Podcast – Il contrassegno identificativo dei monopattini: procedura di rilascio e controlli di polizia stradale

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di Stefano MANINA

Come è noto dallo scorso 18 marzo 2026 sono scattate le procedure amministrative per il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini elettrici e per l’operatività della piattaforma telematica della Motorizzazione.

Infatti il legislatore attraverso la pubblicazione del Decreto Dirigenziale del 6 marzo 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha posto, forse l’ultimo e decisivo tassello tecnico per l’attuazione della riforma iniziata ormai quasi 18 mesi fa dalla Legge n. 177/2024 attraverso l’introduzione dell’art. 1 c. 75-vicies quater L. 27/12/2019 n. 160.

In particolare questo ultimo Decreto fa seguito ai due precedenti Decreti attuativi del MIT ovvero

Il decreto dirigenziale 27/06/2025 n. 210 che ha previsto le Modalità di stampa e applicazione dei contrassegni identificativi per monopattini elettrici.

Il decreto 6/10/2025 n. 250 con il quale sono stati stabiliti i criteri per la Determinazione del prezzo di vendita dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione e le modalità di emissione, richiesta e rilascio dei medesimi contrassegni identificativi.

E a sua volta va a descrivere l’operatività della piattaforma telematica istituita presso il CED della Motorizzazione, attraverso la quale saranno gestite tutte le pratiche di richiesta e di rilascio dei contrassegni identificativi da apporre sui monopattini elettrici.

Dal 18 marzo è così partito, salvo ulteriori proroghe dell’ultimo momento, anche il conto alla rovescia per i proprietari di tali veicoli che entro il 16 maggio 2026 dovranno dotarsi del contrassegno identificativo con la conseguenza che oltre tale data chi circolerà senza “targa” e conseguentemente senza copertura assicurativa andrà incontro alle prescritte sanzioni pecuniarie da 100 a 400 euro.

Ma vediamo come cittadini e imprese potranno richiedere il contrassegno identificativo.

L’istanza va effettuata unicamente attraverso la piattaforma telematica istituita presso il Centro Elaborazione Dati (CED) della Direzione Generale per la Motorizzazione, con due distinte procedure per i cittadini e per le imprese.

Concretamente l’interessato maggiorenne può procedere autonomamente collegandosi al Portale dell’Automobilista con accesso tramite SPID O CIA.

Invece qualora il monopattino sia destinato a un minore (tra i 14 e i 18 anni), la richiesta deve essere formalizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale, che dovrà dichiarare tale qualità attraverso un apposito “flag” sulla piattaforma e utilizzare lo specifico modulo.

Una volta autenticato, il cittadino vedrà i propri dati anagrafici direttamente estratto dai registri dell’ANPR e dovrà solo inserire manualmente è l’indirizzo di posta elettronica ordinaria per le comunicazioni di servizio.

Per quanto riguarda invece le persone giuridiche e le imprese sarà il legale rappresentante a doversi autentificare inserendo si autentica il codice fiscale della società dal quale il sistema estrarrà i dati dell’azienda

Successivamente gli utenti, persone fisiche o giuridiche dovranno selezionare l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) o lo studio di consulenza presso cui intende ritirare fisicamente il contrassegno identificativo previo pagamento degli importi dovuti tramite il sistema PagoPA da effettuare prima dell’invio della richiesta attraverso l’apposito bollettino generato direttamente dalla piattaforma.

Terminata l’operazione, il sistema rilascia un codice di prenotazione, indispensabile per la fase finale.

Al momento del ritiro fisico del contrassegno, l’operatore registrerà sulla piattaforma l’avvenuto rilascio e il associando il contrassegno al codice fiscale del proprietario.

Per le persone fisiche, l’eventuale successivo aggiornamento dei dati a seguito di un cambio di residenza avviene automaticamente tramite il collegamento tra ANPR e Motorizzazione, senza oneri ulteriori per il proprietario.

Cessione del monopattino.

Poiché il contrassegno identificativo è personale legato quindi alla persona e non al monopattino in caso di vendita o cessione di un monopattino elettrico occorre procedere alle operazion una procedura di “sgancio” digitale, per evitare che il venditore resti responsabile della circolazione del mezzo.

In particolare chi cede il mezzo dovrà fisicamente rimuovere il contrassegno dal monopattino e richiederne contestualmente la cancellazione tramite la piattaforma telematica non potendolo comunque riutilizzarlo su altri mezzi.

A sua volta chi acquista un monopattino nuovo o comunque senza contrassegno dovrà presentare una nuova richiesta di rilascio del contrassegno a proprio nome, pagando i relativi importi e procedendo all’associazione del proprio codice fiscale a un nuovo codice univoco.

Deterioramento.

In caso di deterioramento del contrassegno che deve essere sempre esposto in modo visibile e leggibile sul monopattino per consentire i controlli di polizia, l’intestatario deve darne comunicazione attraverso la piattaforma.

Essendo il contrassegno strettamente personale e non duplicabile in caso di deterioramento, non è possibile richiederne una “copia” ma occorre richiedere il rilascio di un nuovo contrassegno seguendo l’iter ordinario, con l’assegnazione di una nuova combinazione alfanumerica univoca.

Furto o smarrimento.

In caso di furto o smarrimento, sia del singolo contrassegno identificativo che del monopattino elettrico, il proprietario ha l’obbligo di sporgere denuncia presso le autorità competenti entro 48 ore dall’evento.

Sporta la denuncia, si dovrà deve accedere alla piattaforma telematica per comunicare i dettagli del fatto, inserendo il numero di protocollo e la data di registrazione della denuncia stessa attivando così la cancellazione automatica dell’associazione tra il codice alfanumerico del contrassegno e il codice fiscale del proprietario nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

Accesso alla piattaforma degli altri soggetti coinvolti.

Oltre che cittadini e imprese possono accedere alla piattaforma anche:

il personale degli studi di consulenza automobilistica tramite SPID  o CIE, attraverso il Portale del trasporto, che con l’impiego delle specifiche funzionalità a loro riservate consentirà di richiedere agli U.M.C. il quantitativo di contrassegni di cui disporre e gestire le attività per conto dei cittadini e delle imprese.

il personale del M.I.T. per associare il codice fiscale del proprietario con il codice alfanumerico del C.I., gestire il quantitativo necessario e cancellare i C.I.;

gli organi di polizia stradale comprese le polizie locali le quali tramite le proprie credenziali istituzionali con modalità di autenticazione a 2 fattori potranno procedere all’identificazione del proprietario del monopattino elettrico per i controlli di polizia e l’applicazione delle sanzioni. Ricordiamo che sotto il profilo del trattamento dei dati personali gli organi in servizio di polizia stradale, operano quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti mediante la consultazione della piattaforma per l’espletamento dei propri compiti di controllo.

L’ANIA che comunica con la piattaforma al fine di verificare l’associazione del C.I. al codice fiscale del relativo proprietario e di comunicare i dati della copertura assicurativa di ciascun C.I.

Sanzioni

Come detto al fine di garantire ai proprietari un tempo congruo per mettersi in regola, l’obbligo del contrassegno e il relativo regime sanzionatorio diventano efficaci domenica 17 maggio 2026, cioè decorsi i sessanta gi orni dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale.

Chiunque venga sorpreso a circolare con un monopattino elettrico privo del contrassegno, oppure con l’adesivo che risulti non visibile, alterato o contraffatto, è soggetto pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100 a 400 euro.

Questa stessa sanzione si applica anche qualora il proprietario, solo se persona giuridica, non comunica la variazione della propria sede sociale entro i termini stabiliti.

Invece in caso di trasferimento di residenza di un cittadino, l’aggiornamento dei dati associati al contrassegno identificativo avviene in modo automatico e pertanto il proprietario non è gravato da alcun onere di comunicazione e, di conseguenza, non è soggetto a sanzioni per questo specifico adempimento.

Produzione o distribuzione abusiva dei contrassegni.

La Legge n. 177/2024 stabilisce che per chiunque decida di produrre o distribuire abusivamente i contrassegni si applichino le sanzioni previste dall’art. 101, commi 5 e 6, del Codice della Strada, equiparando i contrassegni dei monopattini alle targhe degli autoveicoli.

Tale condotta prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo per l’organo accertatore di procedere al sequestro amministrativo del contrassegno finalizzato alla confisca obbligatoria.

Divenuto definitivo il provvedimento, il supporto contraffatto non può essere restituito, ma deve essere sottoposto a distruzione fisica immediata sotto la responsabilità dell’ufficio o comando da cui dipende l’organo che ha eseguito il sequestro.

Dal punto di vista penale, il contrassegno identificativo assume la natura di documento a valenza pubblicistica, in quanto reca il marchio ufficiale della Repubblica Italiana ed è preordinato alla tracciabilità dei veicoli in un Archivio Nazionale.

Secondo concorde giurisprudenza tali supporti rientrano tra le certificazioni amministrative con la conseguenza, che la contraffazione, la distruzione o l’occultamento dei contrassegni può configurare il reato di falso materiale, punito dagli articoli 477 e 490 del Codice Penale.

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