Videopodcast – La nuova disciplina della Responsabilità Amministrativa

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di Stefano MANINA

Sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 07-01-2026 è stata pubblicata la Legge 7 gennaio 2026, n. 1 recante Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale che entrerà in vigore a partire dal 22 gennaio 2026.

E’ opportuno premettere come tale provvedimento scaturisca in parte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 132/2024, che, nell’ambito di un’analisi ricostruttiva della responsabilità amministrativa e del suo elemento soggettivo, aveva rilevato l’esigenza di una complessiva
revisione della sua disciplina. ponendo l’attenzione su alcuni possibili interventi.

La Corte dei Conti, in particolare, aveva precisato come la norma non avrebbe dovrebbe limitare l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa al dolo, perché in tale modo il rischio ed il danno cagionato dal responsabile risulterebbe addossato quasi esclusivamente sulla collettività.

La legge, come di evince dalla sua rubricazione si divide in due parti.

Da un lato il legislatore ha previsto con l’articolo 3 del provvedimento una nuova delega al Governo da esperire entro 12 mesi volta a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti al fine di incrementarne l’efficienza e a prevedere interventi in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa

Queste novità quindi non entreranno da subito in vigore e saranno declinate in un più ampio provvedimento legislativo del Governo.

Invece saranno da subito parte integrante del nostro ordinamento le importanti modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 apportate dall’articolo 1 della legge in esame che nel dettaglio possiamo così riassumere.

Per prima cosa viene modificata la definizione di colpa grave intesa ora “la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”.

Non solo ma il legislatore ha chiarito che ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza.

Infine non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

La responsabilità del funzionario sarà ora limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:

  1. conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche;
  2. conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria-

Fermo restando il potere di riduzione e l’obbligo di esercizio del potere riduttivo nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo;

La legge specifica anche che la buona fede degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso.

La norma poi amplia il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, aggiungendo anche:

i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori

i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione relativi ai contratti connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Vengono introdotte ulteriori disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale nello specifico:

Salvi i casi di danno  cagionato  con  dolo  o  di illecito arricchimento, la Corte dei  conti  esercita  il  potere  di riduzione ponendo a carico del responsabile,  in  quanto  conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore  perduto per un  importo  non  superiore  al  30  per  cento  del  pregiudizio accertato e, comunque, non superiore  al  doppio  della  retribuzione lorda conseguita nell’anno di  inizio  della  condotta  lesiva  causa  dell’evento  o  nell’anno  immediatamente  precedente  o  successivo, ovvero non superiore al doppio del  corrispettivo  o  dell’ indennità  percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la  funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

Nei casi più gravi con la sentenza di condanna la Corte dei conti può disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni che decade in caso di avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna.  

ATTENZIONE secondo quanto stabilito dall’art. 6 della Legge in esame il nuovo regime d responsabilità erariale su esposto trova applicazione anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato

Viene poi statuito che chi assume un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave.

L’articolo 2 disciplina la nuova competenza consultiva della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica estendendola anche a pareri su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre

Infine l’articolo 4 introduce una misura sanzionatoria pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti connessiall’attuazione del PNRR e del PNC al fine di sollecitarne la conclusione.

Di seguito il link per consultare il testo compleyo della Legge 1/2026.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-07&atto.codiceRedazionale=25G00211&elenco30giorni=true

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