Di Giuseppe Vecchio
La recente sentenza del Consiglio di Stato 18/2026 R.P.C., ci permette di fare alcune riflessioni sul corretto esercizio del potere di revoca delle concessioni, in presenza di violazioni inerenti il disturbo della quiete pubblica, anche quando tali violazioni vengano “minimizzate” dall’esercente come meri “disagi fisiologici” della movida.
Il caso riguarda la revoca della concessione per l’occupazione di suolo pubblico concessa a un bar, disposta a seguito di reiterate violazioni riconducibili all’art. 659 c.p., nonché di un accertato stato di degrado e precarietà igienico-sanitaria del locale. Il provvedimento veniva impugnato dall’esercente, che ne chiedeva l’annullamento e, il risarcimento del danno per la perdita economica subita.
Il Collegio ricostruisce con precisione un quadro istruttorio chiaro, corredato da molteplici elementi quali:
- plurime testimonianze acquisite dalla Polizia Giudiziaria inquirente, attestanti un ricorrente e significativo disturbo al riposo e alle occupazioni dei residenti;
- report di intervento della Polizia di Stato e dei Carabinieri, attivati a seguito delle reiterate segnalazioni dei limitrofi abitanti;
- accertamenti amministrativi e sanitari che evidenziavano uno stato di degrado strutturale e igienico-sanitario del pubblico esercizio, incompatibile con il protrarsi dell’attività nelle modalità riscontrate.
Il Consiglio di Stato respingendo il ricorso, ribadisce che le condizioni apposte alla concessione di suolo pubblico rappresentano limiti sostanziali all’esercizio del titolo, cui la violazione non richiede complesse “ponderazioni prognostiche” per legittimare la revoca, essendo sufficiente l’accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni.
Inoltre il riferimento alla violazione dell’art. 659 c.p. non determina una indebita sovrapposizione tra piano penale e piano amministrativo. Al contrario, la reiterazione di condotte penalmente rilevanti costituisce un indice sintomatico dell’inidoneità del concessionario a garantire un uso corretto del suolo pubblico, giustificando l’intervento dell’Amministrazione.
Il potere di revoca, in questo senso, non ha natura sanzionatoria ma ripristinatoria e preventiva, finalizzata alla tutela di interessi pubblici primari quali la quiete pubblica e la vivibilità urbana.
La decisione si espone, prevedibilmente, alle critiche di chi invoca una tutela “incondizionata” delle attività economiche legate alla somministrazione e all’intrattenimento. Tuttavia, il Consiglio di Stato ricorda che la libertà di iniziativa economica “si ferma” dove inizia il diritto al riposo e alla salute dei cittadini.










