al profilo sostanziale dell’affidabilità tecnica dell’apparecchiatura.
Per la polizia locale, diventa centrale la gestione documentale delle verifiche periodiche, che assumono un ruolo decisivo in sede contenziosa , si riduce il rischio di annullamento automatico dei verbali per vizi meramente formali legati alla mancata omologazione e si rafforza l’idea di un accertamento fondato sulla prova tecnica dell’affidabilità dello strumento, più che sulla sua mera qualificazione amministrativa.
Resta tuttavia una certa ambiguità di fondo. La stessa Cassazione, infatti, ribadisce in linea teorica la necessità dell’omologazione, ma ne attenua gli effetti pratici nella decisione concreta. Questo lascia spazio a possibili oscillazioni interpretative e, soprattutto, a margini di contenzioso nei casi in cui la prova della corretta taratura non sia altrettanto solida.










