Quando è punibile a veicolo fermo e con motore acceso.
Di Giacomo Pellegrini
Non sempre il trovarsi al posto di guida di un veicolo fermo in condizioni di ebbrezza alcolica, seppur con motore acceso, integra la fattispecie punita dall’art.186 C.d.S. E’ questo il senso della sentenza n°39736 del 04.12.2025 emessa dalla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione la quale, dopo aver palesato il proprio ragionamento, ha disposto il rinvio alla Corte di Appello per una seconda valutazione del caso. Nei fatti, l’imputato non era stato visto dagli operatori di polizia stradale mentre guidava, ma era stato ritrovato a bordo di un’auto ferma con due ruote sul marciapiede, con motore e riscaldamento accesi, mentre dormiva sul volante, e ciò era stato ritenuto dai giudici, sia di primo che di secondo grado, come sufficiente per integrare il concetto di “fermata”, e quindi di una delle fasi della “circolazione”, ritenendo pertanto pienamente realizzata la fattispecie incriminatrice di cui all’art.186 C.d.S., tra l’altro nella sua declinazione più grave, visto che l’etilometro aveva accertato una concentrazione alcolemica pari a 2,18 g/l. La difesa dell’imputato si è opposta alla condanna, facendo leva sulla circostanza che, pur partendo dalla definizione che il Codice della Strada dà di “fermata”, è necessario operare una distinzione tra un’auto ferma nel mezzo della carreggiata, rispetto alla quale si può parlare di fermata, da un’auto ferma a bordo strada, in una posizione che non consente di accertare la precisa scelta del conducente di non sottrarsi al flusso circolatorio.
La Corte, prendendo in considerazione le doglianze della difesa, ricorda anzitutto che la contravvenzione prevista dall’art. 186 cod. strada sanziona «chiunque guida in stato di ebbrezza» e tale espressione è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità riferibile anche a chiunque sia sorpreso in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo fermo, qualora sia possibile ricondurre tale situazione a una condotta di guida antecedente ovvero qualora sia comunque possibile qualificare come mera «fermata» tale condotta, essendo la fermata stessa una fase della circolazione.
Partendo da questo aspetto, continuano gli ermellini, la motivazione resa dalla Corte di appello è contraddittoria, in quanto non tiene conto del fatto che il processo non ha consegnato la prova che l’imputato avesse, in precedenza, movimentato il mezzo in area destinata al pubblico. Per i giudici la motivazione è anche manifestamente illogica in quanto, “…pur dando conto della posizione dell’imputato «accasciato sul volante» come propria di colui che potrebbe rapidamente passare dal dormiveglia alla conduzione dinamica del veicolo, desume dalla posizione dell’auto «parcheggiata lungo la strada con due ruote sul marciapiede e due ruote in strada» la fermata come fase della circolazione, che costituisce concetto dinamico non logicamente sostenuto dalla mera accensione del motorese il veicolo si trova in una posizione che esula dalla nozione di circolazione stradale né tantomeno dall’argomento secondo il quale un’autovettura posizionata con due ruote sul marciapiede alle ore 2:30 in piena notte indicherebbe in maniera univoca la temporaneità della fermata in ragione dell’imminente necessità di mutare la posizione del mezzo «per consentire il passaggio di pedoni, magari con ridotta mobilità e astretti all’uso dei relativi presidi»”. Ecco che, come anticipato, i giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza di condanna, rinviando gli atti alla Corte di Appello per una seconda valutazione del caso, che logicamente dovrà incardinarsi nei binari dei principi dettati dalla Corte di Cassazione.










