Per provare l’alterazione non è necessaria una specifica visita medica.
Di Michele Mavino
La sentenza n. 21260/2025 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, depositata in data 5 giugno 2025, riguarda il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ex art. 187, comma 1-bis, CdS, e presenta interessanti aspetti che possono fornire elementi utili anche alla pratica operativa degli organi di polizia stradale.
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha confermato la condanna dell’imputato, per aver guidato in stato di alterazione da cocaina. La difesa ha sollevato diversei motivi di doglianza ma quelli di maggiore interesse sono inerenti ad un presunto vizio di motivazione sull’utilizzabilità delle analisi tossicologiche ed all’asserita mancanza di prova dello stato di alterazione basata sul solo esame ematico.
La Cassazione ribadisce che gli esami tossicologici non sono qualificabili come accertamenti tecnici irripetibili, pertanto non è necessaria l’osservanza delle garanzie previste dall’art. 360 c.p.p. La raccolta del campione biologico (sangue) avviene nei modi previsti dall’art. 354 c.p.p., e l’analisi successiva, se eseguita secondo protocolli sanitari, è ritenuta valida anche in assenza di contraddittorio tecnico.
Questo passaggio è particolarmente rilevante per gli operatori di polizia, poiché conferma la piena utilizzabilità degli esiti ematici trasmessi da strutture sanitarie, anche al di fuori delle forme degli accertamenti irripetibili.
La Corte valorizza inoltre correttamente il concerto probatorio:, basato non solo esami ematici positivi alla cocaina, ma anche sulle osservazioni degli agenti verbalizzanti, sulle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nell’immediatezza (“stato confusionale”), sulla dinamica dell’incidente (mancato arresto del veicolo nonostante la manovra altrui fosse quasi completata).
Si ribadisce così che l’accertamento dello stato di alterazione può basarsi su un insieme di elementi sintomatici e dinamici, non essendo necessaria un’analisi medica specialistica.
La Corte ritiene corretta anche la valutazione dei giudici di merito circa la responsabilità causale dell’imputato nell’incidente, attribuita a uno stato di disattenzione riconducibile all’alterazione psicofisica. Viene quindi confermata l’aggravante, che si applica anche in presenza di concorso causale, laddove vi sia comunque una condotta colposa del conducente alterato.
La sentenza in esame fornisce utili conferme interpretative che interessano direttamente le attività di accertamento della polizia giudiziaria e della polizia stradale:
- Le analisi del sangue per stupefacenti possono essere utilizzate in giudizio anche senza contraddittorio tecnico, purché il prelievo avvenga secondo legge;
- La prova dello stato di alterazione può fondarsi su un quadro indiziario complessivo, che include valutazioni comportamentali e dinamiche dell’incidente;
- L’aggravante per aver causato un incidente non richiede l’esclusiva responsabilità del conducente alterato, ma solo un contributo causale rilevante.