di Stefano Manina
Il 27 gennaio scorso l ’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha espresso alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990, in merito alle criticità concorrenziali che derivano dalle modalità di accesso all’esercizio del commercio su aree pubbliche nella Regione Puglia e nel Comune di Lecce.
Attraverso tali osservazioni vengono ribaditi alcuni principi fondamentali in materia di trasparenza e tutela della concorrenza che sicuramente al di là del caso specifico hanno un valore e un’applicazione su scala nazionale.
Dopo un veloce excursus normativo e il richiamo alle norme e principi posti a tutela della concorrenza dall’ordinamento nazionale e comunitario il documento si sofferma su due questioni specifiche.
Per quanto riguarda legge regionale Puglia n. 24/2015, recante il Codice del commercio, l’autorità ha osservato relativamente alla disciplina sulla concessione dei posteggi l’esistenza di diverse disposizioni contrastanti con i principi nazionali ed europei posti a tutela della concorrenza.
In particolare criticità emergono relativamente all’articolo 30 della legge regionale Puglia n. 24/2015 che prevede, ai fini del rilascio della concessione di posteggio, che i Comuni predispongano e pubblichino annualmente i relativi bandi.
Infatti al comma 4 viene stabilito che la concessione sia rilasciata tenendo conto, come primo criterio, “della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all’anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando”.
Inoltre, l’articolo 29, comma 3, prevede chela durata delle concessioni di posteggio sia di dodici anni.
L’autorità ha ritenuto la previsione di criteri di selezione che favoriscono i concessionari incumbenti, premiando in via prioritaria la specifica anzianità acquisita, e fissano la durata delle concessioni in argomento a dodici anni, si pongano in contrasto con l’articolo 12 della Direttiva Servizi – oltre che con la normativa nazionale di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 59/2010 e all’articolo 11 della legge n. 214/2023 – in quanto idonee a restringere indebitamente l’accesso e l’esercizio di un’attività economica, nonché incompatibili con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza nazionale ed europea11 e dalla stessa Autorità.
Anche alla luce di ciò l’ Autorità ha poi ripreso il Comune di Lecce rappresentando la necessità di procedere all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni di posteggio eventualmente in scadenza, disapplicando le disposizioni regionali contrastanti con le norme e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, relative alla durata e ai criteri di selezione.
Non solo il capoluogo salentino è stato invitato ad aggiornare e rendere trasparenti, sul proprio sito istituzionale, le modalità di accesso all’esercizio del commercio su area pubblica riscontrando nel portale dell’Ente sono indicate procedure non conformi alla normativa vigente e modalità di rilascio dei titoli di legittimazione confusorie.
Da ultimo, l’Autorità ha rileva che, dal sito istituzionale del Comune, risulta approvato il Documento Strategico del Commercio, previsto dall’articolo 12 della legge regionale Puglia n. 24/2015, quale strumento comunale di programmazione e incentivazione il quale afferma che “la programmazione urbanistico ‐commerciale rientra a pieno titolo tra i motivi imperativi di interesse generale che la Direttiva Servizi ed il Decreto attuativo individuano quali deroghe alla soppressione delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività”
In altre parole, l’Ente sembrerebbe ritenere che la programmazione urbanistico-commerciale rappresenti di per sé un motivo imperativo di interesse generale tale da consentire l’imposizione di regimi autorizzatori per l’esercizio di attività commerciali.
Al proposito, l’ Autorità ha precisato che in via generale gli atti di programmazione (sia commerciale che territoriale) che introducano eventuali regimi autorizzatori non devono essere fondati “su ragioni meramente economiche e commerciali, che si pongano quale ostacolo o limitazione al libero esercizio dell’attività di impresa che non deve comunque svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”
Infatti, il rapporto tra i limiti imposti dagli atti di pianificazione e i principi in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi sanciti dalla Direttiva Servizi involge pur sempre un giudizio sulla proporzionalità delle limitazioni opposte dall’autorità comunale rispetto alle effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferenti all’ordinato assetto del territorio.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, l’Autorità ha invitato la Regione Puglia alla modifica della legge regionale Puglia n. 24/2015 prevedendo criteri di selezione equi, trasparenti e non discriminatori e stabilire che la durata sia proporzionata al valore della concessione e al recupero degli investimenti autorizzati.
In seconda battuta ha esortato il Comune di Lecce ad espletare procedure ad evidenza pubblica per le eventuali concessioni di posteggio in scadenza, disapplicando le disposizioni regionali, nonché ad aggiornare e rendere trasparenti le modalità di accesso all’esercizio del commercio su area pubblica.
In allegato la nota delli Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato










