Indicazioni a seguito della sentenza n. 218/22 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Di Michele Mavino
La circolare n. 2163 del 24 aprile 2025 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza interviene su un tema molto concreto per il personale della pubblica amministrazione: la gestione delle ferie, soprattutto in relazione ai diritti dei dipendenti e ai doveri delle amministrazioni dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) n. 218/22.
1. Obblighi di garanzia del diritto alle ferie
La CGUE ha ribadito il principio secondo cui il datore di lavoro ha un preciso obbligo di garantire, in modo attivo e trasparente, che il dipendente possa effettivamente fruire delle ferie annuali retribuite. In pratica, non è sufficiente che il diritto esista sulla carta: l’amministrazione deve:
- Informare formalmente il dipendente sulla necessità di fruire delle ferie;
- Chiarire che, in caso di mancato godimento, le ferie potrebbero essere perse o non più monetizzabili;
- Documentare adeguatamente di aver assolto questi obblighi, poiché l’onere della prova grava sul datore di lavoro.
2. Fruizione delle ferie e strumenti di programmazione
Richiamando la normativa interna (d.P.R. n. 39/2018 e d.P.R. n. 57/2022), la circolare conferma che:
- Le ferie devono essere fruite nell’anno di maturazione;
- Se ciò non è possibile per esigenze di servizio, la fruizione può essere rinviata ma comunque entro 18 mesi dall’anno di maturazione;
- È obbligo dei dirigenti vigilare e, se necessario, procedere alla programmazione d’ufficio del congedo residuo.
La programmazione d’ufficio viene così strutturata:
- Prima: incentivare l’inoltro di richieste spontanee da parte dei dipendenti;
- Poi: in assenza di richiesta, inviare un invito formale scritto a presentare domanda;
- Infine: in caso di inerzia, pianificare direttamente e unilateralmente i periodi di fruizione.
3. Monetizzazione delle ferie non fruite
Un elemento innovativo della circolare riguarda la monetizzazione: secondo la recente giurisprudenza europea, è possibile liquidare economicamente i residui ferie non fruiti non per volontà del dipendente, anche in caso di cessazione anticipata (es. pensionamento volontario).
Tuttavia, in questi casi, si aprono potenziali profili di responsabilità in capo ai dirigenti se il mancato godimento deriva da omissioni nell’attività di informazione o programmazione.