Risolto per voi: Gli accertamenti da remoto delle violazioni

Di Giacomo Pellegrini

Con l’entrata in vigore della legge 25 novembre 2024 n°177 rubricata “interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, sono state introdotte una serie di norme che tengono conto della nuova mobilità e che introducono cambiamenti significativi al fine di migliorare la sicurezza della circolazione, ridurre i rischi di incidente e incentivare comportamenti responsabili alla guida.

La norma disciplina le modalità di accertamento delle violazioni con dispositivi elettronici di controllo da remoto andando a modificare gli art. 201 del Nuovo codice della strada.

Tale modalità di accertamento (accertamento da remoto delle violazioni alle norme del codice della strada con dispositivi elettronici) senza obbligo della contestazione immediata è stata più volte affrontata negli anni passati con le varie modifiche apportate al codice della strada (C.d.S.).

Oggi con l’art. 6, comma 1, lettera d) del Capo III del Titolo I della riforma del codice della strada, il legislatore ha di nuovo ritenuto di prendere in considerazione gli accertamenti da remoto delle violazioni alle norme del codice della strada, andando a modificare le disposizioni dettate dall’art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di risolvere alcune criticità riscontrate in sede applicativa della norma. In particolare viene sostituita la lettera g-bis) del comma 1-bis del sopra citato articolo 201, nonché viene sostituito il comma 1-quinquies e aggiunto il comma 5-ter.

Andando ad analizzare più precipuamente la norma (e cioè la nuova riformulazione della lettera g-bis del comma 1-bis dell’art. 201 del C.d.S.) si legge che gli organi di Polizia Stradale potranno effettuare, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento “approvate o omologate” ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’internosenza l’obbligo della contestazione immediata, ma solo notificando in momento successivo, nei termini di legge, gli estremi della violazione, gli accertamenti delle violazioni: 

  • in materia di disposizioni riguardanti i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 10 C.d.S.);
  • nei confronti dei conducenti dei veicoli che non diano la precedenza in corrispondenza degli attraversamenti pedonali ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l’attraversamento, ovvero che non diano la precedenza in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili ai ciclisti (art. 40, comma 11 C.d.S.);
  • per chi circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico, che superi i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 del C.d.S.;
  • per chi circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall’art. 167 (trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), i limiti di massa stabiliti dall’art. 62 del C.d.S.;
  • per chi circola con un veicolo (ciclomotore, motoveicolo, autoveicolo, ecc.) in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dall’art. 72 del C.d.S. (come ad esempio: i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; i dispositivi retrovisori ecc.);
  • per chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova (art. 78 C.d.S.);
  • per chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1 del C.d.S. e all’articolo 238 del regolamento di esecuzione del C.d.S. non funzionanti (art. 79 C.d.S.);
  • per chi circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione (art. 80 C.d.S.);
  • per chiunque circola non rispettando le regole di comportamento in materia di velocità dei veicoli (art. 141 C.d.S.);
  • per chi circola con un veicolo contromano, ovvero per chi circola con un veicolo contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate (art. 143 commi 11 e 12 C.d.S.);
  • quando il conducente di un veicolo prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo (semaforo rosso) o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa (art. 146 C.d.S.);
  • quando gli utenti della strada violino le disposizioni di cui all’art. 147 commi 2-bis e 3 del C.d.S. e più precisamente non ottemperino a fermarsi prima della linea di arresto continua nel caso di passaggi a livello senza barriere o semibarriere dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa o acustica qualora questi dispositivi siano in funzione, ovvero nel caso in cui gli utenti della strada impegnino o attraversino un passaggio a livello protetto con barriere o semibarriere quando:
  • le barriere o le semibarriere siano chiuse o in movimento di chiusura;
  • le barriere o semibarriere siano in movimento di apertura;
  • siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica;
  • siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barrire o semibarriere;
  • nei casi in cui l’art 158 del C.d.S. vieta la fermata:
  • in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia;
  • nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento anche in loro prossimità;
  • in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
  • nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  • sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  • sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
  • nei casi in cui l’art 158 del C.d.S. vieta la sosta riservata a particolari categorie di utenti (di cui all’art. 7 comma 1 lett. d) del C.d.S.) e più precisamente negli spazi riservati allo stazionamento:
  • dei veicoli a servizio degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
  • dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità;
  • dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni;
  • dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
  • dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
  • dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite; 
  • dei veicoli elettrici, al riguardo si precisa che tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica, naturalmente, tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata (di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257);

– in materia di disposizioni riguardanti le norme di comportamento relativi al trasporto di cose sui veicoli a motore e loro rimorchi (art. 167 C.d.S.);

  • in materia di disposizioni relativi alle norme di comportamento previsti per trasporto di persone o di oggetti sui veicoli a motore a due ruote (art. 170 C.d.S.);
  • per chi circola senza indossare il casco con veicoli in cui ne sia previsto l’uso obbligatorio (art. 171 C.d.S.);
  • per chi circola con un veicolo a motore senza la copertura assicurativa di responsabilità civile di cui all’art. 193 del C.d.S.; si precisa che la riforma nel modificare quest’ultimo articolo ha disposto che se il veicolo è a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l’onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di responsabilità civile;
  • per chi viola le disposizioni in caso di sequestro e confisca del veicolo (art. 213 C.d.S.);
  • per chi viola le disposizioni in caso di fermo amministrativo del veicolo (art. 214 C.d.S.);
  • per chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è stato ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata (art. 216 C.d.S.);
  • per chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo (art. 216 C.d.S.).

Con l’inserimento nell’art. 201 C.d.S. del  comma 5-ter agli organi di polizia stradale sarà consentito di effettuare i controlli e quindi comminare le sanzioni attraverso gli impianti di videosorveglianza. Tale ipotesi risulta essere una delle novità introdotte dalla riforma, in quanto le immagini prodotte da tali impianti, fino ad ora potevano essere usate per fini totalmente diversi da quelli sanzionatori. 

Quindi, nello specifico, fermo restando l’uso dei dispositivi automatici di controllo da remoto sopra menzionati (di cui all’art. 201 commi 1 e 1-bis del C.d.S.), sarà consentito agli organi di polizia stradale l’accertamento, attraverso la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, installate sulle autostrade e sulle  strade extraurbane principali, in materia di:

  • divieto di circolazione a determinati veicoli (art. 175, comma 2): 
  • velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico;
  • altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente;
  • veicoli non muniti di pneumatici;
  • macchine agricole e macchine operatrici;
  • veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
  • veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
  • veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 10;
  • veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
  • veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato;
  • divieto di trainare veicoli che non siano rimorchi sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale (art. 175 comma 7 lettera a));
  • divieto di sosta nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale per un tempo superiore alle ventiquattro ore (art. 175 comma 9);
  • nei casi di divieto sulle autostrade e strade extraurbane principali (art. 176 commi 1 ) di:
  • invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
  • effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
  • circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
  • circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
  • nei casi diobbligo (art. 176 commi 2 lett. a) e b)) di:
  • di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia;
  • di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell’apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
  • nei casi disosta e di fermata notturna (art. 176 comma 7) di:
  • di tenere accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall’art. 153
  • nei casi dicircolazione in autostrade a 3 o più corsie (art. 176 comma 9) di:
  • per i mezzi di massa superiore alle 5 t e di lunghezza superiore ai 7 m di occupare una corsia diversa dalle prime due rispetto al margine destro.
  • nei casi dicircolazione su strade e autostrade a pedaggio (art. 176 comma 11) di:
  • percorrere i tratti a pedaggio senza corrispondere la relativa tariffa.
  • nei casi dicircolazione su autostrade (art. 176 comma 17) di:
  • transitare senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva i tratti a pedaggio senza corrispondere la relativa tariffa.
  • Porre in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio

Ai fini dell’applicazione della sanzione, tali violazioni devono essere commesse in corrispondenza di punti critici, come imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico, stazioni di esazione del pedaggio. Pur non essendo richiesto che tali sistemi di videosorveglianza siano omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (escludendosi l’applicazione dell’articolo 45, in materia di mezzi di regolazione e controllo e omologazioni), per esigenze di legalità e garanzia dei diritti dell’utenza è prevista comunque la necessità di adottare adeguati metodi di verifica delle violazioni (data ed ora certificate dell’operatore di polizia, ovvero garanzia dell’effettiva contestualità dell’accertamento rispetto alla violazione). In particolare, si demanda ad un decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno la definizione delle modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate, previa acquisizione di un parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Allo scopo di consentire la contestazione della violazione, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all’articolo 218, si prevede che sia dato immediato avviso della violazione agli operatori di polizia eventualmente presenti sul territorio. Qualora tale contestazione non sia stata effettuata, si procede alla notifica degli estremi della violazione secondo le modalità di cui all’articolo 201, comma 1.

In forza delle novità introdotte dal DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116 “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonchéin materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, l’utilizzabilità di tale particolare procedura del comma 5-ter è stata estesa per l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo  15, comma 1, lettera f-bis) del Codice della Strada il quale, nella sua novellata espressione,  prevede che  è vietato “…depositare  o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento”. In tale modo, per esplicita previsione normativa, si introduce la possibilità di utilizzare “…le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati” per contrastare  le fattispecie di “…abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo…” e di “…rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare…”. Logicamente, per poter rendere  pienamente operativa tale previsione, è indispensabile l’emissione del già citato decreto interministeriale di attuazione, senza dimenticare che tali ultime disposizioni, essendo contenute all’interno di un decreto legge, necessitano della conversione in legge entro sessanta giorni affinché possano entrare in pianta stabile nel nostro ordinamento giuridico.

Altra norma di interesse è contenuta  nel comma 1-quinquies dell’articolo 201, il quale stabilisce che i dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni tra quelle indicate dal comma 1-bis, se approvati od omologati.

In deroga a tale previsione, tuttavia, si prevede che per l’accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis mediante immagini acquisite attraverso dispositivi approvati od omologati, è sufficiente che i predetti dispositivi siano specificamente approvati od omologati per almeno una delle citate violazioni, purché queste siano commesse con la medesima azione od omissione ed una di esse possa essere accertata dalla semplice visione dell’immagine. Così, a titolo esemplificativo, attraverso l’accertamento di violazioni di velocità o semaforo rosso realizzato con dispositivi omologati per quelle violazioni sarà possibile accettare la mancanza di revisione o la mancanza di assicurazione.

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